a
cura di Francesco Iperti
n
un periodo in cui le leggi sull'editoria sono oggetto
di pesanti critiche, appare opportuno dedicare un
breve spazio alle regole che disciplinano le rassegne
stampa online; attività che è spesso riscontrabile
anche in siti di commercio elettronico.
In primo luogo occorre ricordare, che (nella maggior
parte dei casi) anche alle rassegne stampa su Internet
si applica la recente modifica alla legge sull'editoria
e che quindi le stesse dovranno, per esempio, essere
registrate presso la cancelleria del Tribunale,
dotarsi di un direttore responsabile e così via.
Nel presente articolo si vuole analizzare la liceità
delle rassegne stampa in relazione alla legge sul
diritto d'autore.
Le stesse sono sicuramente lecite qualora l'attività
sia svolta dietro espressa autorizzazione degli
editori delle riviste dalle quali sono estratti
gli articoli, successivamente reimpiegati nelle
rassegne stampa. Le questioni giuridiche nascono
qualora s'intenda realizzare una rassegna stampa
(seppur gratuita) mediante la sistematica e completa
estrazione di articoli da riviste edite da terzi,
senza la preventiva autorizzazione degli editori.
PRINCIPI GENERALI
In primo luogo si deve ricordare che la legge sul
diritto d'autore pone un divieto generale di riproduzione
dell'opera giornalistica, con qualsiasi mezzo.
L'art. 13 della legge sul diritto d'autore (in seguito
l.d.a.) spiega che per riproduzione bisogna intendere
la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi
mezzo; è chiaro che la memorizzazione su un sito
Internet di articoli estratti da riviste è da qualificarsi
come attività di riproduzione. Si ricorda che l'illecita
riproduzione di opera altrui è sanzionata penalmente.
L'art. 65 della l.d.a. prevede un'eccezione alla
regola, in merito agli articoli di attualità, a
carattere politico, economico, religioso (l'elenco
è da considerarsi tassativo). Di detti articoli
è possibile la riproduzione se la stessa non è stata
espressamente vietata dall'editore o dall'autore,
purché sia citata la fonte e il nome dell'autore.
È, inoltre, lecita la riproduzione di mere informazioni
e notizie, salvo che si configuri un'attività di
diffusione sistematica e a scopo di lucro.
Con il termine "notizia" deve intendersi l'atto
di porre a conoscenza del pubblico ciò che lo stesso
ignorava, perché l'avvenimento non è ancora accaduto
o ignoto; concetto diverso da quello di "articolo",
che è uno strumento per informare, alla cui base
può esserci (ma anche non esserci) una notizia.
GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza che si è occupata di questioni
inerenti le rassegne stampa online ha molto insistito
sulla corretta applicazione delle regole dettate
in materia di concorrenza. Il tribunale di Genova
(sent. 3.12.97) ha evidenziato che l'attività -
non autorizzata - di offrire sistematicamente ai
propri lettori la produzione di altre case editrici
non è conforme alla correttezza professionale: è
vietato utilizzare l'opera altrui, appropriandosi
sistematicamente dei relativi vantaggi a fronte
dei quali non si sopporta alcun onere.
La sentenza in esame ha sostenuto la sussistenza
della concorrenza sleale qualora:
* la pubblicazione della rassegna stampa online
avvenga senza far trascorrere alcun apprezzabile
lasso di tempo dalla pubblicazione del giornale
dal quale sono estratti gli articoli;
* la quantità di informazione contenuta nella rassegna
stampa online sia la medesima del giornale, con
una perfetta sovrapponibilità del contenuto dell'informazione
medesima.
In merito all'art. 101 della l.d.a. che permette
la riproduzione di mere informazioni e notizie è
stato ritenuto ricorrente lo scopo di lucro anche
quando unico effetto dell'attività di riproduzione
sia la riduzione del guadagno della testata giornalistica
dalla quale sono estratti gli articoli: in sostanza,
non si può creare una rassegna di articoli, che
eviti al cliente di andare a cercare l'articolo
sulla rivista "originale", in modo tale da ridurre
le potenzialità di vendita di quest'ultima (Ordinanza
Trib. Milano, 8.4.97).
CONVENZIONE DI BERNA
È bene però chiarire un altro aspetto: il termine
"rassegna stampa", secondo quanto evidenziato dalla
Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie, è "un insieme di citazioni di articoli
di giornali e riviste periodiche, a condizione che
dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni
usi e nella misura giustificata dallo scopo".
Questo tipo di rassegna stampa, e questo soltanto,
è perfettamente lecito, perché costituisce uno strumento
informativo e, contemporaneamente, promozionale
per le riviste richiamate.
È questo l'unico tipo di rassegna stampa realmente
configurabile, perché la riproduzione integrale
di articoli non rientra nella definizione di "rassegna
stampa".
Bisogna tuttavia ricordare che l'art. 70 l.d.a.
specifica i limiti alla libera utilizzazione dell'opera
altrui per mezzo di riassunti, citazioni o riproduzione:
queste operazioni sono consentite se fatte per scopi
di critica, di discussione e anche di insegnamento,
nei limiti giustificati da tali finalità; purchè,
si precisa, "non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica dell'opera". Il riassunto, la citazione
o la riproduzione di brani devono sempre riportare
il titolo dell'opera, i nomi dell'autore, dell'editore
e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora
tali indicazioni figurino sull'opera.
CONCLUSIONI
Si conclude rilevando come l'attività di rassegna
stampa, salvo che non sia espressamente autorizzata
dagli editori delle riviste oggetto di estrazione,
debba essere svolta entro limiti precisi.
In primo luogo bisogna evitare di ledere i diritti
d'autore. Inoltre, qualora la rassegna stampa riguardi
mere informazioni e notizie o articoli di attualità,
a carattere politico, economico, religioso, bisogna
tener presente che è "sleale" dal punto di vista
concorrenziale utilizzare le riviste altrui (diminuendo
i lettori della medesima), appropriandosi sistematicamente
dei relativi vantaggi a fronte dei quali non si
sopporta alcun onere.