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"DOPPIO
CLICK" PER LE CLAUSOLE VESSATORIE ON LINE
a
cura di Alessandra Toma
E'
di questi giorni la notizia che un Giudice di Pace
di Partanna avrebbe considerato "necessario" un doppio
click on line per la "sottoscrizione" delle clausole
vessatorie.
Con la sentenza 15/2002, il Giudice non ha ritenuto
valida una clausola sul foro competente - inserita
dal venditore all'interno di un contratto di compravendita
on line - che prevedeva una deroga alla competenza
dell'Autorità Giudiziaria per il compratore, in assenza
di una sua specifica accettazione, trattandosi di
"clausola vessatoria" ex art.1341 c.c., comma 2.
Una delle modalità diffuse in Internet per la contrattualizzazione
on line, infatti, è quella del point & click,
ossia del comportamento concludente, estrisecantesi
nella pressione del tasto di invio/accetta virtuale.
Si tratta di una prassi consistente nel prevedere
due specifici, separati ed autonomi campi per le condizioni
generali di contratto e per le clausole vessatorie,
così che la conclusione del contratto non si verifichi
nel caso in cui il Cliente clicchi sul campo "SI"
delle sole condizioni generali, senza poi accettare
specificamente - cliccando su di un altro, apposito
e distinto campo, spesso all'interno della stessa
pagina Web- le clausole vessatorie.
Non dimentichiamo che il nostro codice definisce "vessatorie"
le clausole, presenti nei contratti c.d. per adesione,
che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte
limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere
dal contratto . deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria: la ratio del legislatore è quella di
apprestare una particolare tutela al contraente non
predisponente e di far sì che, con una sottoscrizione
specifica, separata ed autonoma delle clausole c.d.
vessatorie, si metta quest'ultimo nella condizione
di leggerne con attenzione, conoscerne e comprenderne
il contenuto, in considerazione del carattere oneroso
degli impegni con esse statuiti.
Secondo il Giudice le disposizioni sulla conclusione
dei contratti per via telematica, comprese quelle
sulla firma elettronica e sulla firma digitale, non
hanno abrogato le norme sulle clausole cosiddette
vessatorie contenute in un contratto telematico (cfr.
"Italia Oggi" del 23 maggio 2002).
All'obiezione del venditore che il contratto, al contrario,
si debba considerare concluso con l'invio dell'ordine,
cliccando sull'apposito campo, con ciò manifestando
l'accettazione delle condizioni generali di contratto,
il giudice avrebbe replicato che comunque la conferma
con un unico click non è sufficiente ai fini dell'art.1341
c.c.: per lo meno sarebbe stato necessario ottenere
un doppio assenso, premendo sull'apposito tasto: uno
di adesione e l'altro di approvazione delle clausole
cosiddette vessatorie.
Insomma doppio click ma con i dovuti limiti!
Solo con l'adozione della firma digitale si avrà la
perfetta equiparazione giuridica (imperfetta se si
ha riguardo alla firma elettronica) alla firma autografa
e quindi la parificazione tra contratto/documento
telematico e contratto/documento cartaceo .
Roma, 24 maggio 2002
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