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ASTE ON-LINE: IL MINISTERO METTE ORDINE

La discussione sulle aste on-line sembra avere, finalmente, trovato un felice sbocco a seguito dell’emanazione della Circolare n. 3457 del 17 giugno 2002, del Ministero delle Attività Produttive. Nella circolare si fa il punto su diverse questioni, dibattute ormai dalla metà del 1998, ossia da quando il nostro legislatore (con l’art. 18 del D.Lgs. 114/1998) ha vietato “le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazioni”; detto divieto, peraltro, si applica unicamente ai rivenditori “dettaglianti” che svolgono attività professionale di acquisto in nome e per conto proprio per la rivendita ai consumatori finali. Il divieto, pertanto, non vale per coloro che vendono all’ingrosso, ossia per coloro che acquistano beni in nome e per conto proprio e li rivendono ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Esistono inoltre diverse categorie che possono effettuare vendite direttamente ai consumatori finali. Il divieto, infatti, non vale per i consumatori finali (ovviamente), i produttori agricoli, i pescatori ed i cacciatori. Infine, il divieto non vale per gli artigiani e per i produttori industriali purché vendano i beni di propria produzione nei locali di produzione o a questi adiacenti. In merito, alcuni avevano osservato che gli artigiani ed i produttori industriali non avrebbero potuto vendere in aste on-line i propri beni in quanto la vendita sarebbe avvenuta fuori dalle proprie sedi. Il Ministero è di diverso avviso e sostiene che il perfezionamento del contratto avviene presso la sede dell’impresa o il domicilio dell’artigiano, nel momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza della manifestazione di volontà dell’acquirente e, quindi, anche gli artigiani ed i produttori industriali possono mettere in vendita i propri beni mediante le aste on line. Detta interpretazione meriterebbe ulteriori osservazioni e commenti, non è tuttavia questa la sede per soffermarcisi, rimane la concreta “soluzione” finale che liberalizza le aste on-line anche per i produttori industriali. Ma veniamo alle modalità di svolgimento previste per le aste on-line ed alle regole fondamentali da seguire per essere in regola come “banditori”.

QUALE ASTA SCEGLIERE?
Il Ministero suddivide le aste in relazione al coinvolgimento del “banditore”, in relazione alla qualità personale di coloro che partecipano (consumatori, produttori, artigiani, ecc.) ed in base alle modalità di fissazione del prezzo di vendita.
In base al primo parametro si distinguono le aste condotte direttamente dal banditore in cui è possibile acquistare beni di proprietà dello stesso ovvero di proprietà di terzi, dalle aste in cui il banditore svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione. Da questo punto di vista, quindi, anche un sito come Ebay (ove il banditore non è direttamente coinvolto) rientra fra i siti di aste on line, nonostante nel suo regolamento ciò venga negato. Vedremo che, la differenziazione tra “banditore” direttamente coinvolto e “banditore” fornitore solo del servizio web, rileva solo in relazione agli obblighi amministrativi da assolvere.
E’ da chiarire che i giuristi sono concordi nel ritenere che una vendita all’asta è una offerta al pubblico e non un mero invito a contrattare rispetto al quale il banditore d’asta (o il venditore) si riserva di accettare o meno la proposta. In altre parole, il venditore (o il banditore) e il vincitore dell’asta sono vincolati dalle loro manifestazioni di volontà e, conclusa l’asta, devono adempiere agli obblighi assunti.
Dal punto di vista delle modalità di fissazione del prezzo di vendita si possono distinguere: le aste al rialzo (asta inglese), le aste al ribasso (asta olandese), le aste segrete al prezzo massimo, le aste con riserva e le aste con il metodo Vickrey. Tutti questi metodi sono accettati dal Ministero, in considerazione anche della circolare 24 ottobre 2001 n. 3528/c, con la quale il Ministero ha dichiarato inapplicabile, alle vendite effettuate tramite il Commercio Elettronico, il divieto di vendita sottocosto previsto dalla normativa relativa al commercio “tradizionale”.

LE INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO
La circolare elenca numerose informazioni che devono essere fornite nell’ambito della predisposizione del sito di aste. In primo luogo, bisogna indicare esattamente i dati anagrafici del banditore d’asta ovvero del responsabile del sito qualora si tratti di un banditore che mette a disposizione solo la tecnologia. Devono essere, inoltre, esattamente identificati i soggetti che partecipano alle aste e che richiedono l’iscrizione al sito. Il banditore dovrà richiedere tutti i dati anagrafici e dovrà provvedere all’identificazione con certezza. A tal fine, dovrà essere richiesta la trasmissione di fotocopia del documento di identità (anche mediante fax), in alternativa l’identificazione potrà essere effettuata attraverso l’impiego della firma digitale. E’ necessario, inoltre, inserire una informativa sulle modalità di svolgimento dell’asta, nonché obbligare le parti venditrici ad una corretta informazione sul bene posto in vendita. Questo ultimo dovrà infatti essere esattamente individuato (marca, modello, matricola ecc.) e dovrà essere indicato lo stato in cui si trova (nuovo, usato, stato di conservazione, ecc.).

GLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I BANDITORI
In ultimo, è utile esaminare gli obblighi previsti a carico del banditore d’asta.
Nel caso di banditore che conduca direttamente l’asta, il Ministero (in applicazione dell’art. 155 del T.U. leggi di pubblica sicurezza) sostiene trattarsi di attività di agenzia di vendita mediante pubblico incanto, per la quale è necessario il rilascio della licenza da parte del Questore della zona ove è presente la sede legale del banditore. La licenza ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente a seguito del pagamento della tassa di concessione governativa.
Nel caso di banditore che metta solo a disposizione il sito web, senza intervenire direttamente nell’asta, l’attività è qualificata come mediazione. Per detta attività non è necessaria alcuna licenza, ma solo l’iscrizione nel ruolo (ordinario o speciale) degli agenti di affari in mediazione presso la competente Camera di Commercio.

settembre 2003