 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
A
cura di : |
|
|
 |
FRANCESCO
IPERTI
Avvocato, docente di
Luiss Management e HP Educational, pubblica
da dieci anni articoli e monografie su riviste
cartacee ed on-line dedicate alle problematiche
di diritto ed information technology
curriculum
vitae  |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
Trading
online e outsourcing
Nel
mondo bancario l'avvento di internet si è tradotto nei
fenomeni di home banking e trading online, sui quali
le banche stanno investendo ingenti risorse. Anche le
banche più piccole (a dimensione provinciale o comunale)
si sono organizzate per offrire servizi efficienti,
tali da non perdere quella fetta di clientela (crescente)
che ha deciso di operare via internet.
Molte delle piccole realtà bancarie sparse sul nostro
territorio si stanno rivolgendo a imprese che offrono
servizi informatici le quali possiedono il know-how
ed i mezzi per garantire il funzionamento di una piattaforma
integrata (hardware, software, telecomunicazioni e sistemi
di sicurezza) in grado di offrire servizi di trading
online in maniera continuativa e sicura.
 |
|
|
 |
|
|
Truffe
on line
Sulla
scia del caso
McWorthle Enterprises le autorità Usa stanno esaminando
decine di siti che vendono prodotti tesi ad evitare
eventuali attacchi terroristici.
Numerosi i warning ai siti non in regola, e le richieste
di rimozione di materiali in vendita.
(si veda, www.punto-informatico.it) |
|
|
 |
|
|
Tutela
dell'investitore: continua l'odissea smallchange.com
Dopo
essere stata sospesa in via cautelare per 90 giorni
(delibera 13423 del 22 gennaio 2002) l'abusiva attività
di sollecitazione posta in essere da Smallxchange.com
ltd e da Smallxchange.com Italia srl., tramite sottoscrizione
di certificati di associazione in partecipazione, è
stata vietata ex art 99, comma 1, lett. b) del d.lgs.
58/98
("Consob Informa" n. 04/02 del 28 gennaio
2002) |
|
|
 |
|
|
Le
regole internazionali del trading online
La legge italiana si applica a tutti
gli intermediari che operino nell'ambito dello Stato
Italiano o che comunque si rivolgono a investitori italiani.
A tal proposito la Consob ha chiarito che la normativa
italiana è applicabile (ossia vi è promozione
e collocamento a distanza in Italia):
* nel caso di messaggi di posta elettronica indirizzati
individualmente a investitori residenti in Italia;
* nel caso di siti aventi un contenuto promozionale
e negoziale tale da far presumere che le attività
di promozione e collocamento abbiano quali obiettivi,
anche non esclusivi, soggetti residenti in Italia.
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |