A cura di :  
 

FRANCESCO IPERTI

Avvocato, docente di Luiss Management e HP Educational, pubblica da dieci anni articoli e monografie su riviste cartacee ed on-line dedicate alle problematiche di diritto ed information technology

curriculum vitae

 
   
     
   
  Trading online e outsourcing
Nel mondo bancario l'avvento di internet si è tradotto nei fenomeni di home banking e trading online, sui quali le banche stanno investendo ingenti risorse. Anche le banche più piccole (a dimensione provinciale o comunale) si sono organizzate per offrire servizi efficienti, tali da non perdere quella fetta di clientela (crescente) che ha deciso di operare via internet. 
Molte delle piccole realtà bancarie sparse sul nostro territorio si stanno rivolgendo a imprese che offrono servizi informatici le quali possiedono il know-how ed i mezzi per garantire il funzionamento di una piattaforma integrata (hardware, software, telecomunicazioni e sistemi di sicurezza) in grado di offrire servizi di trading online in maniera continuativa e sicura.
 
   
  Truffe on line     
Sulla scia del caso McWorthle Enterprises le autorità Usa stanno esaminando decine di siti  che vendono prodotti tesi ad evitare eventuali attacchi terroristici.
Numerosi i warning ai siti non in regola, e le richieste di rimozione di materiali in vendita.
(si veda, www.punto-informatico.it)
 
   
  Tutela dell'investitore: continua l'odissea smallchange.com  
Dopo essere stata sospesa in via cautelare per 90 giorni (delibera 13423 del 22 gennaio 2002) l'abusiva attività di sollecitazione posta in essere da Smallxchange.com ltd e da Smallxchange.com Italia srl., tramite sottoscrizione di certificati di associazione in partecipazione, è stata vietata ex art 99, comma 1, lett. b) del d.lgs. 58/98
("Consob Informa" n. 04/02 del 28 gennaio 2002)
 
   
  Le regole internazionali del trading online
La legge italiana si applica a tutti gli intermediari che operino nell'ambito dello Stato Italiano o che comunque si rivolgono a investitori italiani. A tal proposito la Consob ha chiarito che la normativa italiana è applicabile (ossia vi è promozione e collocamento a distanza in Italia):
* nel caso di messaggi di posta elettronica indirizzati individualmente a investitori residenti in Italia;
* nel caso di siti aventi un contenuto promozionale e negoziale tale da far presumere che le attività di promozione e collocamento abbiano quali obiettivi, anche non esclusivi, soggetti residenti in Italia.