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LA DISCIPLINA DEL TRADING ON LINE

a cura di Gian Marco Rinaldi (gmrinaldi@libero.it) e
Francesco Iperti
(articolo pubblicato sul n.26/2000 di "Consulenza" Ed. Buffetti)


PREMESSA

La disciplina applicabile al Trading Ondine è stata recentemente riassunta dalla Consob (www.consob.it) in una corposa l(DI30396 del 21 aprile 2000) che ha sintetizzato organicamente altre comunicazioni emanate in relazione alla prestazione di servizi di investimento online (nota 1). Prendendo spunto da tale comunicazione si intende dare un quadro complessivo della disciplina applicabile al Trading Online.

LEGISLAZIONE APPLICABILE

I contratti di trade online si configurano come contratti aventi per oggetto la negoziazione di ordini, la ricezione e la trasmissione, la concessione di finanziamenti di custodia e di amministrazione di strumenti finanziari. Essi pertanto assommano la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori.
Le fonti normative di riferimento sono, a livello di normativa primaria, il Testo Unico in materia finanziaria, D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58.
Le fonti secondarie sono: il Regolamento d'attuazione del T.U. concernente la disciplina degli intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998, poi modificato con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998 ed inoltre il Regolamento d'attuazione del T.U. in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
L'ultima fonte normativa in ordine gerarchico è quella delle comunicazioni Consob.
All'interno delle legislazione sull'intermediazione finanziaria è necessario fare riferimento alle norme inerenti all'offerta fuori sede e, in questo ambito, alle norme specifiche del collocamento a distanza di prodotti finanziari e servizi di investimento.
La legge italiana si applica a tutti gli intermediari che operino nell'ambito dello Stato Italiano o che comunque si rivolgono a investitori italiani. A tal proposito la Consob ha chiarito che la normativa italiana è applicabile (ossia vi è promozione e collocamento a distanza in Italia):
* nel caso di messaggi di posta elettronica indirizzati individualmente a investitori residenti in Italia;
* nel caso di siti aventi un contenuto promozionale e negoziale tale da far presumere che le attività di promozione e collocamento abbiano quali obiettivi, anche non esclusivi, soggetti residenti in Italia. Tra gli elementi che possono far ritenere che un sito sia rivolto a residenti in Italia la Consob cita: l'uso della lingua italiana, l'indicazione di prezzi e importi in lire italiane, la presenza nel sito di riferimenti a circostanze italiane (ad es. l'andamento di indicatori economici e finanziari, vicende societarie, eccetera), l'operatività in Italia di intermediari attraverso i quali è possibile dare seguito o aderire alla promozione o al collocamento (NOTA 2);
* non si considerano rivolti ai residenti in Italia i siti finanziari che escludono la possibilità a detti investitori di aderire alle offerte presenti sul sito. Tale circostanza si verifica se il sito contiene avvertenze esplicite, che puntualizzano che il sito è diretto solo a residenti in Stati diversi dall'Italia, non essendo conforme alla normativa italiana. Il sito non si considera rivolto a residenti in Italia se vengono utilizzate procedure che rifiutano adesioni o richieste provenienti da investitori residenti in Italia.
L'indirizzo italiano è in linea con le raccomandazioni dell'Associazione delle Autorità di regolamentazione (www.iosco.org) che ha sempre chiesto che l'attività su Internet avvenga secondo le regole stabilite dal paese ove è residente l'investitore.


SOGGETTI ABILITATI E PROMOTORI FINANZIARI

I soggetti abilitati alla negoziazione di contratti di trade online sono elencati dall' all'art.30 commi 3, 4, 5 del TU, inerente all'offerta fuori sede (NOTA 3).
L'art. 31 del T.U. sull'intermediazione finanziaria precisa che gli intermediari finanziari in caso di offerta fuori sede non possono però agire direttamente ma devono necessariamente avvalersi di promotori finanziari. Questi ultimi agiscono in qualità di dipendenti, agenti o mandatari, e svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario.
Il Regolamento d'attuazione della Consob n. 11522/98 nell'art.76 prevede, in tema di collocamento a distanza, che sia obbligatorio avvalersi di promotori finanziari laddove le tecniche di comunicazione a distanza consentano una comunicazione individualizzata ed un'interazione immediata con l'investitore. Nel secondo comma esclude l'utilizzo dei promotori laddove l'iniziativa sia dello stesso investitore e non sia stato però sollecitato con messaggi a lui personalmente indirizzati.
Per comprendere come tali norme siano state applicate ai contratti di trading online è necessario rifarsi alle comunicazioni Consob. Nella Comunicazione n. DI/99052838 del 7-7-1999 viene fatta la seguente distinzione: se la promozione ed il collocamento avviene tramite un sito - che non ha dei referenti individualizzati ma si rivolge alla generalità dei potenziali investitori- non sarà necessario l'utilizzo di promotori. Se al contrario l'attività suddetta -da parte della società d'intermediazione- avviene tramite posta elettronica ed ha dunque un referente individualizzato, sarà necessario avvalersi di promotori, salvo che l'iniziativa non parta dall'investitore. In quest'ultimo caso infatti viene specificato che l'intermediario potrà inviare direttamente:
a) messaggi di conferma delle disposizioni impartite dall'investitore;
b) su richiesta dell'investitore, non sollecitata dall'addetto, documenti, anche contrattuali, necessari per l'acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari o per l'avvio di rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento con l'intermediario stesso o terzi intermediari;
c) informazioni meramente descrittive del soggetto offerente, dei servizi d'investimento o dei prodotti finanziari offerti.


INFORMATIVE DA RENDERE AI CLIENTI

Gli intermediari autorizzati che offrono servizi di investimento online devono fornire all'investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Per quanto riguarda le offerte di strumenti finanziari online, l'art.94 del T.U. prevede fra gli obblighi degli offerenti quello di redigere il prospetto informativo. Nel comma 2° ne viene previsto il contenuto: "il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti". Di tale prospetto è poi fornito un modello nell'allegato 1B del Regolamento di attuazione della Consob 11971/99.
L'art.36, comma 1°, lettera c) del Regolamento 11522/98 prescrive che siano consegnati agli investitori, in caso di offerta fuori sede, prima della sottoscrizione del documento d'acquisto o di sottoscrizione, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, di quelli accessori, nonché dei prodotti bancari assicurativi ed accessori.
L'art.75, concernente le modalità di svolgimento della promozione e del collocamento a distanza, nel comma 3° dispone che: "I documenti dei quali il Libro III prevede la consegna agli investitori o il rilascio da parte di questi ultimi possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di Comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
La Consob ritiene che l'obbligo di consegna dei documenti suindicati possa essere assolto tramite sito Internet: "....considerata, da un lato, la piena compatibilità dello strumento in questione con la puntuale informazione dell'investitore e dall'altro, la possibilità di stampa, non si ravvisano impedimenti normativi alla consegna del prospetto tramite il sito Internet (NOTA 4)", osservando, peraltro, che "l'intermediario deve dotarsi di procedure tecniche ed operative che gli permettano di acquisire e conservare idonea attestazione di avvenuta consegna del documento (NOTA 5)".

INFORMATIVA DA ACQUISIRE DAI CLIENTI

In base all'art. 28 del Regolamento 11522/98 gli intermediari autorizzati hanno l'obbligo, prima della conclusione di contratti di trade online, al pari, dunque, di ogni altro contratto per la prestazione di servizi di investimento ed accessori, di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio.
L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.
In base agli artt.75 e 96 del Regolamento 11522/98, i documenti suddetti possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di Comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Per quanto riguarda, in particolare, le informazioni sull'investitore la Consob sostiene che "la disciplina vigente non indica specifiche procedure di acquisizione delle informazioni sull'investitore di cui all'art.28, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/1998. La definizione di tali procedure è conseguentemente rimessa alla discrezionalità degli intermediari (ferma restando la rispondenza delle procedure ai criteri di cui all'art.21, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 58/1998 e all'art.56, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998) (NOTA 6)". In forza di tale risposta la Consob ha dunque ammesso che le schede informative sull'investitore possano essere 'prelevate' dal sito Internet, riempite e spedite mediante il servizio postale.
In base alla legge (NOTA 7), l'intermediario deve inoltre informare l'investitore laddove i suoi investimenti in strumenti derivati (futures, covered warrant, swaps ecc.) abbiano generato delle perdite pari o superiori al 50% dei mezzi costituiti a titolo di provvista o garanzia. La Consob ha stabilito che tale comunicazione debba essere effettuata per iscritto ed è comunque opportuno che tale comunicazione sia anticipata da un messaggio di posta elettronica.

SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI

La conclusione dei contratti tra investitore ed intermediari avente ad oggetto servizi di trading online deve avvenire per iscritto. In adempimento a tale obbligo gli intermediari che offrono servizi di investimento o strumenti finanziari adottano un procedimento alquanto complesso che non sfrutta appieno il nuovo media. Si permette infatti all'investitore di scaricare da Internet il modulo di sottoscrizione, fornito generalmente su un file di testo in un formato (PDF) non passibile di interventi e modifiche; successivamente l'investitore ha la possibilità di stampare detto documento, sottoscriverlo e inviarlo per posta all'intermediario unitamente alla fotocopia di un documento di identità ed alla scheda contenente le informazioni indicate nei paragrafi precedenti.
La Consob su queste modalità di sottoscrizione ha affermato che: "L'adesione alla sollecitazione mediante restituzione alla SGR tramite servizio postale del modulo di sottoscrizione che l'investitore ha acquisito nel sito Internet è conforme alle disposizioni di cui all'art.13, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (NOTA 8)".
Peraltro, la Consob segnala (NOTA 9) che la procedura fin qui adottata non è in linea con la legge 197/91 (normativa antiriciclaggio) e con l'orientamento espresso dall'Ufficio Italiano dei Cambi, secondo il quale è necessario, allo stato attuale, che l'investitore sia direttamente identificato da almeno un intermediario. In particolare, l'intermediario interessato è tenuto o ad identificare direttamente il nuovo cliente nella fase di avvio del rapporto tramite personale incaricato oppure, nell'impossibilità dell'identificazione diretta, ad acquisire idonea attestazione rilasciata da un altro intermediario che abbia già provveduto per propri fini, all'identificazione dell'investitore.
In relazione all'adozione della "firma digitale", che permetta di concludere il contratto direttamente via Internet, la Consob ne ammette l'applicabilità laddove si adegui alla normativa vigente (NOTA 10). Si ricorda brevemente che la firma digitale è basata su tecniche di crittografia asimmetrica che consentono di ricondurre, con assoluta certezza, un documento informatico al suo autore mediante un sistema combinato di chiavi private e pubbliche. Un ruolo essenziale è poi svolto dalle società di certificazione, che, su richiesta, attestano l'autenticità della firma digitale.

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE OPERAZIONI

La legge prevede che gli intermediari si astengano dall'effettuare, con o per conto dell'investitore, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione (NOTA 11). Tale decisione è ovviamente presa anche in base alle informazioni che l'investitore stesso ha fornito all'intermediario. In tali circostanze vi è l'obbligo di informare l'investitore sulla mancata effettuazione dell'operazione e nel caso che egli insista ad effettuare la stessa, tale ordine dovrà essere impartito per iscritto o per telefono e probabilmente per e-mail.
In riferimento alla valutazione dell'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell'investitore, la Consob ha chiarito (NOTA 12) che, a causa della complessità che essa riveste, deve essere effettuata applicando procedure predefinite e omogenee. Peraltro, la valutazione di adeguatezza può essere pertanto effettuata in forme e secondo modalità standardizzate anche mediante Internet.
E', ad esempio, ammesso un meccanismo automatico che elabori le informazioni relative all'investitore e provveda a ripartire i medesimi in classi omogenee, individuando le operazioni non consentite per gli investitori appartenenti a determinate classi.

ALTRI OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO

Dal momento in cui il contratto è concluso, nell'ambito del contratto di negoziazione e di quello di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari avranno diversi obblighi. Citiamo innanzitutto i cosiddetti obblighi di attestazione degli ordini fissati nell'art.60 del Regolamento 11522/98. In questa norma è previsto che venga rilasciata un'attestazione cartacea contenente il nome dell'investitore, l'orario e la data di ricevimento dell'ordine nonché gli elementi essenziali dell'ordine stesso e le eventuali istruzioni accessorie. Se gli ordini sono impartiti telefonicamente dovranno essere registrati. Se l'attività di ricezione e trasmissione è svolta fuori sede tali operazioni sono ad opera dei promotori.
Ma come tali norme vengono adattate alla ricezione e trasmissione di ordini via Internet? A questo riguardo è necessario rifarsi alla Comunicazione Consob n. DI/9863298 del 30-7-1998 emessa in risposta ad una banca che chiedeva chiarimenti proprio su questi argomenti. La banca ha sottoposto all'organo di controllo le sue modalità che comprendono un software in grado di inserire gli ordini nelle quotazioni, l'identificazione del cliente con codice, P.I.N. e password, crittografia dei dati trasmessi, registrazione di tutta l'operatività del cliente. La Consob afferma in risposta: " la ricezione degli ordini tramite Internet costituisce modalità di prestazione del servizio di negoziazione sicuramente ammessa, in ragione della ampia discrezionalità nella definizione dei modi di svolgimento della propria attività che la disciplina di settore accorda agli intermediari autorizzati..... ....si rileva che l'utilizzo della rete Internet rende tecnicamente possibile la trasmissione al cliente, all'atto del ricevimento dell'ordine, di un'attestazione completa di tutti gli elementi richiesti dall'art.60 del Regolamento Consob n. 11522/1998". In conclusione viene specificato la banca è tenuta "... a rilasciare al cliente l'attestazione di cui al cui all'art.60, comma 1, del Regolamento Consob n. 11522/1998 avvalendosi della stessa rete Internet, con l'avvertenza che le modalità tecniche utilizzate dovranno consentire al cliente di acquisire la disponibilità dell'attestazione su supporto duraturo."
È necessario inoltre ricordare, in materia di ordini, le prescrizioni fissate dall'art.32 del Regolamento 11522/98. Per quanto riguarda il contratto di negoziazione questi sono:
* eseguire gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione;
* comunicare prontamente all'investitore il rifiuto di eseguire un ordine;
* eseguire le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse;
* tenere conto, ai fini della individuazione delle migliori condizioni possibili, dei prezzi pagati o ricevuti o di altri oneri sostenuti direttamente od indirettamente dall'investitore;
* comunicare, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati, all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguire la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore;
* sul prezzo pattuito non può essere applicata alcuna commissione;
* nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.
Per quanto riguarda il contratto di ricezione e trasmissione di ordini l'art.33 del Regolamento 11522/98 prevede per gli intermediari i seguenti obblighi:
* trasmettere tempestivamente gli ordini nello stesso ordine in cui sono stati ricevuti;
* divieto di compensare ordini di segno opposto;
* facoltà di raggruppare, per quanto riguarda ordini di compravendita, nel momento della trasmissione al negoziatore, i singoli ordini quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi ed inoltre le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non siano tali da comportare la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni;
* obbligo di comunicare immediatamente all'investitore il rifiuto di trasmettere un ordine.


NOTA 1
Comunicazione Consob 30 luglio 1998 n. DI/98063298
Comunicazione Consob 13 aprile 1999 n. DI/99027795
Comunicazione Consob 26 maggio 1999 n. DI/99042044
Comunicazione Consob 7 luglio 1999 n. DI/99052838
Comunicazione Consob 3 settembre 1999 n. DI/99065403
Comunicazione Consob 19 ottobre 1999 n. DI/99076449
Comunicazione Consob 26 novembre 1999 n. DI/990897382
Comunicazione Consob 15 dicembre 1999 n. DI/99091709


NOTA 2
vds Comunicazioni Consob n. DI/99052838 del 7 luglio 1999 e n. DI 99091709 del 15 dicembre 1999.


NOTA 3
- I soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- le società di gestione del risparmio e le SICAV, limitatamente alle quote ed alle azioni di OICR;
- le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari ex art.107 TU bancario, le società di gestione del risparmio, relativamente però ai propri servizi di investimento.
Laddove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese d'investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) e cioè al collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

NOTA 4
Comunicazione Consob n. DI/99065403 del 3 settembre 1999

NOTA 5
Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000

NOTA 6
Comunicazione Consob n. DI/99065403 del 3 settembre 1999

NOTA 7
Art.28 del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000

NOTA 8
Comunicazione Consob n. DI/99065403 del 3 settembre 1999

NOTA 9
Comunicazione Consob n. DI/99065403 del 3 settembre 1999

NOTA 10
L. 15 marzo 1997, art. 15, comma 2; DPR 10 novembre 1997, n. 513; DPCM 8 febbraio 1999.

NOTA 11
Art.29 de Regolamento Consob 11522

NOTA 12
Comunicazione Consob n. DI/99091709 del 15 dicembre 1999