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IL CONTRASSEGNO SIAE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Il contrassegno Siae, relativamente ai programmi per elaboratore, nasce insieme al D.lgs. 518/92. In quella sede il contrassegno (che a volte chiameremo “bollino” come ormai volgarmente viene definito dagli operatori del settore) era facoltativo ed aveva un unico scopo, qualora una violazione ex art. 171-bis (di duplicazione o commercializzazione abusiva) fosse stata commessa su software contrassegnati, erano previste pene aggravate. Successivamente venne emanato l’art. 171 - ter, lett. c), della Legge sul diritto d'autore (aggiunto dal Decreto Legislativo n. 685 del 16 novembre 1994) il quale prevedeva severe sanzioni penali per chi avesse venduto o noleggiato videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Siae ai sensi della legge sul diritto d'autore o del regolamento di esecuzione". Da questo articolo alcuni autori fecero nascere l’obbligo del contrassegno per i videogiochi, i software multimediali, ecc.. Non è questa la sede per approfondire un dibattito che ormai non ha più ragione di esistere (vedremo in seguito il perché), appare invece opportuno richiamare alcune sentenze di legittimità per comprendere l’effettiva portata generale di detto articolo.

Sentenza del 4 marzo 1997, n. 1626 - Sentenza del 16 maggio 1997, n. 2090
Le prime sentenze della Suprema Corte intervenute sulla problematica del bollino Siae, avevano negato efficacia alla norma della Legge sul diritto d'autore esposta in premessa, non applicando le sanzioni penali ivi previste. L'inapplicabilità della norma veniva giustificata dall'assenza di un regolamento che fissasse le modalità per l'apposizione del bollino Siae su CD o sulle videocassette. La Corte di Cassazione aveva infatti negato l'applicazione - ai CD e alle videocassette - del regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d'autore (risalente al 1942) con il quale si delega alla Siae la fissazione di ogni ulteriore elemento relativo al contrassegno, anche mediante accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate. La Cassazione sosteneva che il vecchio regolamento potesse applicarsi alle sole opere letterarie e non poteva riferirsi ad altre opere. Da ciò conseguiva che la Siae, in assenza di un regolamento normativo, non avrebbe potuto arrogarsi il diritto di prevedere autonomamente le forme, i tempi e le modalità di apposizione dei contrassegni per opere diverse da quelle letterarie. L'attività di colui che non applica i bollini su videocassette o cd contenenti opere cinematografiche o audiovisive non poteva quindi (temporaneamente) considerarsi penalmente rilevante in quanto mancavano le regole disciplinanti dette modalità di apposizione. Nel 1998 questo orientamento della Corte di Cassazione veniva totalmente ribaltato con due sentenze che andiamo ad esaminare analiticamente.

Sentenza 15 giugno 1998, n. 1511
In questo primo caso l'imputato era un rivenditore di musicassette, il quale, dal gennaio 1991 al febbraio 1992, era stato più volte sorpreso a detenere musicassette non contrassegnate dalla Siae. Dopo le sentenze di condanna del Pretore di Roma e della Corte di Appello di Roma, l'imputato ricorreva in Cassazione sostenendo che la normativa sanzionatoria prevista dalla Legge sul diritto d'autore non era applicabile in quanto (in accordo a quanto espresso dalle sentenze descritte in precedenza) mancherebbe un Regolamento di attuazione ad hoc. La Suprema Corte rigettava il ricorso del rivenditore (confermando la condanna) con ampie argomentazioni, ricordando altresì le precedenti sentenze delle quali non si condividevano le motivazioni ed il verdetto (di assoluzione) finale. In sostanza si osservava che, anche se la sanzione relativa alla mancanza del bollino Siae era stata introdotta nel 1994, tuttavia il Regolamento di attuazione della Legge sul diritto d'autore - emanato nel 1942 - ben poteva essere applicato, stante il fatto che il legislatore non ha espressamente previsto l'emanazione di ulteriori regolamenti e che comunque il regolamento del '42 ha una validità generale e non solo limitata alle opere letterarie. Ad ulteriore conferma di questa tesi si precisava che la normativa relativa al contrassegno (facoltativo) per il software (introdotta nel dicembre 1992) fa espresso riferimento al regolamento del 1942. La Cassazione concludeva sostenendo che la Legge sul diritto d'autore, in ambito di contrassegno Siae, "enuncia un precetto penale completamente descritto e sufficientemente determinato per cui deve considerarsi pienamente ed immediatamente applicabile". Dalla sentenza in esame consegue inoltre che la Siae è pienamente legittimata a stabilire le forme, i tempi e le modalità di apposizione dei contrassegni per opere diverse da quelle letterarie.

Sentenza 31 luglio 1998 n. 8880
Un mese e mezzo più tardi la stessa sezione della Suprema Corte decideva su un caso analogo. L'imputato era l'amministratore unico di una società distributrice di videocassette riproducenti opere cinematografiche. Anche in questo caso le videocassette poste in vendita o noleggiate non erano contrassegnate dal marchio Siae. Il ricorso contro la sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano si basava su diversi motivi, il più importante era quello relativo alla presunta inapplicabilità delle sanzioni previste per chi vende o noleggia supporti non contrassegnati dalla Siae, in quanto mancherebbe un regolamento che permetta di adempiere all'obbligo imposto dalla Legge sul diritto d'autore. Anche in questo caso la Corte di Cassazione, non riteneva di aderire all'orientamento espresso nel 1997. Il Collegio investito della questione, infatti, riteneva (in accordo con la sentenza n. 1511/98) che il regolamento che da piena efficacia alla norma penale è quello emanato nel 1942. Le argomentazioni della Corte di Cassazione sono pressochè identiche a quelle espresse nella sentenza presa in esame in precedenza. In particolare veniva affermato che la mancata espressa menzione degli estremi del regolamento di esecuzione, "non modifica l'interpretazione della disposizione in esame, in quanto il riferimento deve intendersi operato ancora al regolamento del 1942 che prevede l'apposizione dei contrassegni Siae alle categorie di opere che devono esserne oggetto in applicazione della Legge sul diritto d'autore. Tra queste rientrano le videocassette e le musicassette nonchè (in via facoltativa n.d.a.) i programmi degli elaboratori".

LA SITUAZIONE ATTUALE
Con l’emanazione del D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338, è stato risolto ogni dubbio di interpretazione della l.d.a. Per comprendere la portata del regolamento in esame è opportuno ripercorrere brevemente la recente "storia" delle norme relative al bollino Siae. Nel settembre 2000 la legge sul diritto d'autore veniva modificata dalla L. 248/2000. A seguito della modifica, la nuova formulazione dell'art. 171-bis prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chi commercializza o detiene software a scopo commerciale non contrassegnato dalla Siae. Detto articolo va però letto unitamente all'art. 181-bis della legge sul diritto d'autore, che permette di non contrassegnare con il bollino Siae i supporti contenenti software (che per brevità chiameremo "tout court") che non contengano suoni, voci o immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti. Il nuovo art. 181-bis, della legge sul diritto d'autore, prosegue stabilendo che per beneficiare di detta esenzione, i produttori e gli importatori di software devono rendere preventive dichiarazioni sostitutive alla Siae. La dottrina dominante sostenne, fin da subito, che non vi fosse nessun obbligo di apposizione del contrassegno per i supporti contenenti programmi per elaboratore "tout court" e che, in attesa del regolamento, non fosse neanche necessario presentare dichiarazioni sostitutive, stante il fatto che la stessa legge prevede l'applicazione della disciplina previgente fino all'emanazione di apposito regolamento. La Siae, invece, sostenne (anche su importanti organi di stampa) che tutti i supporti contenenti software dovessero essere contrassegnati, indipendentemente dal contenuto dei programmi e che un'eventuale mancata apposizione del contrassegno avrebbe comportato l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 171-bis della legge sul diritto d'autore. Detta interpretazione della Siae era stata recentemente smentita da alcuni provvedimenti del Tribunale di Torino. Ulteriore e netta smentita a tale interpretazione è ravvisabile nel regolamento in esame, il quale conferma in pieno la tesi sostenuta dalla dottrina dominante. In primo luogo, infatti, il regolamento ribadisce che il software "tout court" non è assoggettato all'obbligo del contrassegno, ma è sufficiente presentare le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge sul diritto d'autore. Inoltre, in merito a dette dichiarazioni sostitutive, l'art. 6 del regolamento stabilisce che "le dichiarazioni identificative sostitutive riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento, sono presentate alla Siae dai produttori o dagli importatori nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". In sostanza, si concedono 90 giorni di tempo per presentare le dichiarazioni sostitutive attinenti a software prodotti o importati durante il periodo di vigenza della nuova legge sul diritto d'autore. Ciò significa, implicitamente, che i supporti contenenti software "tout court", fino all'entrata in vigore del regolamento, non avevano l'obbligo del contrassegno e potevano essere commercializzati anche senza la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Molti aspettavano il regolamento in esame per dare il via alla richiesta di rimborsi. Produttori ed editori, infatti, pur consapevoli che l'interpretazione della Siae non era aderente al dettato normativo, avevano richiesto il contrassegno per evitare strascichi giudiziari e anche perché tutti i duplicatori italiani di cd si erano uniformati alle "direttive" della Siae, non rilasciando i cd duplicati fino a quando non venivano forniti i contrassegni. Purtroppo il regolamento in esame sembra spegnere sul nascere ogni velleità di rimborso; infatti, in conclusione dell'art. 6 del regolamento si legge: "sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la Siae e i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (ossia i produttori e importatori di software "tout court"), a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sul diritto d'autore". In sostanza, tutte le richieste e i pagamenti effettuati per l'acquisizione dei contrassegni Siae - dal settembre 2000 a oggi - non potranno essere oggetto di contenzioso.

CONTRASSEGNO SIAE … terzo episodio.
Con il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di gennaio 2003 sono stati ulteriormente alleggeriti alcuni adempimenti. Il decreto 296/02 ha modificato il precedente decreto dpcm 338/2001, le modifiche sono pertanto riportate in detto testo coordinato.
Si ricorda che obbligati ad apporre il contrassegno Siae sono solo produttori ed importatori di supporti contenenti programmi costituiti da opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, ovvero al cui interno vi siano brani o parti eccedenti il cinquanta per cento delle opere suindicate. Il costo del contrassegno da applicare sui supporti, è pari a 0,031 Euro. Il prezzo è ridotto a 0.0181 Euro qualora il supporto venga distribuito gratuitamente.
I supporti contenenti software non rientrante nelle tipologie suindicate possono non essere contrassegnati. Per alcuni di essi, i produttori o gli importatori devono presentare una apposita dichiarazione di esenzione, altre tipologie di software sono invece escluse in toto dalla normativa e non è necessaria neanche la presentazione di detta dichiarazione.

ESCLUSIONE ASSOLUTA DA OGNI OBBLIGO
Il recente Decreto, ha allargato le tipologie di software escluse in toto dalla normativa sul contrassegno Siae. Oggi, i software esclusi dalla normativa sono: i programmi per i quali è prevista una distribuzione con contratti di licenza d’uso multipli, sulla base di accordi preventivamente conclusi con la Siae; i programmi distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti; i programmi scaricati da internet, qualora non vengano registrati a scopo di profitto su supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente; i programmi distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce; i programmi destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS, o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; i programmi inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci; i programmi inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, se distribuiti unitamente a tali prodotti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; destinati esclusivamente all’ausilio e supporto di persone disabili; i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici, destinati ad essere preinstallati su un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.
I produttori o importatori di detti software non dovranno, pertanto, preoccuparsi del contrassegno Siae, ne’ dovranno preoccuparsi di rendere la dichiarazione sostitutiva del contrassegno prevista per i programmi contenenti meno del 50% di opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
La dichiarazione sostitutiva del contrassegno deve essere resa alla Siae (Sedi regionali) prima dell’immissione in commercio o dell’importazione (in precedenza erano richiesti dieci giorni prima, la nuova formulazione del decreto permette di trasmettere la dichiarazione anche un giorno prima dell’immissione in commercio) e deve indicare il titolo del prodotto, il nome e l’indirizzo del titolare dei diritti o di un suo delegato e l’attestazione di aver assolto a tutti gli obblighi previsti dalla Legge sul diritto d’autore. Come è facile constatare, sono stati eliminati tutta una serie di dati prima richiesti (in precedenza era richiesta anche l’indicazione del tipo di supporto, delle modalità di distribuzione al pubblico, del tipo di meccanismo anticontraffazione eventualmente applicato). La dichiarazione sostitutiva può essere resa cumulativamente per più prodotti e o per più versioni dello stesso, è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza dover, successivamente trasmettere ulteriori dichiarazioni in caso di nuove versioni.
Il dichiarante è inoltre tenuto a conservare per tre anni una copia del supporto unitamente ad una copia della dichiarazione. Detti supporti possono essere richiesti dalla Siae per opportuni controlli. Anche questa è una novità importante, atteso che la prima formulazione del decreto prevedeva che il supporto, contenente il software oggetto di esenzione, dovesse essere consegnato alla Siae unitamente alla dichiarazione sostitutiva di esenzione.