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Interconnessione e risoluzione dei conflitti

a cura di Paola Carretta

L'interconnessione è considerata il baluardo della liberalizzazione delle telecomunicazioni. Lo è stata già da tempo da parte della Comunità che più volte è intervenuta a regolamentare la fattispecie imponendo,di conseguenza, al nostro legislatore l'emanazione di provvedimenti di recepimento. In cosa consiste l'interconnessione? Si tratta in sostanza di accordi tra i vari organismi di telecomunicazioni relativamente ai servizi da erogare nel territorio. A vigilare sulla stipula e la realizzazione degli accordi è preposta l'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni sia attraverso l'emanazione di norme regolamentari,sia attraverso un intervento atto a dirimere le situazioni di conflitto.In merito a quest'ultimo la recente delibera del 28 marzo 2001 n.148.All' articolo 7 la delibera prevede l'intervento dell' Autorità ,diretto a espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione per la risoluzione dei conflitti insorgenti tra gestori nella realizzazione degli accordi di interconnessione. Presupposto del ricorso a tale procedura, recita l'art. 7, è rappresentato dalla violazione dei diritti e degli interessi tutelati dall'accordo intervenuto tra le parti.Gli accordi stipulati sono " accordi di diritto privato".La locuzione anzidetta, usata dall'art.7 della delibera in questione rinvia invero a quegli accordi cui l'art.4 del D.p.R. n. 318 del 1997 che impone di demandare la regolamentazione concreta del rapporto di interconnessione alle "disposizioni tecniche e commerciali in materia"che, intervenendo tra soggetti formalmente privati - quali i gestori di telecomunicazioni -non potrebbero che cadere in ambito iure privatorum. Di accordo di diritto privato,del resto, riferisce espressamente il Decreto ministeriale 23 aprile 1998,recante"Disposizioni in materia di interconnessione in materia delle comunicazioni "(G. U.10 giugno 1998 n.133).Il cennato decreto all' art .3 ,avente oggetto l'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni, impone di recare negli accordi"almeno le clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali indicati all'art.6",il quale -chiamato in tal modo a fornire i contenuti minimi,indispensabili dell'accordo in oggetto -iscrive negli stessi espressamente: i termini , le condizioni di pagamento,la definizione in materia di responsabilità e di risarcimento......
In definitiva da una interpretazione sistematica del complesso delle norme di rango superiore della delibera 28 marzo 2001 si evince una assoluta parità tra tutti gli obblighi negoziali tale da non autorizzare alcuna possibile distinzione interna al più ampio genere di controversia tra gestori. In questa direzione,lo stesso regolamento n. 318 imponendo all'art.18,comma1, il ricorso a procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un' equa,tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni, non pone nessuna differenziazione tra tipologie di controversie come pure lo stesso art.1 comma11 della leggen.249 del 1997 che per primo ha introdotto la possibilità di un tentativo di conciliazione extra giudiziale di controversie,demandando a provvedimenti dell'Autorità le modalità per la loro soluzione soluzione.