|
IL
CONTRASSEGNO SIAE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Il
contrassegno Siae, relativamente ai programmi per
elaboratore, nasce insieme al D.lgs. 518/92. In quella
sede il contrassegno (che a volte chiameremo “bollino”
come ormai volgarmente viene definito dagli operatori
del settore) era facoltativo ed aveva un unico scopo,
qualora una violazione ex art. 171-bis (di duplicazione
o commercializzazione abusiva) fosse stata commessa
su software contrassegnati, erano previste pene aggravate.
Successivamente venne emanato l’art. 171 - ter,
lett. c), della Legge sul diritto d'autore (aggiunto
dal Decreto Legislativo n. 685 del 16 novembre 1994)
il quale prevedeva severe sanzioni penali per chi
avesse venduto o noleggiato videocassette, musicassette
od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento non contrassegnati dalla
Siae ai sensi della legge sul diritto d'autore o del
regolamento di esecuzione". Da questo articolo
alcuni autori fecero nascere l’obbligo del contrassegno
per i videogiochi, i software multimediali, ecc..
Non è questa la sede per approfondire un dibattito
che ormai non ha più ragione di esistere (vedremo
in seguito il perché), appare invece opportuno
richiamare alcune sentenze di legittimità per
comprendere l’effettiva portata generale di
detto articolo.
Sentenza
del 4 marzo 1997, n. 1626 - Sentenza del 16 maggio
1997, n. 2090
Le prime sentenze della Suprema Corte intervenute
sulla problematica del bollino Siae, avevano negato
efficacia alla norma della Legge sul diritto d'autore
esposta in premessa, non applicando le sanzioni penali
ivi previste. L'inapplicabilità della norma
veniva giustificata dall'assenza di un regolamento
che fissasse le modalità per l'apposizione
del bollino Siae su CD o sulle videocassette. La Corte
di Cassazione aveva infatti negato l'applicazione
- ai CD e alle videocassette - del regolamento di
esecuzione della Legge sul diritto d'autore (risalente
al 1942) con il quale si delega alla Siae la fissazione
di ogni ulteriore elemento relativo al contrassegno,
anche mediante accordi economici collettivi tra le
associazioni sindacali interessate. La Cassazione
sosteneva che il vecchio regolamento potesse applicarsi
alle sole opere letterarie e non poteva riferirsi
ad altre opere. Da ciò conseguiva che la Siae,
in assenza di un regolamento normativo, non avrebbe
potuto arrogarsi il diritto di prevedere autonomamente
le forme, i tempi e le modalità di apposizione
dei contrassegni per opere diverse da quelle letterarie.
L'attività di colui che non applica i bollini
su videocassette o cd contenenti opere cinematografiche
o audiovisive non poteva quindi (temporaneamente)
considerarsi penalmente rilevante in quanto mancavano
le regole disciplinanti dette modalità di apposizione.
Nel 1998 questo orientamento della Corte di Cassazione
veniva totalmente ribaltato con due sentenze che andiamo
ad esaminare analiticamente.
Sentenza 15 giugno 1998, n. 1511
In questo primo caso l'imputato era un rivenditore
di musicassette, il quale, dal gennaio 1991 al febbraio
1992, era stato più volte sorpreso a detenere
musicassette non contrassegnate dalla Siae. Dopo le
sentenze di condanna del Pretore di Roma e della Corte
di Appello di Roma, l'imputato ricorreva in Cassazione
sostenendo che la normativa sanzionatoria prevista
dalla Legge sul diritto d'autore non era applicabile
in quanto (in accordo a quanto espresso dalle sentenze
descritte in precedenza) mancherebbe un Regolamento
di attuazione ad hoc. La Suprema Corte rigettava il
ricorso del rivenditore (confermando la condanna)
con ampie argomentazioni, ricordando altresì
le precedenti sentenze delle quali non si condividevano
le motivazioni ed il verdetto (di assoluzione) finale.
In sostanza si osservava che, anche se la sanzione
relativa alla mancanza del bollino Siae era stata
introdotta nel 1994, tuttavia il Regolamento di attuazione
della Legge sul diritto d'autore - emanato nel 1942
- ben poteva essere applicato, stante il fatto che
il legislatore non ha espressamente previsto l'emanazione
di ulteriori regolamenti e che comunque il regolamento
del '42 ha una validità generale e non solo
limitata alle opere letterarie. Ad ulteriore conferma
di questa tesi si precisava che la normativa relativa
al contrassegno (facoltativo) per il software (introdotta
nel dicembre 1992) fa espresso riferimento al regolamento
del 1942. La Cassazione concludeva sostenendo che
la Legge sul diritto d'autore, in ambito di contrassegno
Siae, "enuncia un precetto penale completamente
descritto e sufficientemente determinato per cui deve
considerarsi pienamente ed immediatamente applicabile".
Dalla sentenza in esame consegue inoltre che la Siae
è pienamente legittimata a stabilire le forme,
i tempi e le modalità di apposizione dei contrassegni
per opere diverse da quelle letterarie.
Sentenza
31 luglio 1998 n. 8880
Un mese e mezzo più tardi la stessa sezione
della Suprema Corte decideva su un caso analogo. L'imputato
era l'amministratore unico di una società distributrice
di videocassette riproducenti opere cinematografiche.
Anche in questo caso le videocassette poste in vendita
o noleggiate non erano contrassegnate dal marchio
Siae. Il ricorso contro la sentenza di condanna della
Corte di Appello di Milano si basava su diversi motivi,
il più importante era quello relativo alla
presunta inapplicabilità delle sanzioni previste
per chi vende o noleggia supporti non contrassegnati
dalla Siae, in quanto mancherebbe un regolamento che
permetta di adempiere all'obbligo imposto dalla Legge
sul diritto d'autore. Anche in questo caso la Corte
di Cassazione, non riteneva di aderire all'orientamento
espresso nel 1997. Il Collegio investito della questione,
infatti, riteneva (in accordo con la sentenza n. 1511/98)
che il regolamento che da piena efficacia alla norma
penale è quello emanato nel 1942. Le argomentazioni
della Corte di Cassazione sono pressochè identiche
a quelle espresse nella sentenza presa in esame in
precedenza. In particolare veniva affermato che la
mancata espressa menzione degli estremi del regolamento
di esecuzione, "non modifica l'interpretazione
della disposizione in esame, in quanto il riferimento
deve intendersi operato ancora al regolamento del
1942 che prevede l'apposizione dei contrassegni Siae
alle categorie di opere che devono esserne oggetto
in applicazione della Legge sul diritto d'autore.
Tra queste rientrano le videocassette e le musicassette
nonchè (in via facoltativa n.d.a.) i programmi
degli elaboratori".
LA
SITUAZIONE ATTUALE
Con l’emanazione del D.P.C.M. 11 luglio 2001,
n. 338, è stato risolto ogni dubbio di interpretazione
della l.d.a. Per comprendere la portata del regolamento
in esame è opportuno ripercorrere brevemente
la recente "storia" delle norme relative
al bollino Siae. Nel settembre 2000 la legge sul diritto
d'autore veniva modificata dalla L. 248/2000. A seguito
della modifica, la nuova formulazione dell'art. 171-bis
prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chi
commercializza o detiene software a scopo commerciale
non contrassegnato dalla Siae. Detto articolo va però
letto unitamente all'art. 181-bis della legge sul
diritto d'autore, che permette di non contrassegnare
con il bollino Siae i supporti contenenti software
(che per brevità chiameremo "tout court")
che non contengano suoni, voci o immagini in movimento
tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, ovvero loro brani o parti eccedenti
il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti.
Il nuovo art. 181-bis, della legge sul diritto d'autore,
prosegue stabilendo che per beneficiare di detta esenzione,
i produttori e gli importatori di software devono
rendere preventive dichiarazioni sostitutive alla
Siae. La dottrina dominante sostenne, fin da subito,
che non vi fosse nessun obbligo di apposizione del
contrassegno per i supporti contenenti programmi per
elaboratore "tout court" e che, in attesa
del regolamento, non fosse neanche necessario presentare
dichiarazioni sostitutive, stante il fatto che la
stessa legge prevede l'applicazione della disciplina
previgente fino all'emanazione di apposito regolamento.
La Siae, invece, sostenne (anche su importanti organi
di stampa) che tutti i supporti contenenti software
dovessero essere contrassegnati, indipendentemente
dal contenuto dei programmi e che un'eventuale mancata
apposizione del contrassegno avrebbe comportato l'applicazione
della sanzione penale prevista dall'art. 171-bis della
legge sul diritto d'autore. Detta interpretazione
della Siae era stata recentemente smentita da alcuni
provvedimenti del Tribunale di Torino. Ulteriore e
netta smentita a tale interpretazione è ravvisabile
nel regolamento in esame, il quale conferma in pieno
la tesi sostenuta dalla dottrina dominante. In primo
luogo, infatti, il regolamento ribadisce che il software
"tout court" non è assoggettato all'obbligo
del contrassegno, ma è sufficiente presentare
le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge
sul diritto d'autore. Inoltre, in merito a dette dichiarazioni
sostitutive, l'art. 6 del regolamento stabilisce che
"le dichiarazioni identificative sostitutive
riferite a supporti prodotti o importati nel territorio
nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata
in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella
di entrata in vigore del presente regolamento, sono
presentate alla Siae dai produttori o dagli importatori
nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento".
In sostanza, si concedono 90 giorni di tempo per presentare
le dichiarazioni sostitutive attinenti a software
prodotti o importati durante il periodo di vigenza
della nuova legge sul diritto d'autore. Ciò
significa, implicitamente, che i supporti contenenti
software "tout court", fino all'entrata
in vigore del regolamento, non avevano l'obbligo del
contrassegno e potevano essere commercializzati anche
senza la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Molti aspettavano il regolamento in esame per dare
il via alla richiesta di rimborsi. Produttori ed editori,
infatti, pur consapevoli che l'interpretazione della
Siae non era aderente al dettato normativo, avevano
richiesto il contrassegno per evitare strascichi giudiziari
e anche perché tutti i duplicatori italiani
di cd si erano uniformati alle "direttive"
della Siae, non rilasciando i cd duplicati fino a
quando non venivano forniti i contrassegni. Purtroppo
il regolamento in esame sembra spegnere sul nascere
ogni velleità di rimborso; infatti, in conclusione
dell'art. 6 del regolamento si legge: "sono fatti
salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti
tra la Siae e i soggetti indicati dall'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (ossia i produttori
e importatori di software "tout court"),
a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge
sul diritto d'autore". In sostanza, tutte le
richieste e i pagamenti effettuati per l'acquisizione
dei contrassegni Siae - dal settembre 2000 a oggi
- non potranno essere oggetto di contenzioso.
CONTRASSEGNO
SIAE … terzo episodio.
Con
il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 ottobre
2002, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
di gennaio 2003 sono stati ulteriormente alleggeriti
alcuni adempimenti. Il decreto 296/02 ha modificato
il precedente decreto dpcm 338/2001, le modifiche
sono pertanto riportate in detto testo coordinato.
Si ricorda che obbligati ad apporre il contrassegno
Siae sono solo produttori ed importatori di supporti
contenenti programmi costituiti da opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, ovvero al cui
interno vi siano brani o parti eccedenti il cinquanta
per cento delle opere suindicate. Il costo del contrassegno
da applicare sui supporti, è pari a 0,031 Euro.
Il prezzo è ridotto a 0.0181 Euro qualora il
supporto venga distribuito gratuitamente.
I supporti contenenti software non rientrante nelle
tipologie suindicate possono non essere contrassegnati.
Per alcuni di essi, i produttori o gli importatori
devono presentare una apposita dichiarazione di esenzione,
altre tipologie di software sono invece escluse in
toto dalla normativa e non è necessaria neanche
la presentazione di detta dichiarazione.
ESCLUSIONE
ASSOLUTA DA OGNI OBBLIGO
Il recente Decreto, ha allargato le tipologie di software
escluse in toto dalla normativa sul contrassegno Siae.
Oggi, i software esclusi dalla normativa sono: i programmi
per i quali è prevista una distribuzione con
contratti di licenza d’uso multipli, sulla base
di accordi preventivamente conclusi con la Siae; i
programmi distribuiti gratuitamente con il consenso
del titolare dei diritti; i programmi scaricati da
internet, qualora non vengano registrati a scopo di
profitto su supporti diversi dall’elaboratore
personale dell’utente; i programmi distribuiti
esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire
specifiche periferiche o interfacce; i programmi destinati
esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi
di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi
GPRS, o inclusi in apparati audio/video e destinati
al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati
e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi; i programmi inclusi in
apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilità, di impianti
di movimentazione e trasporto merci; i programmi inclusi
in apparati di analisi biologica o chimica ovvero
di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario,
se distribuiti unitamente a tali prodotti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
destinati esclusivamente all’ausilio e supporto
di persone disabili; i programmi aventi carattere
di sistema operativo, applicazione o distribuzione
di servizi informatici, destinati ad essere preinstallati
su un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente
finale insieme ad esso.
I produttori o importatori di detti software non dovranno,
pertanto, preoccuparsi del contrassegno Siae, ne’
dovranno preoccuparsi di rendere la dichiarazione
sostitutiva del contrassegno prevista per i programmi
contenenti meno del 50% di opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive.
LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
La dichiarazione sostitutiva del contrassegno deve
essere resa alla Siae (Sedi regionali) prima dell’immissione
in commercio o dell’importazione (in precedenza
erano richiesti dieci giorni prima, la nuova formulazione
del decreto permette di trasmettere la dichiarazione
anche un giorno prima dell’immissione in commercio)
e deve indicare il titolo del prodotto, il nome e
l’indirizzo del titolare dei diritti o di un
suo delegato e l’attestazione di aver assolto
a tutti gli obblighi previsti dalla Legge sul diritto
d’autore. Come è facile constatare, sono
stati eliminati tutta una serie di dati prima richiesti
(in precedenza era richiesta anche l’indicazione
del tipo di supporto, delle modalità di distribuzione
al pubblico, del tipo di meccanismo anticontraffazione
eventualmente applicato). La dichiarazione sostitutiva
può essere resa cumulativamente per più
prodotti e o per più versioni dello stesso,
è sufficiente indicare il titolo del prodotto
base, senza dover, successivamente trasmettere ulteriori
dichiarazioni in caso di nuove versioni.
Il dichiarante è inoltre tenuto a conservare
per tre anni una copia del supporto unitamente ad
una copia della dichiarazione. Detti supporti possono
essere richiesti dalla Siae per opportuni controlli.
Anche questa è una novità importante,
atteso che la prima formulazione del decreto prevedeva
che il supporto, contenente il software oggetto di
esenzione, dovesse essere consegnato alla Siae unitamente
alla dichiarazione sostitutiva di esenzione.
|
|