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TRADING
ON LINE E OUTSOURCING
a
cura di Francesco Iperti
Nel
mondo bancario l'avvento di internet si è tradotto
nei fenomeni di home banking e trading online, sui
quali le banche stanno investendo ingenti risorse.
Anche le banche più piccole (a dimensione provinciale
o comunale) si sono organizzate per offrire servizi
efficienti, tali da non perdere quella fetta di clientela
(crescente) che ha deciso di operare via internet.
Molte delle piccole realtà bancarie sparse
sul nostro territorio si stanno rivolgendo a imprese
che offrono servizi informatici le quali possiedono
il know-how ed i mezzi per garantire il funzionamento
di una piattaforma integrata (hardware, software,
telecomunicazioni e sistemi di sicurezza) in grado
di offrire servizi di trading online in maniera continuativa
e sicura.
Vi sono poi altri casi ove le aziende informatiche
-totalmente indipendenti dagli intermediari abilitati
- hanno giocato d'anticipo, realizzando il sito web
per il trading online e proponendo agli intermediari
abilitati la fornitura del servizio.
In una materia così delicata come quella relativa
alla promozione e collocamento di strumenti e servizi
finanziari, ove l'esigenza di tutelare gli investitori
viene prima di qualsiasi altro interesse, numerosi
sono gli adempimenti e le regole a cui devono sottostare
coloro che intendono offrire i suindicati prodotti
finanziari. Prima di offrire agli intermediari un
servizio informatico di trading online, molti operatori
informatici si sono quindi domandati quali regole
debbano disciplinare l'attività meramente informatica
e quali cautele è necessario prendere per evitare
di sconfinare nelle attività proprie degli
intermediari finanziari.
Una risposta esauriente è arrivata nell'ottobre
del 1999, mediante la comunicazione n. DI/99076449
(NOTA 1) della Consob che ha riassunto tutti i termini
della questione.
Promozione
del sistema telematico
La
Consob ha in primo luogo chiarito che le imprese di
servizi informatici possono, attraverso internet (ossia
attraverso il sito web mediante il quale gli investitori
inoltrano gli ordini), promuovere i sistemi telematici
in quanto tali, ossia quali strumenti alternativi
alle normali modalità di invio degli ordini
all'intermediario abilitato.
La Consob esclude invece che tramite il sito in oggetto
possa essere effettuata qualsivoglia promozione o
collocamento dei servizi prestati dagli intermediari
aderenti alle offerte della società di servizi
informatici. In maniera piu' analitica, si esclude
che un potenziale utente che non fruisca già
dei servizi di investimento prestati da un intermediario,
possa concludere un contratto con tale intermediario
tramite il sistema telematico.
Si ricorda che l'attività di promozione e collocamento
di servizi e strumenti finanziari è ammessa
dalla legge solo per ben determinate società
abilitate dalla Consob ed aventi requisiti patrimoniali
e morali (in capo ai legali rappresentanti) ben definiti.
E' per questi motivi che il trader può accedere
al sito internet gestito dalla società di informatica,
a condizione che:
1) abbia precedentemente stipulato un contratto relativo
alla prestazione dei servizi di investimento (ad esempio
ricezione e trasmissione ordini) con uno degli intermediari
aderenti al servizio;
2) abbia precedentemente stipulato con il medesimo
intermediario un contratto di amministrazione e custodia
di strumenti finanziari;
3) abbia ottenuto i codici di accesso direttamente
dall'intermediario.
Legge
applicabile
La
questione piu' rilevante da risolvere riguarda l'applicabilità
all'impresa dei servizi informatici delle norme dettate
in materia di promozione e collocamento di servizi
finanziari.
La Consob ha chiarito che l'attività descritta
in precedenza non configura gli estremi del collocamento
dei servizi di negoziazione degli intermediari aderenti,
atteso che il sito in esame non fornisce al potenziale
utente alcuno strumento, neppure indiretto (ad es.:
possibilità di stampa del contratto per il
successivo invio tramite posta ordinaria ovvero accesso
mediante link a siti degli intermediari aderenti tramite
i quali è possibile stipulare il contratto),
per l'accensione del relativo rapporto. E' infatti
previsto che l'investitore possa avvalersi del sito
solo nel caso in cui sia già divenuto cliente
di uno degli intermediari aderenti.
La Consob ha inoltre escluso che attraverso il sito
in oggetto venga effettuata la promozione a distanza
dei servizi di negoziazione degli intermediari aderenti.
Peraltro, sussiste la promozione a distanza qualora
sul sito si raccomandi o consigli l'apertura del rapporto,
ovvero si forniscano istruzioni per concludere un
contratto con gli intermediari aderenti, in questo
caso si debbono applicare le norme previste dal Testo
unico sull'intermediazione finanziaria.
La Consob ha inoltre escluso che la società
di servizi informatici debba osservare la normativa
vigente in materia di prestazione del servizio di
ricezione e trasmissione di ordini.
Secondo quanto descritto in precedenza, gli utenti
del sito sono clienti diretti degli intermediari negoziatori
aderenti: è con tali intermediari, e non con
l'impresa di servizi informatici, che gli investitori
instaurano il rapporto concernente la prestazione
del servizio di investimento (ossia il servizio di
ricezione e trasmissione ordini). Il sito è
esclusivamente uno strumento tecnico di canalizzazione
degli ordini che si innesta come appendice finale
su Internet.
Secondo la Consob non contrasta con tale conclusione
il fatto che il sistema telematico rilasci all'investitore
l'attestazione dell'ordine; tale attività rientra
infatti fra quelle a carattere essenzialmente materiale
e di supporto che gli intermediari possono affidare
a terzi
E' stato infine escluso che la società di informatica
presti il servizio di mediazione. Il sito non ha infatti
la funzione di mettere in contatto due o più
investitori affinché essi concludano fra loro
operazioni su strumenti finanziari.
Controllo
del sistema informatico
La
Consob ha osservato che, anche se il sito viene gestito
da terzi, gli intermediari aderenti al sistema telematico
devono costantemente conoscere e valutare il funzionamento
del sistema telematico, al fine di rispettare l'obbligo
di verificare, tramite la funzione di controllo interno,
l'idoneità delle procedure ad assicurare il
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.
Conclusioni
In
estrema sintesi, si osserva che l'allestimento di
"una piattaforma hardware, software e di telecomunicazioni
multi-banca" (come si legge nella comunicazione
emanata dalla Consob), per l'effettuazione del trading
online, può essere attuato anche da una impresa
di servizi informatici priva di qualunque requisito
richiesto dalle leggi che disciplinano l'intermediazione
finanziaria. Ne' detta attività deve sottostare
a norme speciali, ovvero, la società fornitrice
del servizio informatico deve garantire all'utente
informazioni particolari. Tutto a ciò a condizione
che:
- gli utenti del sito non siano clienti dell'impresa
fornitrice del servizio informatico ma abbiano rapporti
diretti solo con gli intermediari abilitati;
- l'investitore possa accedere al sito di trading
online solo dopo aver stipulato specifici contratti
con l'intermediario abilitato aderente all'offerta
della impresa di servizi telematici;
- l'accesso al sistema di trading online venga protetto
con procedure di riconoscimento riservate (login,
password) e sia quindi riservato solo a chi conosce
dette procedure di riconoscimento;
- venga esclusa la possibilità che un utente
di internet possa stipulare contratti con l'intermediario
abilitato direttamente attraverso il sito.
NOTA 1
L'ipotesi
prevista dalla comunicazione è quella di un
gestore di sistema informatico completamente indipendente
dagli intermediari abilitati, che propone a questi
ultimi la fornitura di un servizio informatico che
permetta il trading on-line; gli ordini immessi dagli
utenti sono instradati verso l'intermediario aderente
-di cui l'utente è cliente- per mezzo di linee
telefoniche digitali dedicate; una volta ricevuto
l'ordine, l'intermediario aderente lo dovrebbe eseguire
mediante la propria struttura, che rimane completamente
estranea al sistema telematico. Il sistema telematico
dovrebbe invece inviare l'attestazione dell'ordine
all'investitore, mentre l'invio della nota contenente
le informazioni sulle operazioni eseguite verrà
effettuato in seguito dall'intermediario aderente
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