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LE REGOLE INTERNAZIONALI DEL TRADING ON LINE

a cura di Francesco Iperti


Applicabilità della normativa italiana

La legge italiana si applica a tutti gli intermediari che operino nell'ambito dello Stato Italiano o che comunque si rivolgono a investitori italiani. A tal proposito la Consob ha chiarito che la normativa italiana è applicabile (ossia vi è promozione e collocamento a distanza in Italia):
* nel caso di messaggi di posta elettronica indirizzati individualmente a investitori residenti in Italia;
* nel caso di siti aventi un contenuto promozionale e negoziale tale da far presumere che le attività di promozione e collocamento abbiano quali obiettivi, anche non esclusivi, soggetti residenti in Italia. Tra gli elementi che possono far ritenere che un sito sia rivolto a residenti in Italia la Consob cita: l'uso della lingua italiana, l'indicazione di prezzi e importi in lire italiane, la presenza nel sito di riferimenti a circostanze italiane (ad es. l'andamento di indicatori economici e finanziari, vicende societarie, eccetera), l'operatività in Italia di intermediari attraverso i quali è possibile dare seguito o aderire alla promozione o al collocamento e molti altri ancora (vds Comunicazione n. DI/99052838 del 7 luglio 1999 su www.consob.it).
Come si può notare, in estrema sintesi, le regole da rispettare per gli intermediari sono quelle del paese del consumatore. La scelta del nostro legislatore privilegia quindi gli interessi dell'investitore (soggetto debole) il quale è facilitato nella comprensione della legislazione che dovrebbe tutelarlo.

La legge dell'investitore

L'indirizzo italiano appena indicato è in linea con le raccomandazioni dell'Associazione delle Autorità di Regolamentazione (www.iosco.org) che ha sempre chiesto che l'attività su internet avvenga secondo le regole stabilite dal paese ove è residente l'investitore. In altre parole, anche il prestatore di servizi di trading online con sede in Germania, qualora voglia offrire il proprio servizio di intermediazione a cittadini residenti in Italia dovrebbe adeguarsi alla normativa italiana (ad esempio richiedendo le prescritte autorizzazioni agli organi di controllo italiani, dando le informative in italiano, ecc., ecc.); ciò comporta, evidentemente, notevoli costi legali per chi voglia allargare la propria operatività oltre i confini nazionali.
Questo approccio sembra tuttavia destinato a mutare in virtù di direttive europee sul commercio elettronico che dovrebbero essere presto emanate; per l'analisi di dette direttive si rimanda al paragrafo conclusivo del presente articolo.
In attesa che il legislatore comunitario dia corso alla novità, si ricorda comunque che, in base alle Convenzioni internazionali vigenti in tema di obbligazioni contrattuali, il contratto di prestazione di servizi di Trading Online può essere regolato dalla legge scelta espressamente dalle parti. Anche in questo caso, comunque, si ritiene che la legge scelta dalle parti non può privare l'investitore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente. Salvo che il sito indichi espressamente quali investitori sono i destinatari dei servizi offerti, ovvero venga chiarito che il contenuto del sito non è conforme alla disciplina degli Stati cui non è diretto.

Il Registration statement

Da quanto fin qui detto emerge come il trader che non conosce frontiere -e vuole evitare truffe- debba avere dimestichezza con la legislazione degli stati ove opera il fornitore di servizi di trading .
In via preliminare, si chiarisce che ogni autorità di controllo degli Stati più industrializzati ha dettato regole particolari per la disciplina del Trading Online, per avere una visione completa della normativa in vigore nei singoli paesi è quindi opportuno navigare verso il sito dell'autorità di controllo che più ci interessa (vds tabella allegata) e verificare analiticamente le norme emanate, nonchè l'applicazione delle stesse da parte dell'intermediario telematico.
La disciplina di Trading più rilevante per l'investitore telematico è sicuramente quella applicata negli Stati Uniti. Per averne una idea completa è opportuno visionare le delibere e i pareri adottati dalla SEC (U.S. Securities and Exchange Commission - www.sec.gov), l'autorità di controllo federale statunitense.
Il primo elemento sul quale fissiamo la nostra attenzione è il c.d. Registration statement , ossia un documento di registrazione che deve essere depositato presso la SEC da ogni emittente di prodotti finanziari. Il Registration statement è diviso in due parti:
* la prima parte è una nota informativa che riguarda l'emittente e che deve essere consegnata -obbligatoriamente- ad ogni investitore che intenda acquistare gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
* la seconda parte riguarda ulteriori informazioni aggiuntive che sono disponibili presso la sede della SEC, ma che non devono essere -obbligatoriamente- inviate agli investitori.
Circa l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione della nota informativa agli investitori, mediante il web, la SEC ha stabilito regole molto severe ed una serie di adempimenti formali per gli operatori (emittenti, underwriter, broker-dealer) i quali devono:
1. permettere all'investitore di accedere sempre alla nota informativa per la quale deve essere agevolmente permesso il download ;
2. obbligatoriamente inviare una mail specifica all'investitore mediante la quale si notifichi la disponibilità del Registration statement ad un indirizzo web esattamente individuato;
In relazione alle informazioni a disposizione di coloro che vogliono investire in titoli ed azioni quotati sui mercati americani, si segnala che il sito della SEC offre la possibilità di visionare i Registration statement depositati nonchè ulteriori informazioni sui mercati grazie al sistema denominato EDGAR (Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval System). La possibilità di accedere alle informazioni contenute in EDGAR non è soggetta ad alcuna restrizione ma non equivale alla consegna obbligatoria descritta in precedenza.
Qualora l'acquisto o la vendita di titoli avvenga attraverso un sito che permette l'attività di trading, la SEC ha stabilito che i gestori di detti siti debbono garantire l'informativa obbligatoria creando dei link con i siti ove sono disponibili i prospetti informativi e i rapporti sullo stato delle società delle quali l'investitore intende diventare azionista.

Offerta di titoli non registrati presso la SEC

Il Securities act proibisce l'offerta ovvero la vendita di titoli non registrati presso la SEC, salvo che la mancata registrazione non derivi da specifiche esenzioni previste dalle leggi statunitensi. La regola ha origine dall'esigenza di garantire all'investitore americano l'informazione più completa al fine di permettergli scelte consapevoli. In osservanza di detta restrittiva disciplina, gli emittenti esteri che non registravano presso la SEC i propri titoli dovevano adottare ogni precauzione atta ad impedire la rivendita dei titoli negli Stati Uniti.
Peraltro, detta disposizione si scontra violentemente con la globalizzazione dei mercati finanziari e l'avvento di internet ed è al momento oggetto di animati dibattiti stante l'impossibilità di impedire ad emittenti, intermediari ed investitori di interagire in tempo reale al di fuori di ogni delimitazione territoriale. Al riguarda appare interessante la posizione assunta dalla NASAA (Associazione che raggruppa i rappresentanti delle autorità di vigilanza di molti Stati federali statunitensi) la quale suggerisce ai legislatori di esentare dalle registrazioni le offerte fatte su internet che rispettino le condizioni poste da un certo Stato "modello" (nella fattispecie la NASAA suggeriva le condizioni poste dallo Stato della Pennsylvania).
Attualmente la SEC ammette la possibilità di offrire titoli non soggetti ad alcuna forma di registrazione purchè:
* il sito web ove è presente l'offerta rechi chiaramente l'informazione che la stessa non è diretta ad investitori residenti negli Stati Uniti;
* l'offerente adotti ogni misura idonea ad impedire la vendita ad investitori statunitensi dei titoli offerti.

La legge del venditore

In conclusione è necessario ritornare sulla bozza di direttiva europea - a cui abbiamo accennato in apertura di articolo - che riguarda il commercio elettronico e che potrebbe coinvolgere anche il trading online (il testo della direttiva può essere visionato presso il sito: www.interlex.com). L'elemento più innovativo di detta bozza di direttiva è relativo alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l'investitore ed il fornitore di servizi di trading. Fino ad oggi i legislatori nazionali avevano preferito disciplinare i contratti fra "consumatore" (ossia colui che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale) e fornitore di servizi, mediante la legislazione del paese ove è residente il "consumatore". La bozza di direttiva (criticata dagli organi istituzionali italiani) ribalta completamente la questione e "invita" gli Stati membri dell'Unione Europea ad emanare nuove norme che permettano ai prestatori di servizi di commercio elettronico di sconfinare nell'intero ambito comunitario rispettando le disposizioni dello stato in cui hanno sede. In questo modo si eliminano diverse barriere burocratiche ed economiche allo sviluppo del commercio elettronico (ed al trading online), ma si diminuiscono in maniera netta le tutele per il consumatore, il quale dovrà assumersi l'onere di verificare la legislazione dello Stato presso il quale ha la sede il fornitore del servizio. A tale ultima osservazione vi è chi ribatte sostenendo che il consumatore non subirà alcun danno, in quanto le legislazioni degli Stati appartenenti all'Unione Europea sono ormai quasi interamente armonizzate e, quindi, la legislazione italiana (in materia di tutela del consumatore, ovvero dell'investitore) dovrebbe essere simile a quella dettata negli altri paesi dell'Unione.

Il dibattito rimane comunque aperto, ma è certo che ogni decisione sulla questione dovrà essere presa in accordo fra la generalità degli Stati maggiormente industrializzati, salva la possibilità che i siti predisposti dagli intemediari prevedano dei "menu" differenziati a seconda che si rivolgano a soggetti residenti in Stati ove è applicabile solo la legge dell'investitore, ovvero a soggetti che risiedono in Stati ove viene ammessa l'applicabilità della legge del venditore.