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A
cura di : |
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FRANCESCO
IPERTI
Avvocato, docente di
Luiss Management e HP Educational, pubblica
da dieci anni articoli e monografie su riviste
cartacee ed on-line dedicate alle problematiche
di diritto ed information technology
curriculum
vitae 
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La
tutela dell'autore di software
A
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 518/92 (avvenuta
il 15.1.93), il nostro ordinamento ha riconosciuto al
software la stessa tutela prevista per le opere letterarie,
filmiche, musicali, ecc.. Il software per essere tutelato
deve essere originale, ossia frutto della creazione
intellettuale dell'autore. La legge tutela tutti i programmi
ed il materiale preparatorio, escludendo le idee ed
i principi che stanno alla base dello stesso. Non sono
tutelati i programmi frutto di copiatura o pedissequa
imitazione di un programma già realizzato  |
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Il
regime fiscale dei programmi
La cessione di
software può produrre redditi di diversa natura per
l'impresa o per il professionista che ne cura la vendita.
Nel commercio del software è essenziale innanzitutto
verificare se e quando i corrispettivi percepiti devono
essere considerate "royalties" Inquadrare correttamente
il reddito prodotto consente di adempiere, senza errori,
agli obblighi di legge.
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Il
contrassegno Siae, passato, presente e futuro
Il
contrassegno Siae, relativamente ai programmi per elaboratore,
nasce insieme al D.lgs. 518/92. In quella sede il contrassegno
(che a volte chiameremo “bollino” come ormai
volgarmente viene definito dagli operatori del settore)
era facoltativo ed aveva un unico scopo, qualora una
violazione ex art. 171-bis (di duplicazione o commercializzazione
abusiva) fosse stata commessa su software contrassegnati,
erano previste pene aggravate... |
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Shareware
e freeware
L'art.
17, secondo comma, della l.d.a.1, prevede che le opere
tutelate dal diritto d'autore, anche se regalate dal
titolare dei diritti esclusivi, non possano essere distribuite
al pubblico senza autorizzazione. Per le opere regalate
o diffuse a fini promozionali, il titolare dei diritti
esclusivi conserva infatti il diritto di contrallarne
l'ulteriore distribuzione. La norma riveste notevole importanza in riferimento alla regolamentazione
dei programmi shareware, copie beta, freeware, ecc...
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Il
registro della Siae
La
Siae concede l'opportunità, ad autori e produttori
di software di godere di specifici vantaggi probatori
a condizione che il software realizzato venga depositato
come inedito (qualora non ancora commercializzato) ovvero
venga registrato presso il Pubblico Registro speciale
istituito nel 1994. Gli autori indicati nel Registro
Pubblico Speciale del software, sono reputati, fino
a prova contraria, autori del programma loro attribuito.
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Sanzioni
penali
La legge 248/2000 ha modificato
in maniera sostanziale l'art. 171 - bis della l.d.a.
che punisce l'illecito maggiormente commesso sul software,
ossia la duplicazione abusiva. Nella nuova formulazione
dell'articolo suindicato è prevista la reclusione da
sei mesi a tre anni e la multa da cinque a trenta milioni
per chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione, programmi contenuti in supporti
non contrassegnati dalla Siae. Si sottolinea che la
precedente versione dell'art. 171 - bis della l.d.a.,
prevedeva sanzioni penali solo per i comportamenti criminosi
posti in essere a scopo di lucro, ossia allo scopo di
accrescere il patrimonio del reo e non allo scopo di
risparmiare sulla spesa dell'acquisto.
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La regolamentazione del software
L'approvazione della legge 248/2000
La
tutela dell'autore e i diritti dell'utente
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 29.12.92,
n. 518 (avvenuta il 15/1/93), che ha modificato la
legge sul diritto d'autore (l.d.a.), il software è
tutelato quale opera dell'ingegno, allo stesso modo
delle opere letterarie, filmiche, ecc..
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L’ARCHIVIAZIONE
OTTICA DEI DOCUMENTI
Giorgio Rognetta
Ed. Giuffrè ottobre 2003
(Collana “Cosa & Come” –
Diritto e Pratica professionale)
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