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Articoli
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La
Mobile Number Portability (MNP)
a
cura di Mario Ponari
E'
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.197 del 7
agosto 2001) la delibera dell'Autorità Garante
per le Telecomunicazioni (http://www.agcom.it/provv/d_19_01_CIR.htm)
che specifica le modalità operative per attuare
la portabilità del numero fra i diversi gestori
di telefonia mobile (Mobile Number Portability).
Il provvedimento segna un'ulteriore tappa di avvicinamento
alla data del 30 aprile 2002 entro la quale, nelle intenzioni
dell'Authority, dovrà essere operativa in Italia,
come accade già in altri paesi, la "portabilità"
del numero: si potrà quindi cambiare gestore
telefonico, mantenendo il proprio numero di cellulare
compreso il prefisso.
Il progetto portato avanti dall'Autorità Garante
al fine di attuare una piena ed effettiva concorrenza
fra i gestori di telefonia mobile, attribuisce un nuovo
ed importante diritto agli utenti, i quali potranno,
se vorranno, mantenere per sempre il proprio numero
di telefonino, liberi di seguire la tariffa per loro
più conveniente, indipendentemente dal gestore
che la propone.
Oltre al diritto al nome quindi si potrà avere
diritto al proprio numero di cellulare, identificandosi
con questo e volendo si potrà preservare, nel
caso ad esempio di imprenditori commerciali o professionisti,
l'avviamento connesso al numero personale (spesso corrispondente
ad un antieconomico TACS).
La delibera in esame giunge dopo un tormentato iter,
ostacolato da alcune società telefoniche (prime
fra tutte Tim e Omnitel), preoccupate certamente di
un esodo in massa dei propri utenti verso altri gestori,
ma sopratutto dei costi che dovranno sostenere per adeguare
le proprie reti al nuovo sistema.
In particolare Omnitel ha fatto sentire la propria voce,
sostenendo che il potere di imporre la trasferibilità
non è attribuito all'Autorità da nessuna
norma, né una simile imposizione era contenuta
nella licenza Gsm di cui Omnitel è beneficiaria.
Si tratterebbe quindi, continua l'Amministratore delegato
di Omnitel, di una sorta di "tributo" che
viene imposto alle compagnie telefoniche, violando palesemente
l'art. 23 della Costituzione secondo il quale: "Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge"
Per quanto riguarda Tim invece la preoccupazione maggiore
riguarda la sorte degli utenti TACS (rete monopolio
di Telecom Italia) i quali, senza la paura di perdere
il numero di cui sono assegnatari da anni, passerebbero
con certezza alla rete GSM o UMTS, scegliendo il gestore
più conveniente.
Queste difficoltà, unite ad un'obiettiva complessità
tecnica di realizzazione del servizio, hanno fatto slittare
il primo termine (fissato originariamente per il luglio
del 2001) per rendere operativa la trasferibilità,
e che come detto è stato posticipato a maggio
2002.
Il nuovo provvedimento precisa in primo luogo che la
MNP, "non modifica la titolarità del numero"
il quale quindi allo scadere del servizio rientra nella
disponibilità dell'operatore assegnatario (donor)
"salvo nei casi di portabilità successive".
Il donor vanta quindi sul numero un diritto vagamente
assimilabile alla nuda proprietà, compressa dal
diritto dell'utente di trasportare a proprio piacimento
il numero stesso presso altre società, ma che
si riespande in tutta la sua pienezza quando cessi il
sevizio di MNP. In quest'ultimo caso il donor riacquisterà
la disponibilità piena del numero che potrà
anche essere assegnato ad un altro utente.
Il periodo di attivazione del servizio di MNP è
di cinque giorni lavorativi entro i quali il numero
ceduto dall'operatore donating (che in caso di prima
portabilità coincide col donor) dovrà
essere efficiente presso l'operatore ricevente "recipient".
Un periodo più lungo come avviene in altri paesi,
sostiene l'Authority, costituirebbe un disincentivo
alle richieste di trasferimento del numero.
Per quanto riguarda i costi, sembra che la prestazione
non possa essere gratuita, sia per venire incontro alle
richieste delle società telefoniche, sia perché,
afferma la stessa Autorità, la gratuità
farebbe lievitare le richieste di MNP, a livelli tecnicamente
ingestibili.
I costi del servizio saranno quindi addebitati dal donating
al recipient, ma in ogni caso "le condizioni economiche
applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione
di MNP non devono essere tali da costituire un disincentivo
alla richiesta della stessa" (art. 8.9 delibera
19/01 CIR)
L'Authortiy ha infine disposto la notifica della delibera
a IPSE, H3G (operativi proprio da maggio 2002 per la
rete UMTS) BLU, OMNITEL, TIM e WIND - ai quali è
sostanzialmente diretto il provvedimento - per consentire
a queste società di apprestare le misure tecniche
idonee per farsi trovare pronte al nuovo appuntamento
di maggio 2002
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