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ASTE
ON-LINE: IL MINISTERO METTE ORDINE
La
discussione sulle aste on-line sembra avere, finalmente,
trovato un felice sbocco a seguito dell’emanazione
della Circolare n. 3457 del 17 giugno 2002, del Ministero
delle Attività Produttive. Nella circolare
si fa il punto su diverse questioni, dibattute ormai
dalla metà del 1998, ossia da quando il nostro
legislatore (con l’art. 18 del D.Lgs. 114/1998)
ha vietato “le operazioni di vendita all’asta
realizzate per mezzo della televisione o di altri
sistemi di comunicazioni”; detto divieto, peraltro,
si applica unicamente ai rivenditori “dettaglianti”
che svolgono attività professionale di acquisto
in nome e per conto proprio per la rivendita ai consumatori
finali. Il divieto, pertanto, non vale per coloro
che vendono all’ingrosso, ossia per coloro che
acquistano beni in nome e per conto proprio e li rivendono
ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali
o ad altri utilizzatori in grande. Esistono inoltre
diverse categorie che possono effettuare vendite direttamente
ai consumatori finali. Il divieto, infatti, non vale
per i consumatori finali (ovviamente), i produttori
agricoli, i pescatori ed i cacciatori. Infine, il
divieto non vale per gli artigiani e per i produttori
industriali purché vendano i beni di propria
produzione nei locali di produzione o a questi adiacenti.
In merito, alcuni avevano osservato che gli artigiani
ed i produttori industriali non avrebbero potuto vendere
in aste on-line i propri beni in quanto la vendita
sarebbe avvenuta fuori dalle proprie sedi. Il Ministero
è di diverso avviso e sostiene che il perfezionamento
del contratto avviene presso la sede dell’impresa
o il domicilio dell’artigiano, nel momento in
cui quest’ultimo viene a conoscenza della manifestazione
di volontà dell’acquirente e, quindi,
anche gli artigiani ed i produttori industriali possono
mettere in vendita i propri beni mediante le aste
on line. Detta interpretazione meriterebbe ulteriori
osservazioni e commenti, non è tuttavia questa
la sede per soffermarcisi, rimane la concreta “soluzione”
finale che liberalizza le aste on-line anche per i
produttori industriali. Ma veniamo alle modalità
di svolgimento previste per le aste on-line ed alle
regole fondamentali da seguire per essere in regola
come “banditori”.
QUALE
ASTA SCEGLIERE?
Il Ministero suddivide le aste in relazione al coinvolgimento
del “banditore”, in relazione alla qualità
personale di coloro che partecipano (consumatori,
produttori, artigiani, ecc.) ed in base alle modalità
di fissazione del prezzo di vendita.
In base al primo parametro si distinguono le aste
condotte direttamente dal banditore in cui è
possibile acquistare beni di proprietà dello
stesso ovvero di proprietà di terzi, dalle
aste in cui il banditore svolge unicamente il compito
di mettere a disposizione il sito e la sua struttura
senza essere direttamente coinvolto nella procedura
di aggiudicazione. Da questo punto di vista, quindi,
anche un sito come Ebay (ove il banditore non è
direttamente coinvolto) rientra fra i siti di aste
on line, nonostante nel suo regolamento ciò
venga negato. Vedremo che, la differenziazione tra
“banditore” direttamente coinvolto e “banditore”
fornitore solo del servizio web, rileva solo in relazione
agli obblighi amministrativi da assolvere.
E’ da chiarire che i giuristi sono concordi
nel ritenere che una vendita all’asta è
una offerta al pubblico e non un mero invito a contrattare
rispetto al quale il banditore d’asta (o il
venditore) si riserva di accettare o meno la proposta.
In altre parole, il venditore (o il banditore) e il
vincitore dell’asta sono vincolati dalle loro
manifestazioni di volontà e, conclusa l’asta,
devono adempiere agli obblighi assunti.
Dal punto di vista delle modalità di fissazione
del prezzo di vendita si possono distinguere: le aste
al rialzo (asta inglese), le aste al ribasso (asta
olandese), le aste segrete al prezzo massimo, le aste
con riserva e le aste con il metodo Vickrey. Tutti
questi metodi sono accettati dal Ministero, in considerazione
anche della circolare 24 ottobre 2001 n. 3528/c, con
la quale il Ministero ha dichiarato inapplicabile,
alle vendite effettuate tramite il Commercio Elettronico,
il divieto di vendita sottocosto previsto dalla normativa
relativa al commercio “tradizionale”.
LE
INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL SITO
La circolare elenca numerose informazioni che devono
essere fornite nell’ambito della predisposizione
del sito di aste. In primo luogo, bisogna indicare
esattamente i dati anagrafici del banditore d’asta
ovvero del responsabile del sito qualora si tratti
di un banditore che mette a disposizione solo la tecnologia.
Devono essere, inoltre, esattamente identificati i
soggetti che partecipano alle aste e che richiedono
l’iscrizione al sito. Il banditore dovrà
richiedere tutti i dati anagrafici e dovrà
provvedere all’identificazione con certezza.
A tal fine, dovrà essere richiesta la trasmissione
di fotocopia del documento di identità (anche
mediante fax), in alternativa l’identificazione
potrà essere effettuata attraverso l’impiego
della firma digitale. E’ necessario, inoltre,
inserire una informativa sulle modalità di
svolgimento dell’asta, nonché obbligare
le parti venditrici ad una corretta informazione sul
bene posto in vendita. Questo ultimo dovrà
infatti essere esattamente individuato (marca, modello,
matricola ecc.) e dovrà essere indicato lo
stato in cui si trova (nuovo, usato, stato di conservazione,
ecc.).
GLI
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I BANDITORI
In ultimo, è utile esaminare gli obblighi previsti
a carico del banditore d’asta.
Nel caso di banditore che conduca direttamente l’asta,
il Ministero (in applicazione dell’art. 155
del T.U. leggi di pubblica sicurezza) sostiene trattarsi
di attività di agenzia di vendita mediante
pubblico incanto, per la quale è necessario
il rilascio della licenza da parte del Questore della
zona ove è presente la sede legale del banditore.
La licenza ha validità annuale ed è
rinnovata automaticamente a seguito del pagamento
della tassa di concessione governativa.
Nel caso di banditore che metta solo a disposizione
il sito web, senza intervenire direttamente nell’asta,
l’attività è qualificata come
mediazione. Per detta attività non è
necessaria alcuna licenza, ma solo l’iscrizione
nel ruolo (ordinario o speciale) degli agenti di affari
in mediazione presso la competente Camera di Commercio.
settembre
2003
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