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IL NUOVO CONTENZIOSO DELLE COMUNICAZIONI

a cura di Andrea Maugeri

INTRODUZIONE

Il nuovo procedimento previsto per il contenzioso in materia di comunicazioni prende le mosse da una delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, la 182/02/CONS, recentemente integrata dalla 307/03/CONS. Tale delibera ha introdotto un obbligatorio tentativo di conciliazione tra utente e fornitore del servizio. La procedura così introdotta, e recepita nelle Carte dei Servizi e nei contratti presentati dagli operatori del settore ai propri utenti, non consente il ricorso alle normali procedure giurisdizionali fino a quando il suddetto esperimento conciliativo non sia stato esperito.
La delibera 182/02 affida il compito di dirimere le controversie in materia, ad appositi comitati regionali, i CORECOM, i quali non sono ancora stati attivati. In luogo di tali comitati, soccorrono gli strumenti stragiudiziali offerti dalle Camere di Commercio. Tale possibilità è esplicitamente riconosciuta dall’art. 12 (Conciliazione presso altri organismi) della Del. 182/02: gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente Sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.
Tale procedura è un esempio di ADR (alternative dispute resolution), ovvero di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie. Obbiettivo del sistema ADR è quello di garantire, un giudizio rapido, nel quale assume un ruolo centrale il conciliatore, che ha il compito di aiutare le parti a trovare un accordo che soddisfi le pretese di entrambe.
La natura giuridica della conciliazione costruita dalla delibera dell’AGCOM è quella di una sorta di negozio processuale, in qualche modo ispirato alla transazione, in cui il ruolo del conciliatore è quello di mediatore.
Nello specifico, il sistema è informato ad un preciso e puntuale regolamento che disciplina tanto il ruolo del conciliatore quanto i poteri delle parti. Tale regolamento deve essere esplicitamente accettato dalle parti nell’istanza che esse presentano al momento dell’apertura del contenzioso.

DELIBERA AGCOM 182/02/CONS

E’ interessante valutare quale sia l’ambito di applicazione della normativa in commento ed a quali specifiche categorie di soggetti si applichi. Si è genericamente parlato di contenzioso fra utente e operatore delle telecomunicazioni, di conciliatore e di organi non giurisdizionali. L’art.1 della delibera in oggetto, rubricato “Definizioni”, statuisce quanto segue:
· "organismo di telecomunicazioni", è un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;
· "utenti" sono le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
· "organi non giurisdizionali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo", sono gli organismi che svolgono procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie insorte tra consumatori e professionisti, conformemente ai principi di cui alla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.
· "rete di telecomunicazioni" è un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
· "servizio di telecomunicazioni" è un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
· "reclamo" è l’istanza con cui l’utente lamenta un disservizio o solleva una questione attinente l’oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata e che rivolge direttamente all’organismo di telecomunicazioni interessato.
Quest’ultimo elemento costituisce l’ideale collante dell’intera procedura, poiché contiene la segnalazione del disservizio patito dall’utente. Ai sensi dell’art.2 delib. 182/02/CONS, i soggetti, pubblici o privati, organismi di telecomunicazioni o utenti singoli o associati, che intendano informare l’Autorità su violazioni di norme in materia di telecomunicazioni possono comunicare all’Autorità le relative informazioni compilando l’ apposito modulo ( ), disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità.
La legittimazione attiva alla presentazione del reclamo è estesa anche alle associazioni di categoria, in ragione del particolare ambito nel quale la procedura viene attivata; tale possibilità è riconosciuta anche ad altri operatori del settore che possono denunciare infrazioni della normativa in tema di telecomunicazioni.
Il conciliatore è figura mediana tra quelle dei soggetti che agiscono nella procedura. Tale figura obbedisce a due sistemi normativi: da un lato aono applicabili le norme predisposte nella delibera 182/02, dall’altro intervengono le norme predisposte dalla Camera di Commercio cui le parti si rivolgono.

LA PROCEDURA

La natura di giudizio rapido della procedura conciliativa è confermata dal dettato dell’art.4 della delibera. Il termine previsto dalla norma è di 30 giorni. Tale periodo inizia a decorrere dal momento in cui viene attivato il procedimento (è competente il CORECOM ovvero la CCIAA del luogo ove è ubicata l’utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili, del luogo in cui l’utente ha la residenza o il domicilio). Inoltre, a deccorere dall’attivazione del procedimento rimangono sospesii termini a disposizione delle parti per accedere alla giustizia ordinaria.

L’istanza
Nell’istanza devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni.
Nell’istanza devono essere sinteticamente indicati i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicati i precedenti tentativi di composizione della controversia.
L’istanza è sottoscritta dall’utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax.
L’istanza può essere inoltrata compilando il formulario pubblicato nel Bollettino ufficiale, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.agcom.it).
L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza, o nel corso della relativa procedura, può chiedere alla Camera di Commercio, l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
La Camera di Commercio trasmette, anche a mezzo fax, copia della richiesta all’organismo di telecomunicazioni, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.
La Camera di Commercio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
Riveste particolare importanza il mandato conferito dal ricorrente all’ente conciliatore e l’accettazione della procedura che dovrà essere applicata. Qui di seguito riportiamo un esempio di tale formulazione :

Con il presente atto X accetta la procedura conciliativa promossa dallo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Y ed, al contempo, conferisce mandato irrevocabile alla Commissione conciliativa affinchè proceda alla nomina dell’unico conciliatore che condurrà il tentativo di conciliazione. Dichiara altresì di accettare il Regolamento che disciplina la procedura ed i costi del tentativo di conciliazione esposti nel Tariffario nonché i Principi di Comportamento.

È importante sottolineare che i costi sono calcolati in ragione del valore della pretesa del ricorrente; tali costi, cosiddetti di avvio, sono dovuti da entrambe le parti.

Avviso di convocazione delle parti Art.7
Il Corecom, o la Camera di Commercio, verificata l’ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni dal ricevimento dell’istanza e con le medesime modalità di cui all’art. 6, comma 3, l’avviso di convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
In tale avviso sono specificamente indicati:

a. la data di iscrizione al protocollo dell’istanza;
b. la data e il luogo fissati per la conciliazione;
c. l’oggetto della procedura;
d. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e. il responsabile del procedimento

A questo punto le parti sono pronte per accedere alla procedura e verificare attraverso lo strumento conciliativo la sussistenza di uno spazio utile per la risoluzione bonaria della controversia.

Alcuni corollari
E’ facoltà del responsabile del procedimento disporre la riunione di più procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Corecom (o CCIA) e aventi ad oggetto controversie omogenee. (art.9)
Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse, in occasione di altro procedimento arbitrale o di un giudizio promosso dinanzi all’Autorità giudiziaria o a qualsiasi altra Autorità indipendente, può utilizzare le dichiarazioni e le offerte di composizione fatte dall’altra parte durante la procedura (art.10)

Udienza di conciliazione
In udienza le parti compaiono personalmente oppure a mezzo di persona munita di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, e possono farsi assistere da avvocati.
Il responsabile del procedimento, o persona da lui delegata, invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può raccomandare alle parti i termini di una soluzione.
Su richiesta motivata, anche di una sola delle parti, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può fissare un’ulteriore udienza.

Esito della conciliazione
Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento, o dal suo delegato, che certifica l’autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.
Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, redige un verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano.
Nella misura in cui una delle parti non aderisca alla risoluzione proposta dal conciliatore, il verbale da questi redatto potrà essere utilizzato quale prova documentale nel corso dell’eventuale causa di fronte al tribunale ordinario.

Contenzioso davanti all’Autorità ( modulo per l’istanza )
Questa fase non costituisce un secondo grado di giudizio; tale possibilità è realizzabile soltanto nel caso in cui la conciliazione sia stata insoddisfacente ovvero sussistano ancora punti controversi. Laddove sia stata già adita l’A.G. non sarà possibile esperire questa ulteriore fase conciliativa, specularmente a quanto precedentemente accennato per il “primo grado”.
La procedura rimane inalterata per quanto riguarda l’istanza e l’apertura della procedura. L’istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
Per la definizione della controversia è previsto un termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi eccezionali nei quali il Direttore del Dipartimento, su espressa richiesta motivata, può ridurre il termine a sessanta giorni.
Le parti, fino a cinque giorni prima dell’udienza di cui all’art. 14, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell’Autorità.
Le parti compaiono all’udienza di discussione personalmente o a mezzo del rappresentante legale o di persona munita di procura speciale.
Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati e consulenti.
Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento disponga l’acquisizione di documenti, perizie o di altri elementi conoscitivi, ne è data comunicazione alle parti del procedimento e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione.
I soggetti che sono parte del procedimento possono nominare, dandone comunicazione all’Autorità, un proprio consulente tecnico, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai consulenti nominati dall’Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.
Esaurita la fase istruttoria, il Dipartimento trasmette la documentazione alla Commissione, allegando una relazione e la proposta di decisione.
La Commissione, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un’ulteriore udienza.
L’atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale.


Link utili inseriti nel testo:

Autorità Garante delle Comunicazioni - www.agcom.it

Delibera 182/02/CONS
Delibera 307/03/CONS
Raccomandazione delle Commissione Europea 2001/310/CE

Apposito modulo ( ) per informare l’Autorità su violazioni di norme in materia di telecomunicazioni.

Modulo per l’istanza - Contenzioso davanti all’Autorità