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Articoli
e dottrina
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Interconnessione
e risoluzione dei conflitti
a
cura di Paola Carretta
L'interconnessione
è considerata il baluardo della liberalizzazione
delle telecomunicazioni. Lo è stata già
da tempo da parte della Comunità che più
volte è intervenuta a regolamentare la fattispecie
imponendo,di conseguenza, al nostro legislatore l'emanazione
di provvedimenti di recepimento. In cosa consiste l'interconnessione?
Si tratta in sostanza di accordi tra i vari organismi
di telecomunicazioni relativamente ai servizi da erogare
nel territorio. A vigilare sulla stipula e la realizzazione
degli accordi è preposta l'Autorità per
le Garanzie nelle Telecomunicazioni sia attraverso l'emanazione
di norme regolamentari,sia attraverso un intervento
atto a dirimere le situazioni di conflitto.In merito
a quest'ultimo la recente delibera del 28 marzo 2001
n.148.All' articolo 7 la delibera prevede l'intervento
dell' Autorità ,diretto a espletare un tentativo
obbligatorio di conciliazione per la risoluzione dei
conflitti insorgenti tra gestori nella realizzazione
degli accordi di interconnessione. Presupposto del ricorso
a tale procedura, recita l'art. 7, è rappresentato
dalla violazione dei diritti e degli interessi tutelati
dall'accordo intervenuto tra le parti.Gli accordi stipulati
sono " accordi di diritto privato".La locuzione
anzidetta, usata dall'art.7 della delibera in questione
rinvia invero a quegli accordi cui l'art.4 del D.p.R.
n. 318 del 1997 che impone di demandare la regolamentazione
concreta del rapporto di interconnessione alle "disposizioni
tecniche e commerciali in materia"che, intervenendo
tra soggetti formalmente privati - quali i gestori di
telecomunicazioni -non potrebbero che cadere in ambito
iure privatorum. Di accordo di diritto privato,del resto,
riferisce espressamente il Decreto ministeriale 23 aprile
1998,recante"Disposizioni in materia di interconnessione
in materia delle comunicazioni "(G. U.10 giugno
1998 n.133).Il cennato decreto all' art .3 ,avente oggetto
l'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
impone di recare negli accordi"almeno le clausole
riguardanti i contenuti tecnici e commerciali indicati
all'art.6",il quale -chiamato in tal modo a fornire
i contenuti minimi,indispensabili dell'accordo in oggetto
-iscrive negli stessi espressamente: i termini , le
condizioni di pagamento,la definizione in materia di
responsabilità e di risarcimento......
In definitiva da una interpretazione sistematica del
complesso delle norme di rango superiore della delibera
28 marzo 2001 si evince una assoluta parità tra
tutti gli obblighi negoziali tale da non autorizzare
alcuna possibile distinzione interna al più ampio
genere di controversia tra gestori. In questa direzione,lo
stesso regolamento n. 318 imponendo all'art.18,comma1,
il ricorso a procedure di conciliazione facilmente accessibili
e poco onerose per un' equa,tempestiva e trasparente
composizione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni,
non pone nessuna differenziazione tra tipologie di controversie
come pure lo stesso art.1 comma11 della leggen.249 del
1997 che per primo ha introdotto la possibilità
di un tentativo di conciliazione extra giudiziale di
controversie,demandando a provvedimenti dell'Autorità
le modalità per la loro soluzione soluzione.
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