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A
cura di : |
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FRANCESCO
IPERTI
Avvocato, docente di
Luiss Management e HP Educational, pubblica
da dieci anni articoli e monografie su riviste
cartacee ed on-line dedicate alle problematiche
di diritto ed information technology
curriculum
vitae |
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La
disciplina giuridica della firma digitale e del documento
informatico
In
virtù dell'art. 15, comma 2, della L. 15 marzo
1997, n. 59, ”gli atti, dati e documenti formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. La
copiosa normativa emanata successivamente al comma suindicato
si è preoccupata di disciplinare ed attuare detto
astratto principio, definendo il "valore"
giuridico e probatorio del documento elettronico e le
modalità della sua formazione..
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I
CERTIFICATORI
Nell'ambito
dell'impianto normativo dedicato alle firme elettroniche,
notevole rilevanza assumono i c.d. "certificatori".
Con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.10,
la figura del certificatore ha subito rilevanti modifiche
quanto a ruolo e modalità operative. Detto
decreto, infatti, ha recepito la Direttiva 93/1999
relativa ad un quadro comunitario per le firme “elettroniche”.
Obiettivo dell’Unione Europea era, ed è,
quello di diffondere i sistemi di firma elettronica,
liberalizzando i servizi di certificazione.
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La
firma digitale, la procura e i contratti di trading
online, mutuo, conto corrente, apertura di credito
La
procura non ha effetto se non è conferita con
le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere (art. 1392 c.c.). La valutazione circa
la possibilità di redigere procure in forma elettronica
dipende, pertanto, dal contratto che il rappresentante
deve concludere. Si rileva, peraltro, che alcuni autori
sostengono che la procura speciale (ossia la procura
efficace solo per un determinato atto) non possa essere
redatta in forma elettronica in quanto può essere
duplicata infinite volte e sarebbe pertanto utilizzabile
per un numero illimitato di atti uguali (ad es. la vendita
di un certo bene a molti acquirenti). Coloro che sostengono
detta tesi ammettono invece la possibilità di
redigere informaticamente la procura generale (della
quale si utilizza una copia autentica, informaticamente
rappresentabile).
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BASSANINI
- LEGGE 15 marzo 1997, n. 59
Gli
atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché
la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
i criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti,
per la pubblica amministrazione e per i privati, con
specifici regolamenti da emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988 n. 400. Gi schemi dei regolamenti sono
trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni |
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