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IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

a cura di Andrea Marciani

L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Il 30 maggio 2001 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato il regolamento degli operatori di comunicazione, rendendo così operative le nuove norme riguardanti l'editoria.
Il primo titolo della delibera tratta dell'istituzione del Registro degli operatori di comunicazione, così come era stato previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La cura del Registro è affidata al Consiglio della medesima Autorità che provvede, tra l'altro, anche ad irrogare le previste sanzioni in caso di inottemperanza alle presenti disposizioni.
I soggetti obbligati all'iscrizione sono enumerati in sette categorie, ognuna delle quali è descritta nel secondo articolo.
Esaminiamo ciascuna delle categorie cui si riferisce la delibera.

A) Soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione

Sono tenuti all'iscrizione la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed i soggetti titolari di concessione o autorizzazione che sia stata rilasciata dall'Autorità o dal Ministero delle comunicazioni, sia per la diffusione di programmi, sia per l'installazione e l'esercizio di ripetitori.
In ultimo, la categoria comprende i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari.

B) Imprese concessionarie di pubblicità
Questa categoria comprende i soggetti che ricevono l'incarico, non occasionale, di negoziare e concludere, in nome proprio, contratti di vendita di spazi pubblicitari.
L'incarico può essere conferito sia da un'emittente radiotelevisiva, o da una sua concessionaria, sia da un editore di giornali, periodici o riviste, anche in formato elettronico. 

C) Imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi
In questa categoria rientrano i soggetti che distribuiscono, o che producono e distribuiscono, programmi alle emittenti.
Vi sono incluse le imprese editrici di giornali, periodici o riviste, tra cui si distinguono i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ossia: << le persone fisiche, le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e le società cooperative, purché abbiano per oggetto nello statuto un oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.>> Nonché, quelli equiparati dall'articolo 18 della medesima legge, ossia,: << gli editori di periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno e che pubblicano più di dodici numeri l'anno>>.
In modo residuale, in questa categoria, sono inclusi gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico purché con regolare periodicità e per le quali è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale.

D) Imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste
Questa definizione comprende gli editori precedentemente individuati, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; nonché gli altri soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità dalle quali è previsto il conseguimento di ricavi economici.

E) Agenzie di stampa di carattere nazionale
Riguarda le imprese editrici con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione, purché siano dotate di una struttura redazionale che consenta un'autonoma produzione di servizi e notiziari.
Inoltre, è richiesta la connessione in abbonamento ad almeno quindici quotidiani oppure a trenta emittenti radiotelevisive. 

F) Soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale
A questa categoria, si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti indicati alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità giornali in formato elettronico .

G) Imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici 
Questa schiera comprende i soggetti che, in forza di un'apposita licenza o autorizzazione, installano e forniscono reti di telecomunicazione. 
Allo stesso gruppo appartengono i fornitori di servizi consistenti nella trasmissione ed instradamento di segnali su reti; pertanto risulta compreso qualsiasi servizio interattivo, con la sola esclusione della diffusione circolare di prodotti radiotelevisivi.

L'ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Il registro è composto da un protocollo cronologico, nel quale vengono annotati gli estremi dei documenti che i soggetti obbligati all'iscrizione devono inviare in osservanza degli obblighi del regolamento, e da un repertorio degli operatori che raccoglie le informazioni contenute nella documentazione inviata.
Il protocollo è gestito in conformità con le disposizioni inerenti alla documentazione amministrativa, pertanto presenta le seguenti caratteristiche: per ogni documento, ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni, vengono memorizzate le informazioni ( quali il numero di protocollo, la data, il mittente, l'oggetto, nonché, se vi è stata trasmissione per via telematica, l'impronta del documento informatico) necessarie a consentire la consultazione del registro.
Peraltro, è possibile guidare la ricerca utilizzando come parametro anche la sola data di immissione delle informazioni, rendendo con ciò evidente quali dati siano stati inseriti in quella determinata data.
Tale funzione consente, anche, il controllo della tempestiva esecuzione degli adempimenti prescritti.
In ogni modo, gli interessati possono, se lo desiderano, richiedere l'attestazione della data di ricevimento della documentazione prodotta.
Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute nei documenti trasmessi all'atto dell'iscrizione o inviati, successivamente, per comunicare variazioni o al fine di chiedere la cancellazione.
Inoltre, vi confluiscono anche le informazioni già presenti nei precedenti registri nazionali della stampa e delle imprese radiotelevisive; come pure quelle acquisite in seguito alle procedure di iscrizione d'ufficio o comunque, specificamente richieste dall'Autorità.
I documenti relativi ad ogni iscritto sono riuniti in un fascicolo che deve riportare: il numero di posizione univocamente assegnato a ciascun soggetto, la denominazione trasmessa e l'indicazione dell'attività da questo svolta.
Il repertorio è suddiviso in quattro parti, nelle quali vengono iscritte rispettivamente: i dati anagrafici generali, gli assetti proprietari, gli organi amministrativi e di rappresentanza legale, nonché l'individuazione dell'attività rilevante .
Le esigenze di conservazione della documentazione prodotta possono essere soddisfatte anche mediante l'archiviazione ottica dell'immagine dell'originale.
La conformità all'originale viene attestata su ogni immagine, la quale sostituisce, a tutti gli effetti, l'originale cartaceo.
Il protocollo cronologico ed il repertorio sono gestiti da un unico sistema informativo che consente la consultazione della documentazione fornita da ogni soggetto iscritto.
Per il futuro, è prevista la possibilità di attivare collegamenti telematici con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni, con il registro delle imprese, nonché con altre amministrazioni.
Infine, è prevista l'adozione di idonee misure allo scopo di garantire l'integrità dei dati ed il rispetto della normativa in materia di protezione nel trattamento dei dati personali.

ISCRIZIONE AL REGISTRO

I soggetti tenuti all'iscrizione, devono presentare domanda al Registro usando l'apposito modello corredato delle dichiarazioni sull'attività esercitata.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che l'articolo 29 della delibera stabilisce che i moduli allegati ne costituiscono parte sostanziale ed integrante.
Pertanto, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti esclusivamente attraverso l'uso degli appositi moduli .
La dichiarazione deve contenere i dati relativi al soggetto che intende iscriversi: il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale e la sede legale.
Per i soggetti che svolgono più di un'attività rilevante ai fini dell'iscrizione è prevista un'unica domanda, corredata però da tante dichiarazioni relative a ciascuna delle attività esercitate dal soggetto.
Il termine di presentazione della domanda di iscrizione è di sessanta giorni, che, per i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione e le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici, decorre dal ricevimento della concessione o da altro provvedimento autorizzativo. 
Il termine per le imprese concessionarie di pubblicità e le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi decorre, invece, dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l'obbligo di iscrizione.
Ai sensi della disciplina sull'editoria, l'iscrizione nel Registro costituisce condizione per l'inizio delle pubblicazioni delle imprese editrici di giornali o periodici, anche in forma elettronica, nonché delle agenzie di stampa. 
I termini di presentazione delle domande sono stati fissati, inizialmente, al 31 dicembre 2001. 
Forma e contenuto della dichiarazione dipendono dalla natura giuridica del soggetto che richiede l'iscrizione.
Pertanto, le persone giuridiche dovranno indicare l'oggetto sociale, o associativo, la composizione, la durata dell'organo amministrativo nonché le generalità degli amministratori e del legale rappresentante. 
Quest'ultima dichiarazione è, d'altro canto, l'unica alla quale siano tenuti i soggetti che operano in forma di ente pubblico.
In fine, i soggetti che operano in forma di impresa individuale non devono produrre tali dichiarazioni.
In proposito, sembra opportuno ricordare che l'esenzione dalla dichiarazione non comporta anche l'esenzione dall'obbligo di presentare la domanda di iscrizione, cui sono, comunque, tenuti anche questi soggetti.
Lo schema dichiarativo rimane sostanzialmente invariato, riproponendosi per tutti i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro.
Pertanto, le società dovranno indicare il capitale sociale, l'elenco dei propri soci e la titolarità delle partecipazioni con diritto di voto.
Dovranno altresì fornire le medesime informazioni riguardanti le società a cui sono intestate le azioni, o le quote, della società da iscrivere.
Inoltre si dovranno fornire le informazioni delle società che eventualmente dispongano (anche tramite società controllate) di almeno il 20% ( o il 10% nel caso di società quotate in borsa) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere.
Oltre a ciò, devono essere menzionate eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone o, comunque, l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni, o sulle quote, della società da iscrivere o di altra società ad essa connessa.
Diversamente, i soggetti che esercitano sotto forma di società di persone si limitano ad indicare l'elenco dei soci.
Infine, è richiesta l'indicazione degli estremi degli eventuali provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio di quella specifica attività.
L'Autorità, ricevuta tutta la documentazione da parte del soggetto richiedente procede al controllo dei dati.
L'istruttoria per l'iscrizione si sviluppa attraverso l'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, nonché della regolare compilazione della domanda, delle dichiarazioni e dell'autenticità delle relative sottoscrizioni.
La fase istruttoria deve necessariamente concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il termine sopraindicato può subire una dilazione qualora il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda o la documentazione allegata.
Infatti, l'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili. 
Infine, il soggetto interessato viene informato della conclusione del procedimento di iscrizione. 
Nel caso che i soggetti obbligati non facciano richiesta di iscrizione nei termini indicati o, pur avendola fatta, disattendano le richieste di integrazione, è prevista una procedura di iscrizione coattiva.
Tale procedura ha inizio con una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.
Se entro il termine assegnato il soggetto ha ottemperato agli obblighi, il procedimento di iscrizione si conclude, altrimenti l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ricorre alla Guardia di Finanza per acquisire le informazioni e i dati che non le sono stati tempestivamente comunicati.
Inoltre, si applica la sanzione amministrativa, da lire venti milioni a lire cinquecento milioni, prevista per i soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide dell'Autorità.
Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell'istruttoria d'ufficio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente, che provvede all'iscrizione secondo le modalità previste per la conclusione del procedimento d'iscrizione.
Per consentire il controllo sulla regolarità della posizione dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione e delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici, il Ministero delle Comunicazioni trasmette all'Autorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.

COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI

I soggetti che assumono il controllo di una società obbligata all'iscrizione, sono tenuti a darne comunicazione all'Autorità indicando il fatto, o il negozio, che determina l'acquisizione del controllo, nonché, nel caso si tratti di persone giuridiche, l'elenco dei propri soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.
L'obbligo di comunicazione può riguardare direttamente i singoli soci; come accade nel caso che questi abbiano concluso accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa.
In tal caso v'è l'obbligo di darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione.
I suddetti obblighi di comunicazione si applicano ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi che siano stati oggetto di precedenti dichiarazioni.
Queste comunicazioni non sono dovute qualora riguardino il controllo di particolari soggetti, come gli editori che pubblicano testate giornalistiche, anche in formato elettronico, ed i soggetti che vi svolgono attività di concessionaria di pubblicità. In ultimo, chiudono il numero dei soggetti esentati dall'obbligo di comunicazione le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione è colpita da sanzioni di natura amministrativa.
Esiste un obbligo di comunicazione anche per i trasferimenti o semplici sottoscrizioni, che però interessino più del 10 % del capitale sociale ( o del 2% per le società quotate in borsa) della società iscritta o di quella cui sono intestate le azioni della società iscritta.
Tale obbligo sussiste anche quando la soglia del 10 o del 2 % sia superata in seguito al sommarsi di diverse operazioni dall'importo modesto.
L'acquirente o il sottoscrittore hanno trenta giorni dalla data di acquisto dell'efficacia del trasferimento o della sottoscrizione, per ottemperare all'obbligo di comunicazione.
In ogni caso, sussiste un obbligo di comunicazione a carico del soggetto, o di più soggetti collegati, che si trovino a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.
Anche in questo caso, gli editori di testate giornalistiche, anche in formato elettronico, ed i soggetti che in esse svolgono attività di concessionaria di pubblicità sono esentati dall'obbligo di comunicazione.
I soggetti iscritti hanno trenta giorni di tempo per comunicare ogni cambiamento che abbia modificato la situazione illustrata nella dichiarazione presentata all'atto di iscrizione nel registro.
Il soggetto deve presentare un'apposita dichiarazione che indichi il tipo di variazione verificatasi ed, inoltre, una o più dichiarazioni redatte sugli appositi modelli usati per l'iscrizione illustranti la specifica variazione intervenuta; tuttavia sono escluse le circostanze che vanno inserite nella comunicazione annuale.
Le precedenti disposizioni non mutano i termini posti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 in materia di imprese editrici.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 7 lettera a) le imprese editrici di quotidiani o periodici sono tenute a comunicare le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive.
Inoltre, in conformità con il dettato dell'articolo 5 della citata legge, l'editore di un giornale quotidiano o settimanale che cessi o sospenda le pubblicazioni è tenuto a darne immediata comunicazione.
Infine, il sesto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, estende la disciplina prevista per le aziende editoriali anche alle concessionarie di pubblicità.
La comunicazione annuale, cui sono tenuti i soggetti iscritti nel registro, varia in ragione della natura giuridica del soggetto.
Infatti, le società di capitali o le cooperative, sono tenute a presentare una dichiarazione entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio; con l'indicazione dei dati anagrafici e dell'elenco dei soci sia della società iscritta al registro sia di eventuali società che la controllino. Inoltre devono essere menzionate eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e altri limiti gravanti sulle azioni o quote.
Per quanto attiene alle società di persone, esiste l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli aggiornamenti dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci nonché eventuali limiti gravanti sulle azioni o quote.
In via residuale, gli altri soggetti devono trasmettere, nello stesso termine, una dichiarazione annuale che riporti il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.
Qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato l'iscrizione, l'Autorità procede alla cancellazione dal registro.
Tale procedimento può essere intrapreso anche in seguito a domanda del soggetto, che deve essere presentata entro trenta giorni dall'evento che ha dato luogo alla cancellazione.
In ogni caso, qualora vengano a mancare i presupposti per l'iscrizione si procede a darne comunicazione all'interessato e, in mancanza di una sua contestazione, alla cancellazione che viene annotata nel repertorio degli operatori.
D'altro canto, il soggetto che contesti tempestivamente il provvedimento sarà sottoposto ad accertamenti tendenti a determinare la cancellazione o la conferma dell'iscrizione.
Gli editori di testate giornalistiche periodiche, per le quali è previsto il conseguimento di ricavi, sono cancellati qualora sia accertato che non sono stati conseguiti i profitti previsti all'atto dell'iscrizione.

DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

L'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei casi espressamente previsti dalla legge. I soggetti iscritti possono comprovare l'attribuzione del numero di registrazione mediante dichiarazione sostitutiva.
Per quanto attiene al profilo sanzionatorio, la delibera affianca alle sanzioni penali, in cui incorrono i soggetti che emettono false dichiarazioni, le sanzioni di natura amministrativa previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249: << I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità>> .

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

E' prevista una sezione speciale del Registro per censire le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale che sarà disciplinata con un regolamento successivo.
E' prevista l'iscrizione automatica dei soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, anche se è data facoltà all'Autorità di acquisire ulteriori e più recenti informazioni; inoltre, gli atti relativi a questi Registri sono trasmessi all'archivio del Registro degli operatori di comunicazione. L'iscrizione decorre dalla data della prima domanda, cui segue l'iscrizione automatica del soggetto al Registro degli operatori di comunicazione.
Tali soggetti godono della sospensione, fino al 31 dicembre 2001, dell'obbligo di presentare comunicazioni inerenti alle variazioni. Entro il 31 gennaio 2002, deve essere prodotta una dichiarazione da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto.
I soggetti che hanno presentato in passato domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione da cui risultino: l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità degli amministratori e del legale rappresentante, nonché le informazioni relative all'attività esercitata, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima.
Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un provvedimento abilitativo per il cui rilascio sia stata fornita la certificazione prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Autorità non procede ad ulteriori acquisizioni.
L'Autorità può fissare un contributo per i servizi inerenti alla tenuta del registro.
La delibera si chiude con l'abrogazione delle disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, disponendo, nel contempo, il trasferimento alla Autorità per le garanzie delle comunicazioni, degli atti esistenti presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.