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"DOPPIO CLICK" PER LE CLAUSOLE VESSATORIE ON LINE
a cura di Alessandra Toma

E' di questi giorni la notizia che un Giudice di Pace di Partanna avrebbe considerato "necessario" un doppio click on line per la "sottoscrizione" delle clausole vessatorie.
Con la sentenza 15/2002, il Giudice non ha ritenuto valida una clausola sul foro competente - inserita dal venditore all'interno di un contratto di compravendita on line - che prevedeva una deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per il compratore, in assenza di una sua specifica accettazione, trattandosi di "clausola vessatoria" ex art.1341 c.c., comma 2.
Una delle modalità diffuse in Internet per la contrattualizzazione on line, infatti, è quella del point & click, ossia del comportamento concludente, estrisecantesi nella pressione del tasto di invio/accetta virtuale. Si tratta di una prassi consistente nel prevedere due specifici, separati ed autonomi campi per le condizioni generali di contratto e per le clausole vessatorie, così che la conclusione del contratto non si verifichi nel caso in cui il Cliente clicchi sul campo "SI" delle sole condizioni generali, senza poi accettare specificamente - cliccando su di un altro, apposito e distinto campo, spesso all'interno della stessa pagina Web- le clausole vessatorie.
Non dimentichiamo che il nostro codice definisce "vessatorie" le clausole, presenti nei contratti c.d. per adesione, che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto . deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria: la ratio del legislatore è quella di apprestare una particolare tutela al contraente non predisponente e di far sì che, con una sottoscrizione specifica, separata ed autonoma delle clausole c.d. vessatorie, si metta quest'ultimo nella condizione di leggerne con attenzione, conoscerne e comprenderne il contenuto, in considerazione del carattere oneroso degli impegni con esse statuiti.
Secondo il Giudice le disposizioni sulla conclusione dei contratti per via telematica, comprese quelle sulla firma elettronica e sulla firma digitale, non hanno abrogato le norme sulle clausole cosiddette vessatorie contenute in un contratto telematico (cfr. "Italia Oggi" del 23 maggio 2002).
All'obiezione del venditore che il contratto, al contrario, si debba considerare concluso con l'invio dell'ordine, cliccando sull'apposito campo, con ciò manifestando l'accettazione delle condizioni generali di contratto, il giudice avrebbe replicato che comunque la conferma con un unico click non è sufficiente ai fini dell'art.1341 c.c.: per lo meno sarebbe stato necessario ottenere un doppio assenso, premendo sull'apposito tasto: uno di adesione e l'altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie.
Insomma doppio click ma con i dovuti limiti!
Solo con l'adozione della firma digitale si avrà la perfetta equiparazione giuridica (imperfetta se si ha riguardo alla firma elettronica) alla firma autografa e quindi la parificazione tra contratto/documento telematico e contratto/documento cartaceo .

Roma, 24 maggio 2002