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IL
NUOVO CONTENZIOSO DELLE COMUNICAZIONI
a
cura di Andrea Maugeri
INTRODUZIONE
Il nuovo procedimento previsto per il contenzioso
in materia di comunicazioni prende le mosse da una
delibera dell’Autorità
Garante delle Comunicazioni, la 182/02/CONS,
recentemente integrata dalla 307/03/CONS.
Tale delibera ha introdotto un obbligatorio tentativo
di conciliazione tra utente e fornitore del servizio.
La procedura così introdotta, e recepita nelle
Carte dei Servizi e nei contratti presentati dagli
operatori del settore ai propri utenti, non consente
il ricorso alle normali procedure giurisdizionali
fino a quando il suddetto esperimento conciliativo
non sia stato esperito.
La delibera 182/02 affida il compito di dirimere le
controversie in materia, ad appositi comitati regionali,
i CORECOM, i quali non sono ancora stati attivati.
In luogo di tali comitati, soccorrono gli strumenti
stragiudiziali offerti dalle Camere di Commercio.
Tale possibilità è esplicitamente riconosciuta
dall’art. 12 (Conciliazione presso altri organismi)
della Del. 182/02: gli utenti hanno la facoltà
di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione
presso i Corecom di cui alla presente Sezione, un
tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non
giurisdizionali di risoluzione delle controversie
in materia di consumo che rispettino i principi sanciti
dalla Raccomandazione della Commissione
2001/310/CE.
Tale procedura è un esempio di ADR (alternative
dispute resolution), ovvero di un sistema alternativo
di risoluzione delle controversie. Obbiettivo del
sistema ADR è quello di garantire, un giudizio
rapido, nel quale assume un ruolo centrale il conciliatore,
che ha il compito di aiutare le parti a trovare un
accordo che soddisfi le pretese di entrambe.
La natura giuridica della conciliazione costruita
dalla delibera dell’AGCOM è quella di
una sorta di negozio processuale, in qualche modo
ispirato alla transazione, in cui il ruolo del conciliatore
è quello di mediatore.
Nello specifico, il sistema è informato ad
un preciso e puntuale regolamento che disciplina tanto
il ruolo del conciliatore quanto i poteri delle parti.
Tale regolamento deve essere esplicitamente accettato
dalle parti nell’istanza che esse presentano
al momento dell’apertura del contenzioso.
DELIBERA
AGCOM 182/02/CONS
E’
interessante valutare quale sia l’ambito di
applicazione della normativa in commento ed a quali
specifiche categorie di soggetti si applichi. Si
è genericamente parlato di contenzioso fra
utente e operatore delle telecomunicazioni, di conciliatore
e di organi non giurisdizionali. L’art.1 della
delibera in oggetto, rubricato “Definizioni”,
statuisce quanto segue:
· "organismo di telecomunicazioni",
è un ente pubblico o privato, ivi comprese
le consociate da esso controllate, al quale sono
riconosciuti diritti per l’installazione e
la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni
nonché, se del caso, per la fornitura di
servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo
a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare
di programmi radiofonici e televisivi;
· "utenti" sono le persone fisiche
o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano
o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
· "organi non giurisdizionali che partecipano
alla risoluzione consensuale delle controversie
in materia di consumo", sono gli organismi
che svolgono procedure di conciliazione per la risoluzione
delle controversie insorte tra consumatori e professionisti,
conformemente ai principi di cui alla Raccomandazione
della Commissione 2001/310/CE.
· "rete di telecomunicazioni" è
un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature
di commutazione o le altre risorse che permettono
la trasmissione di segnali tra punti terminali di
rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o
altri mezzi elettromagnetici;
· "servizio di telecomunicazioni"
è un servizio la cui fornitura consiste,
in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento
di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo
a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare
dei programmi radiofonici e televisivi;
· "reclamo" è l’istanza
con cui l’utente lamenta un disservizio o
solleva una questione attinente l’oggetto,
le modalità o i costi della prestazione erogata
e che rivolge direttamente all’organismo di
telecomunicazioni interessato.
Quest’ultimo elemento costituisce l’ideale
collante dell’intera procedura, poiché
contiene la segnalazione del disservizio patito
dall’utente. Ai sensi dell’art.2 delib.
182/02/CONS, i soggetti, pubblici o privati, organismi
di telecomunicazioni o utenti singoli o associati,
che intendano informare l’Autorità
su violazioni di norme in materia di telecomunicazioni
possono comunicare all’Autorità le
relative informazioni compilando l’ apposito
modulo (
), disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità.
La legittimazione attiva alla presentazione del
reclamo è estesa anche alle associazioni
di categoria, in ragione del particolare ambito
nel quale la procedura viene attivata; tale possibilità
è riconosciuta anche ad altri operatori del
settore che possono denunciare infrazioni della
normativa in tema di telecomunicazioni.
Il conciliatore è figura mediana tra quelle
dei soggetti che agiscono nella procedura. Tale
figura obbedisce a due sistemi normativi: da un
lato aono applicabili le norme predisposte nella
delibera 182/02, dall’altro intervengono le
norme predisposte dalla Camera di Commercio cui
le parti si rivolgono.
LA
PROCEDURA
La natura di giudizio rapido della procedura conciliativa
è confermata dal dettato dell’art.4 della
delibera. Il termine previsto dalla norma è
di 30 giorni. Tale periodo inizia a decorrere dal
momento in cui viene attivato il procedimento (è
competente il CORECOM ovvero la CCIAA del luogo ove
è ubicata l’utenza telefonica e, in caso
di reti telefoniche mobili, del luogo in cui l’utente
ha la residenza o il domicilio). Inoltre, a deccorere
dall’attivazione del procedimento rimangono
sospesii termini a disposizione delle parti per accedere
alla giustizia ordinaria.
L’istanza
Nell’istanza devono essere indicati, a pena
di inammissibilità: il nome, il cognome e la
residenza o il domicilio dell’utente, il numero
dell’utenza telefonica, la denominazione e la
sede dell’organismo di telecomunicazioni.
Nell’istanza devono essere sinteticamente indicati
i fatti che sono all’origine della controversia
tra le parti e comunicati i precedenti tentativi di
composizione della controversia.
L’istanza è sottoscritta dall’utente
o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante
legale o da persona munita di procura speciale conferita
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta
ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento o telefax.
L’istanza può essere inoltrata compilando
il formulario pubblicato nel Bollettino ufficiale,
disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità
(www.agcom.it).
L’utente, contestualmente alla proposizione
dell’istanza, o nel corso della relativa procedura,
può chiedere alla Camera di Commercio, l’adozione
di provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione
del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni
sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi
dell’art. 2, comma 20, lettera e) della legge
14 novembre 1995, n. 481.
La Camera di Commercio trasmette, anche a mezzo fax,
copia della richiesta all’organismo di telecomunicazioni,
assegnando un termine non superiore a cinque giorni
per la produzione di eventuali memorie e documentazione.
La Camera di Commercio, entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta adotta un provvedimento temporaneo,
ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della
decisione alle parti.
Riveste particolare importanza il mandato conferito
dal ricorrente all’ente conciliatore e l’accettazione
della procedura che dovrà essere applicata.
Qui di seguito riportiamo un esempio di tale formulazione
:
Con il presente atto X accetta la procedura conciliativa
promossa dallo Sportello di Conciliazione della Camera
di Commercio di Y ed, al contempo, conferisce mandato
irrevocabile alla Commissione conciliativa affinchè
proceda alla nomina dell’unico conciliatore
che condurrà il tentativo di conciliazione.
Dichiara altresì di accettare il Regolamento
che disciplina la procedura ed i costi del tentativo
di conciliazione esposti nel Tariffario nonché
i Principi di Comportamento.
È
importante sottolineare che i costi sono calcolati
in ragione del valore della pretesa del ricorrente;
tali costi, cosiddetti di avvio, sono dovuti da entrambe
le parti.
Avviso di convocazione delle parti Art.7
Il Corecom, o la Camera di Commercio, verificata l’ammissibilità
della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni
dal ricevimento dell’istanza e con le medesime
modalità di cui all’art. 6, comma 3,
l’avviso di convocazione per l’esperimento
del tentativo di conciliazione.
In tale avviso sono specificamente indicati:
a. la data di iscrizione al protocollo dell’istanza;
b. la data e il luogo fissati per la conciliazione;
c. l’oggetto della procedura;
d. l’ufficio in cui si può prendere visione
degli atti;
e. il responsabile del procedimento
A questo punto le parti sono pronte per accedere alla
procedura e verificare attraverso lo strumento conciliativo
la sussistenza di uno spazio utile per la risoluzione
bonaria della controversia.
Alcuni corollari
E’ facoltà del responsabile del procedimento
disporre la riunione di più procedimenti pendenti
dinanzi al medesimo Corecom (o CCIA) e aventi ad oggetto
controversie omogenee. (art.9)
Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse,
in occasione di altro procedimento arbitrale o di
un giudizio promosso dinanzi all’Autorità
giudiziaria o a qualsiasi altra Autorità indipendente,
può utilizzare le dichiarazioni e le offerte
di composizione fatte dall’altra parte durante
la procedura (art.10)
Udienza di conciliazione
In udienza le parti compaiono personalmente oppure
a mezzo di persona munita di procura generale o speciale,
idonea a conciliare o transigere la controversia,
e possono farsi assistere da avvocati.
Il responsabile del procedimento, o persona da lui
delegata, invita le parti ad esporre le rispettive
ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto
e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile
del procedimento, o il suo delegato, può raccomandare
alle parti i termini di una soluzione.
Su richiesta motivata, anche di una sola delle parti,
il responsabile del procedimento, o il suo delegato,
può fissare un’ulteriore udienza.
Esito della conciliazione
Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto
un verbale in cui si indicano i punti controversi
e si prende atto dell’accordo, specificandone
l’oggetto.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti
e dal responsabile del procedimento, o dal suo delegato,
che certifica l’autografia delle sottoscrizioni,
costituisce titolo esecutivo.
Se una delle parti non partecipa al procedimento o
se in udienza non si raggiunge l’accordo su
tutti o su parte dei punti controversi, il responsabile
del procedimento, o il suo delegato, redige un verbale
in cui si annota che la controversia è stata
sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende
atto che non è stato raggiunto un accordo.
Nel processo verbale le parti possono indicare la
soluzione, anche parziale, sulla quale concordano.
Nella misura in cui una delle parti non aderisca alla
risoluzione proposta dal conciliatore, il verbale
da questi redatto potrà essere utilizzato quale
prova documentale nel corso dell’eventuale causa
di fronte al tribunale ordinario.
Contenzioso davanti all’Autorità
( modulo per l’istanza
)
Questa fase non costituisce un secondo grado di giudizio;
tale possibilità è realizzabile soltanto
nel caso in cui la conciliazione sia stata insoddisfacente
ovvero sussistano ancora punti controversi. Laddove
sia stata già adita l’A.G. non sarà
possibile esperire questa ulteriore fase conciliativa,
specularmente a quanto precedentemente accennato per
il “primo grado”.
La procedura rimane inalterata per quanto riguarda
l’istanza e l’apertura della procedura.
L’istanza deve, inoltre, indicare gli estremi
del verbale di mancata conciliazione o di soluzione
parziale della controversia.
Per la definizione della controversia è previsto
un termine di novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, salvo casi eccezionali nei quali il Direttore
del Dipartimento, su espressa richiesta motivata,
può ridurre il termine a sessanta giorni.
Le parti, fino a cinque giorni prima dell’udienza
di cui all’art. 14, hanno facoltà di
presentare memorie e depositare documenti, oltre che
di prendere visione ed estrarre copia degli atti,
con le procedure stabilite dai regolamenti dell’Autorità.
Le parti compaiono all’udienza di discussione
personalmente o a mezzo del rappresentante legale
o di persona munita di procura speciale.
Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive
posizioni e possono farsi assistere da avvocati e
consulenti.
Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento disponga
l’acquisizione di documenti, perizie o di altri
elementi conoscitivi, ne è data comunicazione
alle parti del procedimento e il termine per la definizione
della controversia è sospeso per il tempo necessario
alla relativa acquisizione.
I soggetti che sono parte del procedimento possono
nominare, dandone comunicazione all’Autorità,
un proprio consulente tecnico, il quale può
assistere a tutte le operazioni svolte dai consulenti
nominati dall’Autorità e presentare relazioni
scritte e documenti.
Esaurita la fase istruttoria, il Dipartimento trasmette
la documentazione alla Commissione, allegando una
relazione e la proposta di decisione.
La Commissione, nel caso in cui lo ritenga necessario,
può convocare le parti per un’ulteriore
udienza.
L’atto vincolante con il quale è definita
la controversia è notificato alle parti e pubblicato
nel Bollettino ufficiale.
Link
utili inseriti nel testo:
Autorità Garante delle Comunicazioni - www.agcom.it
Delibera 182/02/CONS
Delibera 307/03/CONS
Raccomandazione delle Commissione Europea 2001/310/CE
Apposito modulo (
) per informare l’Autorità su violazioni
di norme in materia di telecomunicazioni.
Modulo per l’istanza
- Contenzioso davanti all’Autorità
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