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TRADING ON LINE E OUTSOURCING

a cura di Francesco Iperti

Nel mondo bancario l'avvento di internet si è tradotto nei fenomeni di home banking e trading online, sui quali le banche stanno investendo ingenti risorse. Anche le banche più piccole (a dimensione provinciale o comunale) si sono organizzate per offrire servizi efficienti, tali da non perdere quella fetta di clientela (crescente) che ha deciso di operare via internet.
Molte delle piccole realtà bancarie sparse sul nostro territorio si stanno rivolgendo a imprese che offrono servizi informatici le quali possiedono il know-how ed i mezzi per garantire il funzionamento di una piattaforma integrata (hardware, software, telecomunicazioni e sistemi di sicurezza) in grado di offrire servizi di trading online in maniera continuativa e sicura.
Vi sono poi altri casi ove le aziende informatiche -totalmente indipendenti dagli intermediari abilitati - hanno giocato d'anticipo, realizzando il sito web per il trading online e proponendo agli intermediari abilitati la fornitura del servizio.
In una materia così delicata come quella relativa alla promozione e collocamento di strumenti e servizi finanziari, ove l'esigenza di tutelare gli investitori viene prima di qualsiasi altro interesse, numerosi sono gli adempimenti e le regole a cui devono sottostare coloro che intendono offrire i suindicati prodotti finanziari. Prima di offrire agli intermediari un servizio informatico di trading online, molti operatori informatici si sono quindi domandati quali regole debbano disciplinare l'attività meramente informatica e quali cautele è necessario prendere per evitare di sconfinare nelle attività proprie degli intermediari finanziari.
Una risposta esauriente è arrivata nell'ottobre del 1999, mediante la comunicazione n. DI/99076449 (NOTA 1) della Consob che ha riassunto tutti i termini della questione.

Promozione del sistema telematico

La Consob ha in primo luogo chiarito che le imprese di servizi informatici possono, attraverso internet (ossia attraverso il sito web mediante il quale gli investitori inoltrano gli ordini), promuovere i sistemi telematici in quanto tali, ossia quali strumenti alternativi alle normali modalità di invio degli ordini all'intermediario abilitato.
La Consob esclude invece che tramite il sito in oggetto possa essere effettuata qualsivoglia promozione o collocamento dei servizi prestati dagli intermediari aderenti alle offerte della società di servizi informatici. In maniera piu' analitica, si esclude che un potenziale utente che non fruisca già dei servizi di investimento prestati da un intermediario, possa concludere un contratto con tale intermediario tramite il sistema telematico.
Si ricorda che l'attività di promozione e collocamento di servizi e strumenti finanziari è ammessa dalla legge solo per ben determinate società abilitate dalla Consob ed aventi requisiti patrimoniali e morali (in capo ai legali rappresentanti) ben definiti.
E' per questi motivi che il trader può accedere al sito internet gestito dalla società di informatica, a condizione che:
1) abbia precedentemente stipulato un contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento (ad esempio ricezione e trasmissione ordini) con uno degli intermediari aderenti al servizio;
2) abbia precedentemente stipulato con il medesimo intermediario un contratto di amministrazione e custodia di strumenti finanziari;
3) abbia ottenuto i codici di accesso direttamente dall'intermediario.

Legge applicabile

La questione piu' rilevante da risolvere riguarda l'applicabilità all'impresa dei servizi informatici delle norme dettate in materia di promozione e collocamento di servizi finanziari.
La Consob ha chiarito che l'attività descritta in precedenza non configura gli estremi del collocamento dei servizi di negoziazione degli intermediari aderenti, atteso che il sito in esame non fornisce al potenziale utente alcuno strumento, neppure indiretto (ad es.: possibilità di stampa del contratto per il successivo invio tramite posta ordinaria ovvero accesso mediante link a siti degli intermediari aderenti tramite i quali è possibile stipulare il contratto), per l'accensione del relativo rapporto. E' infatti previsto che l'investitore possa avvalersi del sito solo nel caso in cui sia già divenuto cliente di uno degli intermediari aderenti.
La Consob ha inoltre escluso che attraverso il sito in oggetto venga effettuata la promozione a distanza dei servizi di negoziazione degli intermediari aderenti. Peraltro, sussiste la promozione a distanza qualora sul sito si raccomandi o consigli l'apertura del rapporto, ovvero si forniscano istruzioni per concludere un contratto con gli intermediari aderenti, in questo caso si debbono applicare le norme previste dal Testo unico sull'intermediazione finanziaria.
La Consob ha inoltre escluso che la società di servizi informatici debba osservare la normativa vigente in materia di prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
Secondo quanto descritto in precedenza, gli utenti del sito sono clienti diretti degli intermediari negoziatori aderenti: è con tali intermediari, e non con l'impresa di servizi informatici, che gli investitori instaurano il rapporto concernente la prestazione del servizio di investimento (ossia il servizio di ricezione e trasmissione ordini). Il sito è esclusivamente uno strumento tecnico di canalizzazione degli ordini che si innesta come appendice finale su Internet.
Secondo la Consob non contrasta con tale conclusione il fatto che il sistema telematico rilasci all'investitore l'attestazione dell'ordine; tale attività rientra infatti fra quelle a carattere essenzialmente materiale e di supporto che gli intermediari possono affidare a terzi
E' stato infine escluso che la società di informatica presti il servizio di mediazione. Il sito non ha infatti la funzione di mettere in contatto due o più investitori affinché essi concludano fra loro operazioni su strumenti finanziari.

Controllo del sistema informatico

La Consob ha osservato che, anche se il sito viene gestito da terzi, gli intermediari aderenti al sistema telematico devono costantemente conoscere e valutare il funzionamento del sistema telematico, al fine di rispettare l'obbligo di verificare, tramite la funzione di controllo interno, l'idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Conclusioni

In estrema sintesi, si osserva che l'allestimento di "una piattaforma hardware, software e di telecomunicazioni multi-banca" (come si legge nella comunicazione emanata dalla Consob), per l'effettuazione del trading online, può essere attuato anche da una impresa di servizi informatici priva di qualunque requisito richiesto dalle leggi che disciplinano l'intermediazione finanziaria. Ne' detta attività deve sottostare a norme speciali, ovvero, la società fornitrice del servizio informatico deve garantire all'utente informazioni particolari. Tutto a ciò a condizione che:
- gli utenti del sito non siano clienti dell'impresa fornitrice del servizio informatico ma abbiano rapporti diretti solo con gli intermediari abilitati;
- l'investitore possa accedere al sito di trading online solo dopo aver stipulato specifici contratti con l'intermediario abilitato aderente all'offerta della impresa di servizi telematici;
- l'accesso al sistema di trading online venga protetto con procedure di riconoscimento riservate (login, password) e sia quindi riservato solo a chi conosce dette procedure di riconoscimento;
- venga esclusa la possibilità che un utente di internet possa stipulare contratti con l'intermediario abilitato direttamente attraverso il sito.


NOTA 1

L'ipotesi prevista dalla comunicazione è quella di un gestore di sistema informatico completamente indipendente dagli intermediari abilitati, che propone a questi ultimi la fornitura di un servizio informatico che permetta il trading on-line; gli ordini immessi dagli utenti sono instradati verso l'intermediario aderente -di cui l'utente è cliente- per mezzo di linee telefoniche digitali dedicate; una volta ricevuto l'ordine, l'intermediario aderente lo dovrebbe eseguire mediante la propria struttura, che rimane completamente estranea al sistema telematico. Il sistema telematico dovrebbe invece inviare l'attestazione dell'ordine all'investitore, mentre l'invio della nota contenente le informazioni sulle operazioni eseguite verrà effettuato in seguito dall'intermediario aderente