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La
legge del WI-FI
Approvate
a fine maggio 2003 le regole relative alla fornitura
del servizio di Wi-fi.
In realtà, il decreto emanato dal Ministero
delle comunicazioni (www.comunicazioni.it)
fissa le condizioni per il conseguimento dell’autorizzazione
generale per la fornitura, attraverso le applicazioni
Radio LAN (nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz),
dell’accesso del pubblico alle reti e ai servizi
di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico
o in aree confinate a frequentazione pubblica quali
aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri
commerciali.
Colui che intende fornire il servizio di Wi-fi, deve
presentare al Ministero delle Comunicazioni una comunicazione/domanda
(il cui fac-simile è allegato al decreto normativo),
che costituisce denuncia di inizio attività
e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente
alla sua presentazione. Si tratta di una sorta di
“autocertificazione”, che permette di
ottenere immediatamente l’autorizzazione allo
svolgimento del servizio. Unitamente alla dichiarazione
bisogna depositare il certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura
comprensivo del nulla osta antimafia, nonché
il certificato da cui risulti che gli amministratori
che rappresentano legalmente la società o il
titolare dell'impresa non sono stati condannati a
pena detentiva per delitto non colposo superiore ai
sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza
e di prevenzione
Requisiti
per la fornitura del servizio
La dichiarazione da presentare al Ministero, deve
contenere di tutte le informazioni necessarie a verificare
la conformità alle numerose condizioni poste
dal Ministero per poter fornire il servizio. I requisiti
per ottenere l’autorizzazione generale possono
essere suddivisi in due macrocategorie, la prima relativa
agli aspetti tecnici e di sicurezza del servizio,
la seconda relativa ai rapporti con la clientela.
Nell’ambito di quest’ultima rientra il
dovere di istituire una procedura per la trattazione
dei reclami, la fornitura di fatture dettagliate e
documentate, ove applicabile in funzione della tipologia
del servizio offerto, nonché l’adozione
di opportuni codici di abilitazione e identificazione
per identificare univocamente l’abbonato e verificarne
l’abilitazione all’accesso alla rete.
Inoltre, gli operatori del Wi-fi devono pubblicizzare
le condizioni di offerta del servizio, incluse quelle
attinenti alle condizioni economiche, alla qualità
e alla disponibilità del servizio nonché
le relative variazioni delle condizioni stesse.
In merito alle questioni tecniche si evidenzia come
occorra rispettare le norme tecniche di esercizio
previste per l’uso delle bande 2,4 e 5 GHz dal
Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e,
quindi, è necessario evitare interferenze ad
altri servizi ed usare la potenza di emissione prescritta.
Questo perché le frequenze usate sono di tipo
collettivo ed esse non vengono assegnate a ciascun
operatore in maniera esclusiva, come invece avviene
nei sistemi di telefonia mobile.
Occorre inoltre rispettare la normativa vigente in
materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le
emissioni elettromagnetiche.
In merito alla sicurezza, viene genericamente richiesta
la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento
dell’integrità della rete, l’interoperabilità
dei servizi nonché la protezione dei dati;
a tal fine l’interconnessione tra reti Radio
LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti
pubbliche di telecomunicazioni; è ammesso il
collegamento tra gli access point appartenenti alla
medesima Radio LAN limitatamente all’ambito
geografico locale, ossia nell’ambito del medesimo
aeroporto, autogrill, eccetera. Ovviamente, è
necessario il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di pubblica sicurezza ed è obbligatoria
la tempestiva collaborazione con l’Autorità
giudiziaria, a fronte di richieste di intercettazioni
e di informazioni.
Le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio
di wi-fi devono essere conformi al decreto legislativo
269/2001 (già commentato in questa rivista
a proposito della regolamentazione del Bluetooth)
, ossia al decreto che ha stabilito i requisiti essenziali
delle apparecchiature radio e dei terminali di telecomunicazioni.
I requisiti sono, fondamentalmente, quelli del rispetto
della sicurezza e della salute dell’utente e
dei terzi ed il rispetto dei limiti in materia di
emissioni elettromagnetiche. Gli apparecchi che rispondono
ai requisiti di legge devono essere marchiati CE secondo
le regole dettate dall’art. 13 dello stesso
decreto 269/2001.
Validità
e cessazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione generale vale 9 anni a decorrere
dalla data di notifica della dichiarazione dell’operatore
ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione
presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto
alla scadenza. La scadenza coincide con il 31 dicembre
dell’ultimo anno di validità dell’autorizzazione
generale. L’autorizzazione generale non può
essere ceduta a terzi senza l’assenso del Ministero
delle comunicazioni volto a verificare la sussistenza
dei requisiti in capo all’impresa cessionaria,
per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione
medesima.
Contributi e registro degli operatori di comunicazione
Coloro che ottengono l’autorizzazione generale
(ossia coloro che trasmettono la dichiarazione suindicata),
devono iscriversi registro degli operatori di comunicazione,
e, ovviamente pagare i contributi previsti per detta
iscrizione ammontanti a ….
Ulteriore contributi per la fornitura del servizio
wi-fi verranno fissati in seguito e dovranno coprire
esclusivamente i costi amministrativi sostenuti per
la gestione, il controllo e l’applicazione del
regime di autorizzazione generale.
settembre
2003
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