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La Mobile Number Portability (MNP)

a cura di Mario Ponari

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.197 del 7 agosto 2001) la delibera dell'Autorità Garante per le Telecomunicazioni (http://www.agcom.it/provv/d_19_01_CIR.htm) che specifica le modalità operative per attuare la portabilità del numero fra i diversi gestori di telefonia mobile (Mobile Number Portability).
Il provvedimento segna un'ulteriore tappa di avvicinamento alla data del 30 aprile 2002 entro la quale, nelle intenzioni dell'Authority, dovrà essere operativa in Italia, come accade già in altri paesi, la "portabilità" del numero: si potrà quindi cambiare gestore telefonico, mantenendo il proprio numero di cellulare compreso il prefisso.
Il progetto portato avanti dall'Autorità Garante al fine di attuare una piena ed effettiva concorrenza fra i gestori di telefonia mobile, attribuisce un nuovo ed importante diritto agli utenti, i quali potranno, se vorranno, mantenere per sempre il proprio numero di telefonino, liberi di seguire la tariffa per loro più conveniente, indipendentemente dal gestore che la propone.
Oltre al diritto al nome quindi si potrà avere diritto al proprio numero di cellulare, identificandosi con questo e volendo si potrà preservare, nel caso ad esempio di imprenditori commerciali o professionisti, l'avviamento connesso al numero personale (spesso corrispondente ad un antieconomico TACS).
La delibera in esame giunge dopo un tormentato iter, ostacolato da alcune società telefoniche (prime fra tutte Tim e Omnitel), preoccupate certamente di un esodo in massa dei propri utenti verso altri gestori, ma sopratutto dei costi che dovranno sostenere per adeguare le proprie reti al nuovo sistema.
In particolare Omnitel ha fatto sentire la propria voce, sostenendo che il potere di imporre la trasferibilità non è attribuito all'Autorità da nessuna norma, né una simile imposizione era contenuta nella licenza Gsm di cui Omnitel è beneficiaria.
Si tratterebbe quindi, continua l'Amministratore delegato di Omnitel, di una sorta di "tributo" che viene imposto alle compagnie telefoniche, violando palesemente l'art. 23 della Costituzione secondo il quale: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"
Per quanto riguarda Tim invece la preoccupazione maggiore riguarda la sorte degli utenti TACS (rete monopolio di Telecom Italia) i quali, senza la paura di perdere il numero di cui sono assegnatari da anni, passerebbero con certezza alla rete GSM o UMTS, scegliendo il gestore più conveniente.
Queste difficoltà, unite ad un'obiettiva complessità tecnica di realizzazione del servizio, hanno fatto slittare il primo termine (fissato originariamente per il luglio del 2001) per rendere operativa la trasferibilità, e che come detto è stato posticipato a maggio 2002.
Il nuovo provvedimento precisa in primo luogo che la MNP, "non modifica la titolarità del numero" il quale quindi allo scadere del servizio rientra nella disponibilità dell'operatore assegnatario (donor) "salvo nei casi di portabilità successive". Il donor vanta quindi sul numero un diritto vagamente assimilabile alla nuda proprietà, compressa dal diritto dell'utente di trasportare a proprio piacimento il numero stesso presso altre società, ma che si riespande in tutta la sua pienezza quando cessi il sevizio di MNP. In quest'ultimo caso il donor riacquisterà la disponibilità piena del numero che potrà anche essere assegnato ad un altro utente.
Il periodo di attivazione del servizio di MNP è di cinque giorni lavorativi entro i quali il numero ceduto dall'operatore donating (che in caso di prima portabilità coincide col donor) dovrà essere efficiente presso l'operatore ricevente "recipient". Un periodo più lungo come avviene in altri paesi, sostiene l'Authority, costituirebbe un disincentivo alle richieste di trasferimento del numero.
Per quanto riguarda i costi, sembra che la prestazione non possa essere gratuita, sia per venire incontro alle richieste delle società telefoniche, sia perché, afferma la stessa Autorità, la gratuità farebbe lievitare le richieste di MNP, a livelli tecnicamente ingestibili.
I costi del servizio saranno quindi addebitati dal donating al recipient, ma in ogni caso "le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione di MNP non devono essere tali da costituire un disincentivo alla richiesta della stessa" (art. 8.9 delibera 19/01 CIR)
L'Authortiy ha infine disposto la notifica della delibera a IPSE, H3G (operativi proprio da maggio 2002 per la rete UMTS) BLU, OMNITEL, TIM e WIND - ai quali è sostanzialmente diretto il provvedimento - per consentire a queste società di apprestare le misure tecniche idonee per farsi trovare pronte al nuovo appuntamento di maggio 2002