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IL
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE
a
cura di Andrea Marciani
L'ISTITUZIONE
DEL REGISTRO
Il 30 maggio 2001 l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ha adottato il regolamento degli operatori
di comunicazione, rendendo così operative le nuove
norme riguardanti l'editoria.
Il primo titolo della delibera tratta dell'istituzione
del Registro degli operatori di comunicazione, così
come era stato previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
La cura del Registro è affidata al Consiglio della
medesima Autorità che provvede, tra l'altro, anche
ad irrogare le previste sanzioni in caso di inottemperanza
alle presenti disposizioni.
I soggetti obbligati all'iscrizione sono enumerati
in sette categorie, ognuna delle quali è descritta
nel secondo articolo.
Esaminiamo ciascuna delle categorie cui si riferisce
la delibera.
A) Soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione
Sono tenuti all'iscrizione la società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo ed i soggetti
titolari di concessione o autorizzazione che sia stata
rilasciata dall'Autorità o dal Ministero delle comunicazioni,
sia per la diffusione di programmi, sia per l'installazione
e l'esercizio di ripetitori.
In ultimo, la categoria comprende i soggetti a cui
la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari.
B) Imprese concessionarie di pubblicità
Questa categoria comprende i soggetti che ricevono
l'incarico, non occasionale, di negoziare e concludere,
in nome proprio, contratti di vendita di spazi pubblicitari.
L'incarico può essere conferito sia da un'emittente
radiotelevisiva, o da una sua concessionaria, sia
da un editore di giornali, periodici o riviste, anche
in formato elettronico.
C) Imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi
In questa categoria rientrano i soggetti che distribuiscono,
o che producono e distribuiscono, programmi alle emittenti.
Vi sono incluse le imprese editrici di giornali, periodici
o riviste, tra cui si distinguono i soggetti editori
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 agosto
1981, n. 416, ossia: << le persone fisiche,
le società in nome collettivo, in accomandita semplice,
a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita
per azioni, e le società cooperative, purché abbiano
per oggetto nello statuto un oggetto diverso dall'attività
editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.>>
Nonché, quelli equiparati dall'articolo 18 della medesima
legge, ossia,: << gli editori di periodici e
riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze
non meno di cinque giornalisti a tempo pieno e che
pubblicano più di dodici numeri l'anno>>.
In modo residuale, in questa categoria, sono inclusi
gli altri soggetti editori che comunque pubblicano
una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico
purché con regolare periodicità e per le quali è previsto
il conseguimento di ricavi da attività editoriale.
D) Imprese editrici di giornali quotidiani, periodici
o riviste
Questa definizione comprende gli editori precedentemente
individuati, che pubblicano più di dodici numeri l'anno;
nonché gli altri soggetti editori che pubblicano una
o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con
regolare periodicità dalle quali è previsto il conseguimento
di ricavi economici.
E) Agenzie di stampa di carattere nazionale
Riguarda le imprese editrici con la qualifica di agenzia
quotidiana di informazione, purché siano dotate di
una struttura redazionale che consenta un'autonoma
produzione di servizi e notiziari.
Inoltre, è richiesta la connessione in abbonamento
ad almeno quindici quotidiani oppure a trenta emittenti
radiotelevisive.
F) Soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale
A questa categoria, si applica la medesima ripartizione
prevista per i soggetti indicati alla precedente lettera
d), che pubblicano con regolare periodicità giornali
in formato elettronico .
G) Imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici
Questa schiera comprende i soggetti che, in forza
di un'apposita licenza o autorizzazione, installano
e forniscono reti di telecomunicazione.
Allo stesso gruppo appartengono i fornitori di servizi
consistenti nella trasmissione ed instradamento di
segnali su reti; pertanto risulta compreso qualsiasi
servizio interattivo, con la sola esclusione della
diffusione circolare di prodotti radiotelevisivi.
L'ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
Il registro è composto da un protocollo cronologico,
nel quale vengono annotati gli estremi dei documenti
che i soggetti obbligati all'iscrizione devono inviare
in osservanza degli obblighi del regolamento, e da
un repertorio degli operatori che raccoglie le informazioni
contenute nella documentazione inviata.
Il protocollo è gestito in conformità con le disposizioni
inerenti alla documentazione amministrativa, pertanto
presenta le seguenti caratteristiche: per ogni documento,
ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni,
vengono memorizzate le informazioni ( quali il numero
di protocollo, la data, il mittente, l'oggetto, nonché,
se vi è stata trasmissione per via telematica, l'impronta
del documento informatico) necessarie a consentire
la consultazione del registro.
Peraltro, è possibile guidare la ricerca utilizzando
come parametro anche la sola data di immissione delle
informazioni, rendendo con ciò evidente quali dati
siano stati inseriti in quella determinata data.
Tale funzione consente, anche, il controllo della
tempestiva esecuzione degli adempimenti prescritti.
In ogni modo, gli interessati possono, se lo desiderano,
richiedere l'attestazione della data di ricevimento
della documentazione prodotta.
Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le
informazioni contenute nei documenti trasmessi all'atto
dell'iscrizione o inviati, successivamente, per comunicare
variazioni o al fine di chiedere la cancellazione.
Inoltre, vi confluiscono anche le informazioni già
presenti nei precedenti registri nazionali della stampa
e delle imprese radiotelevisive; come pure quelle
acquisite in seguito alle procedure di iscrizione
d'ufficio o comunque, specificamente richieste dall'Autorità.
I documenti relativi ad ogni iscritto sono riuniti
in un fascicolo che deve riportare: il numero di posizione
univocamente assegnato a ciascun soggetto, la denominazione
trasmessa e l'indicazione dell'attività da questo
svolta.
Il repertorio è suddiviso in quattro parti, nelle
quali vengono iscritte rispettivamente: i dati anagrafici
generali, gli assetti proprietari, gli organi amministrativi
e di rappresentanza legale, nonché l'individuazione
dell'attività rilevante .
Le esigenze di conservazione della documentazione
prodotta possono essere soddisfatte anche mediante
l'archiviazione ottica dell'immagine dell'originale.
La conformità all'originale viene attestata su ogni
immagine, la quale sostituisce, a tutti gli effetti,
l'originale cartaceo.
Il protocollo cronologico ed il repertorio sono gestiti
da un unico sistema informativo che consente la consultazione
della documentazione fornita da ogni soggetto iscritto.
Per il futuro, è prevista la possibilità di attivare
collegamenti telematici con il sistema informativo
del Ministero delle comunicazioni, con il registro
delle imprese, nonché con altre amministrazioni.
Infine, è prevista l'adozione di idonee misure allo
scopo di garantire l'integrità dei dati ed il rispetto
della normativa in materia di protezione nel trattamento
dei dati personali.
ISCRIZIONE AL REGISTRO
I soggetti tenuti all'iscrizione, devono presentare
domanda al Registro usando l'apposito modello corredato
delle dichiarazioni sull'attività esercitata.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che l'articolo
29 della delibera stabilisce che i moduli allegati
ne costituiscono parte sostanziale ed integrante.
Pertanto, gli obblighi di comunicazione devono essere
adempiuti esclusivamente attraverso l'uso degli appositi
moduli .
La dichiarazione deve contenere i dati relativi al
soggetto che intende iscriversi: il codice fiscale,
la denominazione o ragione sociale e la sede legale.
Per i soggetti che svolgono più di un'attività rilevante
ai fini dell'iscrizione è prevista un'unica domanda,
corredata però da tante dichiarazioni relative a ciascuna
delle attività esercitate dal soggetto.
Il termine di presentazione della domanda di iscrizione
è di sessanta giorni, che, per i soggetti esercenti
l'attività di radiodiffusione e le imprese fornitrici
di servizi di telecomunicazioni e telematici, decorre
dal ricevimento della concessione o da altro provvedimento
autorizzativo.
Il termine per le imprese concessionarie di pubblicità
e le imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi decorre, invece, dalla data di conclusione
del primo contratto relativo alle attività per cui
è previsto l'obbligo di iscrizione.
Ai sensi della disciplina sull'editoria, l'iscrizione
nel Registro costituisce condizione per l'inizio delle
pubblicazioni delle imprese editrici di giornali o
periodici, anche in forma elettronica, nonché delle
agenzie di stampa.
I termini di presentazione delle domande sono stati
fissati, inizialmente, al 31 dicembre 2001.
Forma e contenuto della dichiarazione dipendono dalla
natura giuridica del soggetto che richiede l'iscrizione.
Pertanto, le persone giuridiche dovranno indicare
l'oggetto sociale, o associativo, la composizione,
la durata dell'organo amministrativo nonché le generalità
degli amministratori e del legale rappresentante.
Quest'ultima dichiarazione è, d'altro canto, l'unica
alla quale siano tenuti i soggetti che operano in
forma di ente pubblico.
In fine, i soggetti che operano in forma di impresa
individuale non devono produrre tali dichiarazioni.
In proposito, sembra opportuno ricordare che l'esenzione
dalla dichiarazione non comporta anche l'esenzione
dall'obbligo di presentare la domanda di iscrizione,
cui sono, comunque, tenuti anche questi soggetti.
Lo schema dichiarativo rimane sostanzialmente invariato,
riproponendosi per tutti i soggetti obbligati all'iscrizione
nel Registro.
Pertanto, le società dovranno indicare il capitale
sociale, l'elenco dei propri soci e la titolarità
delle partecipazioni con diritto di voto.
Dovranno altresì fornire le medesime informazioni
riguardanti le società a cui sono intestate le azioni,
o le quote, della società da iscrivere.
Inoltre si dovranno fornire le informazioni delle
società che eventualmente dispongano (anche tramite
società controllate) di almeno il 20% ( o il 10% nel
caso di società quotate in borsa) dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere.
Oltre a ciò, devono essere menzionate eventuali intestazioni
fiduciarie, interposizioni di persone o, comunque,
l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni,
o sulle quote, della società da iscrivere o di altra
società ad essa connessa.
Diversamente, i soggetti che esercitano sotto forma
di società di persone si limitano ad indicare l'elenco
dei soci.
Infine, è richiesta l'indicazione degli estremi degli
eventuali provvedimenti di concessione, autorizzazione
o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio
di quella specifica attività.
L'Autorità, ricevuta tutta la documentazione da parte
del soggetto richiedente procede al controllo dei
dati.
L'istruttoria per l'iscrizione si sviluppa attraverso
l'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle
condizioni richieste dalla legge, nonché della regolare
compilazione della domanda, delle dichiarazioni e
dell'autenticità delle relative sottoscrizioni.
La fase istruttoria deve necessariamente concludersi
entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda.
Il termine sopraindicato può subire una dilazione
qualora il richiedente sia invitato a completare o
rettificare la domanda o la documentazione allegata.
Infatti, l'Autorità si riserva, in ogni momento, di
chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche
situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni
o documenti ritenuti utili.
Infine, il soggetto interessato viene informato della
conclusione del procedimento di iscrizione.
Nel caso che i soggetti obbligati non facciano richiesta
di iscrizione nei termini indicati o, pur avendola
fatta, disattendano le richieste di integrazione,
è prevista una procedura di iscrizione coattiva.
Tale procedura ha inizio con una diffida ad adempiere
entro un termine non inferiore a quindici giorni.
Se entro il termine assegnato il soggetto ha ottemperato
agli obblighi, il procedimento di iscrizione si conclude,
altrimenti l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
ricorre alla Guardia di Finanza per acquisire le informazioni
e i dati che non le sono stati tempestivamente comunicati.
Inoltre, si applica la sanzione amministrativa, da
lire venti milioni a lire cinquecento milioni, prevista
per i soggetti che non ottemperano agli ordini ed
alle diffide dell'Autorità.
Acquisite le informazioni necessarie, i risultati
dell'istruttoria d'ufficio sono trasmessi al Direttore
del Dipartimento competente, che provvede all'iscrizione
secondo le modalità previste per la conclusione del
procedimento d'iscrizione.
Per consentire il controllo sulla regolarità della
posizione dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione
e delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici, il Ministero delle Comunicazioni trasmette
all'Autorità copia dei provvedimenti di concessione,
autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su
cui si è formato il silenzio-assenso.
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI
I soggetti che assumono il controllo di una società
obbligata all'iscrizione, sono tenuti a darne comunicazione
all'Autorità indicando il fatto, o il negozio, che
determina l'acquisizione del controllo, nonché, nel
caso si tratti di persone giuridiche, l'elenco dei
propri soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto.
L'obbligo di comunicazione può riguardare direttamente
i singoli soci; come accade nel caso che questi abbiano
concluso accordi per l'esercizio concertato del voto
o la gestione dell'impresa.
In tal caso v'è l'obbligo di darne comunicazione entro
trenta giorni, mediante una dichiarazione.
I suddetti obblighi di comunicazione si applicano
ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi che
siano stati oggetto di precedenti dichiarazioni.
Queste comunicazioni non sono dovute qualora riguardino
il controllo di particolari soggetti, come gli editori
che pubblicano testate giornalistiche, anche in formato
elettronico, ed i soggetti che vi svolgono attività
di concessionaria di pubblicità. In ultimo, chiudono
il numero dei soggetti esentati dall'obbligo di comunicazione
le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione è colpita
da sanzioni di natura amministrativa.
Esiste un obbligo di comunicazione anche per i trasferimenti
o semplici sottoscrizioni, che però interessino più
del 10 % del capitale sociale ( o del 2% per le società
quotate in borsa) della società iscritta o di quella
cui sono intestate le azioni della società iscritta.
Tale obbligo sussiste anche quando la soglia del 10
o del 2 % sia superata in seguito al sommarsi di diverse
operazioni dall'importo modesto.
L'acquirente o il sottoscrittore hanno trenta giorni
dalla data di acquisto dell'efficacia del trasferimento
o della sottoscrizione, per ottemperare all'obbligo
di comunicazione.
In ogni caso, sussiste un obbligo di comunicazione
a carico del soggetto, o di più soggetti collegati,
che si trovino a disporre di una quota di capitale
superiore al 20% della società iscritta.
Anche in questo caso, gli editori di testate giornalistiche,
anche in formato elettronico, ed i soggetti che in
esse svolgono attività di concessionaria di pubblicità
sono esentati dall'obbligo di comunicazione.
I soggetti iscritti hanno trenta giorni di tempo per
comunicare ogni cambiamento che abbia modificato la
situazione illustrata nella dichiarazione presentata
all'atto di iscrizione nel registro.
Il soggetto deve presentare un'apposita dichiarazione
che indichi il tipo di variazione verificatasi ed,
inoltre, una o più dichiarazioni redatte sugli appositi
modelli usati per l'iscrizione illustranti la specifica
variazione intervenuta; tuttavia sono escluse le circostanze
che vanno inserite nella comunicazione annuale.
Le precedenti disposizioni non mutano i termini posti
dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 in materia di imprese
editrici.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1
comma 7 lettera a) le imprese editrici di quotidiani
o periodici sono tenute a comunicare le dichiarazioni
di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti
di testata, entro le ventiquattro ore successive.
Inoltre, in conformità con il dettato dell'articolo
5 della citata legge, l'editore di un giornale quotidiano
o settimanale che cessi o sospenda le pubblicazioni
è tenuto a darne immediata comunicazione.
Infine, il sesto comma dell'articolo 12 della legge
5 agosto 1981, n. 416, estende la disciplina prevista
per le aziende editoriali anche alle concessionarie
di pubblicità.
La comunicazione annuale, cui sono tenuti i soggetti
iscritti nel registro, varia in ragione della natura
giuridica del soggetto.
Infatti, le società di capitali o le cooperative,
sono tenute a presentare una dichiarazione entro trenta
giorni dalla data di approvazione del bilancio; con
l'indicazione dei dati anagrafici e dell'elenco dei
soci sia della società iscritta al registro sia di
eventuali società che la controllino. Inoltre devono
essere menzionate eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone e altri limiti gravanti
sulle azioni o quote.
Per quanto attiene alle società di persone, esiste
l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun
anno, gli aggiornamenti dei dati anagrafici e degli
elenchi dei soci nonché eventuali limiti gravanti
sulle azioni o quote.
In via residuale, gli altri soggetti devono trasmettere,
nello stesso termine, una dichiarazione annuale che
riporti il codice fiscale, la denominazione o ragione
sociale, la sede legale e gli altri dati relativi
al soggetto.
Qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato
l'iscrizione, l'Autorità procede alla cancellazione
dal registro.
Tale procedimento può essere intrapreso anche in seguito
a domanda del soggetto, che deve essere presentata
entro trenta giorni dall'evento che ha dato luogo
alla cancellazione.
In ogni caso, qualora vengano a mancare i presupposti
per l'iscrizione si procede a darne comunicazione
all'interessato e, in mancanza di una sua contestazione,
alla cancellazione che viene annotata nel repertorio
degli operatori.
D'altro canto, il soggetto che contesti tempestivamente
il provvedimento sarà sottoposto ad accertamenti tendenti
a determinare la cancellazione o la conferma dell'iscrizione.
Gli editori di testate giornalistiche periodiche,
per le quali è previsto il conseguimento di ricavi,
sono cancellati qualora sia accertato che non sono
stati conseguiti i profitti previsti all'atto dell'iscrizione.
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI
L'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione
costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni
e provvidenze nei casi espressamente previsti dalla
legge. I soggetti iscritti possono comprovare l'attribuzione
del numero di registrazione mediante dichiarazione
sostitutiva.
Per quanto attiene al profilo sanzionatorio, la delibera
affianca alle sanzioni penali, in cui incorrono i
soggetti che emettono false dichiarazioni, le sanzioni
di natura amministrativa previste dall'articolo 1,
comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249: <<
I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla
stessa Autorità>> .
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
E' prevista una sezione speciale del Registro per
censire le infrastrutture di diffusione site nel territorio
nazionale che sarà disciplinata con un regolamento
successivo.
E' prevista l'iscrizione automatica dei soggetti già
iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
anche se è data facoltà all'Autorità di acquisire
ulteriori e più recenti informazioni; inoltre, gli
atti relativi a questi Registri sono trasmessi all'archivio
del Registro degli operatori di comunicazione. L'iscrizione
decorre dalla data della prima domanda, cui segue
l'iscrizione automatica del soggetto al Registro degli
operatori di comunicazione.
Tali soggetti godono della sospensione, fino al 31
dicembre 2001, dell'obbligo di presentare comunicazioni
inerenti alle variazioni. Entro il 31 gennaio 2002,
deve essere prodotta una dichiarazione da cui risultino
gli elementi identificativi del soggetto.
I soggetti che hanno presentato in passato domanda
di iscrizione nel Registro nazionale della stampa
e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione
da cui risultino: l'indicazione della composizione,
della durata dell'organo amministrativo e delle generalità
degli amministratori e del legale rappresentante,
nonché le informazioni relative all'attività esercitata,
con riguardo al periodo intercorrente tra la data
della domanda e quella della dichiarazione medesima.
Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un
provvedimento abilitativo per il cui rilascio sia
stata fornita la certificazione prevista dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, l'Autorità non procede ad
ulteriori acquisizioni.
L'Autorità può fissare un contributo per i servizi
inerenti alla tenuta del registro.
La delibera si chiude con l'abrogazione delle disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive, disponendo, nel contempo,
il trasferimento alla Autorità per le garanzie delle
comunicazioni, degli atti esistenti presso il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria.
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