|
LA
DISCIPLINA DELLE BANCHE DATI - La tutela dell'autore,
del costitutore e dell'utente
(Articolo tratto dalle dispense del corso "Il diritto
dell'Information Technology" organizzato da Luiss
Management)
FONTI
NORMATIVE
I DIRITTI DELL'AUTORE
Premessa
La Giurisprudenza ante D.Lgs. 169/99
Il D.Lgs. 169/99
Scelta e disposizione del materiale
Banca dati creata dal dipendente
Nessuna duplicazione o modificazione senza autorizzazione
Limitazioni ai diritti esclusivi
DIRTTI E DOVERI DELL'UTENTE
TUTELA DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA
DATI
I precedenti
La nuova legge
Durata della protezione
Conclusioni
SANZIONI PENALI
Per la tutela dell'autore
Per la tutela del costitutore
SANZIONI AMMINISTRATIVE
_________________
FONTI
NORMATIVE
La tutela delle banche dati è affidata agli articoli
2575 e seguenti del codice civile ed alla L. 22 aprile
1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), come modificata
da:
- Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169 (attuazione
della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica
delle banche dati) entrato in vigore il 16 giugno
1999
- Legge 18 agosto 2000, n. 248 (nuove norme di tutela
del diritto d'autore) entrata in vigore il 19 settembre
2000
I
DIRITTI DELL'AUTORE
Premessa
In via preliminare si evidenzia che le informazioni
contenute in ogni banca dati potrebbero essere tutelate
di per sé stesse, ad esempio, una banca dati contenente
gli scritti di Umberto Eco, contiene informazioni
tutelate già dalla legge sul diritto d'autore; in
questo caso appare evidente che ogni plagio -integrale
o parziale- costituirà un violazione della legge.
In seguito verrà evidenziata la disciplina e la tutela
della banca dati al di là del suo contenuto (tutelabile
o meno), così come espressamente prevede l'art. 2
comma 9 della l.d.a.: "La tutela delle banche di dati
non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
i diritti esistenti su tale contenuto".
La Giurisprudenza ante D.Lgs. 169/99
Numerose sentenze, nonchè la dottrina dominante, sostengono
da circa sessanta anni che le informazioni raccolte
su supporto cartaceo (catalogazione di testi legislativi,
indici di sentenze, almanacchi, eccetera) godono della
tutela offerta dalla Legge sul diritto d'autore. L'archivio
(o raccolta di informazioni) può essere tutelato qualora
rappresenti un qualcosa di nuovo rispetto alla mera
e pur constatabile esistenza di singoli dati, disaggregati,
non omogenei, sparsi in una molteplicità di fonti.
In epoca più recente la tutela è stata estesa anche
alle raccolte di informazioni su supporto informatico.
Una famosa sentenza del Pretore di Roma -del dicembre
1989- stabilì che: "anche le raccolte elaborate di
informazioni contenute e conservate in una banca dati
sono tutelabili in forza della legge sul diritto d'autore,
purchè costituiscano opera dell'ingegno di carattere
creativo".
Circa quattro anni dopo il Tribunale di Genova definiva
"originale e dotata di valore economico" una banca
dati che fosse il "risultato di una abbastanza complessa
e non facilmente ripetibile attività, suscettibile
di un impiego nell'ambito della attività economica".
Il Tribunale di Genova si spinse addirittura a sostenere
che l'archivio elettronico è opera di gran lunga superiore
a quello cartaceo, in quanto a quest'ultimo (di per
se' già tutelabile ma comunque statico o di farraginosa
utilizzazione) "si aggiunge il valore espresso dall'originale
abbinamento con il software appropriato per l'uso
ottimale dell'archivio".
Il D.Lgs. 169/99
Peraltro, alcuni giudici hanno ritenuto di non dover
seguire l'orientamento dominante e, in alcune circostanze
(recentemente il Tribunale di Aosta), hanno negato
alle banche dati la tutela basata sulla legge del
diritto d'autore.
Alle divergenze di opinioni ha posto fine il Decreto
legislativo 6 maggio 1999, n. 1691 (recentemente modificato
dalla Legge 248/2000) che ha modificato l'art. 1 della
l.d.a. aggiungendo, fra le opere protette, "le banche
dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione dell'ingegno propria del
loro autore". Detta disposizione conferma pertanto
l'orientamento della giurisprudenza dominante, aggiungendo
il fatto che i due elementi citati non devono necessariamente
coesistere. La definizione di banca dati ci viene
offerta dal successivo art.2 della l.d.a. il quale
precisa che per banca dati debba essere intesa una
"raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo".
Scelta e disposizione del materiale
Non poche difficoltà creano i concetti di "scelta
e disposizione del materiale", dai quali si fa discendere
la tutela "dal diritto d'autore". Esistono infatti
molte banche dati simili (se non uguali) per scelta
del materiale: basti pensare alle numerose banche
dati giuridiche o a quelle relative ai farmaci; esistono
altresì numerose scelte obbligate nella disposizione
del materiale: tornando alle banche dati giuridiche,
nel mostrare una sentenza bisogna farla precedere
da tutta una serie di dati obbligati: es. autorità
giudiziaria che l'ha emessa, data, numero, parti coinvolte,
articoli di legge interpretati, ecc..
La giurisprudenza avrà quindi l'arduo compito di dare
concretezza agli astratti concetti di "scelta e disposizione
del materiale". In attesa dei primi orientamenti giurisprudenziali
si ritiene che gli elementi sicuramente tutelati siano
quelli che si appalesano di carattere creativo (ad
es. le schermate di presentazione, le indicizzazioni
originali, le griglie utilizzate per l'impostazione
della ricerca, ecc.). Da ciò consegue che il plagio
di tali elementi, oltre al plagio integrale della
banca dati, dovrebbe esser punito punito con le sanzioni
penali previste dalla Legge sul diritto d'autore.
In relazione agli altri elementi di archivi e banche
dati si ritiene che gli elementi standardizzati e
necessitati non dovrebbero ricadere sotto la tutela
del diritto d'autore, così come stabilito da copiosa
giurisprudenza delle Corti Federali Statunitensi.
L'individuazione di tali elementi andrà fatta caso
per caso, tenendo anche conto della tipologia dei
dati contenuti negli archivi o nelle banche dati.
Banca dati creata dal dipendente (RINVIO)
In merito alle problematiche relative alla creazione
di banca dati da parte del dipendente nell'ambito
delle sue mansioni, si rinvia all'esame dell'art.
12-bis già operata in sede di tutela dell'autore di
software.
Nessuna duplicazione o modificazione senza autorizzazione
I diritti esclusivi conferiti dalla legge all'autore
di banche dati, sono simili a quelli previsti per
il software. Infatti, in base all'art. 64-quinquies
della l.d.a., l'autore ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione
e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di
una copia nel territorio dell'Unione europea da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce
il diritto di controllare, all'interno dell'Unione
stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione
in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma4;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati
delle operazioni di cui alla lettera b.
Tali diritti appartengono esclusivamente all'autore
della banca dati fino a quando quest'ultimo non li
trasferisca a terzi.
Per l'esame analitico dei singoli diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore di banche dati si rimanda
a quanto già espresso in merito alla tutela dell'autore
di software, ricordando che anche in questa sede vige
il principio che i terzi possono esercitare un singolo
diritto di utilizzazione economica solo a seguito
di espresso trasferimento, ovvero di espressa autorizzazione
da parte del titolare dei diritti esclusivi; in merito
al diritto esclusivo di distribuzione al pubblico
vige altresì il principio dell'"esaurimento" già ampiamente
illustrato nell'ambito della tutela del software.
Si evidenzia, peraltro, che l'autore di banche dati,
oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica
conferiti all'autore di software, ha anche il diritto
di "controllare" la dimostrazione o presentazione
in pubblico della banca dati effettuata con qualsiasi
mezzo (quindi, ad esempio, on line, mediante internet).
Limitazioni ai diritti esclusivi
In virtù dell'art. 64-sexies, non sono soggetti ad
alcuna autorizzazione da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche
o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di
un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti
di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso
e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione
permanente della totalità o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette
all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa
o giurisdizionale.
_________________________
DIRITTI
E DOVERI DELL'UTENTE
L'utilizzatore di banche dati, in virtù dell'art.
64 - sexies della l.d.a., ha piena facoltà di effettuare
ogni operazione sulla banca dati (anche in deroga
ai diritti esclusivi conferiti all'autore ex art.
64 - quinquies) al fine di poter accedere ai dati
stessi nell'ambito del suo impiego normale; ogni pattuizione
contraria a detto principio è nulla. E' chiaro che
nessun cliente può eseguire operazioni che siano in
contrasto con la normale gestione della banca dati.
Si precisa inoltre che la legge dispone espressamente
che l'utente legittimo della banca dati non può arrecare
pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di
un altro diritto connesso relativo a opere o prestazioni
contenute in tale banca, ne' può arrecare un ingiustificato
pregiudizio al costitutore della banca dati. Anche
tali divieti sono soggetti alle sanzioni penali che
esamineremo in seguito, qualora si concretizzino in
operazioni abusive di riproduzione, distribuzione,
dimostrazioni al pubblico, estrazioni o reimpieghi
di parti sostanziali della banca dati effettuate al
fine di trarne profitto.
Il legittimo utilizzatore della banca dati può inoltre
estrarre o reimpiegare parti non sostanziali (valutate
in termini qualitativi e quantitativi) del contenuto
della banca dati, per qualsivoglia fine. Se l'utente
è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca
dati, i suoi diritti di estrazione o rempiego di parti
non sostanziali riguarderanno solo tale parte.
____________________________________________
TUTELA
DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI
La difesa degli investimenti del costitutore della
banca dati passa oggi attraverso il "diritto sui generis"
la cui violazione è penalmente sanzionata.
La costituzione di qualunque banca dati è possibile
solo grazie agli sforzi economici che si assume il
costitutore. La ricerca dei dati, l'organizzazione
dei medesimi, la messa a disposizione in forma elettronica,
ed infine, la possibilità di fruirne in maniera selettiva,
necessitano di ingenti investimenti in forza lavoro,
in organizzazione, in elaboratori elettronici, ecc..
A fronte di ciò, le attuali tecniche digitali di duplicazione
e masterizzazione consentono a chiunque l'estrazione
ed il reimpiego del contenuto delle banche dati già
sul mercato, con l'assunzione di costi minimi. Appare
chiaro che contro queste forme di "concorenza sleale",
la rigidità delle norme dettate per la tutela del
diritto d'autore è poco efficace, laddove i dati presenti
in una banca dati siano pubblici come accade per le
banche dati giuridiche, o farmaceutiche ove sono presenti
informazioni relative ai farmaci (nome, prezzo, indicazione
del produttore, ecc.) prive di tutela di per se'.
I precedenti
Al fine di coprire la carenza di tutela suindicata
si è ricorsi -in passato- all'applicazione estensiva
delle norme che disciplinano la concorrenza.
In un celebre caso relativo alla estrazione e reimpiego
di nomi ed indirizzi presenti in una banca dati, il
Tribunale di Genova (sent. 19 giugno 1993) aveva infatti
stabilito che è "irrilevante che i singoli dati raccolti
siano in ipotesi rintracciabili, uno per uno, attraverso
altri indirizzari, elenchi telefonici, albi di categoria
e simili, ossia siano pubblici. L'archivio rappresenta
indubbiamente un quid novi rispetto alla mera e pur
constatabile esistenza dei singoli dati, disaggregati,
non omogenei, sparsi in una molteplicità di fonti.
Tale compendio é originale e dotato di valore economico
(in quanto risultato di una abbastanza complessa e
non facilmente ripetibile attività a sua volta suscettibile
di impiego nell'ambito della attività economica in
questione). Irrilevante, è inoltre che, dopo la sottrazione
dei dati, si provveda autonomamente ad integrarli,
come è irrilevante (per i motivi già illustrati sopra)
che quegli stessi dati fossero comunque reperibili,
uno per uno, facendo ricorso ad altre fonti".
La sentenza conludeva ritenendo l'astratta riconducibilità
dei fatti denunciati alla normativa sulla concorrenza,
in quanto colui che aveva provveduto all'illecita
estrazione dei dati aveva intrapreso la nuova attività
attingendo in modo parassitario alle risorse di un
concorrente e non assoggettandosi "ai tempi lunghi
richiesti dalla realizzazione ex nihilo di un nuovo
archivio".
La nuova legge
A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo
22 maggio 1999, n. 169, la tutela del costitutore
di una banca dati si è arricchita di norme ad hoc
che delimitano le attività permesse sul contenuto
della banca dati e stabiliscono severe sanzioni penali
per chi non le osserva.
L'istituto giuridico introdotto dalla normativa viene
definito come "diritto sui generis" e può descriversi
come il diritto (per il costitutore), di vietare le
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità
o di una parte sostanziale della banca dati.
Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti
e sistematici di parti non sostanziali del contenuto
della banca di dati, qualora presuppongano operazioni
contrarie alla normale gestione della banca dati o
arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore
della banca dati.
Solo chi utilizza legittimamente una banca dati (ossia
il cliente con regolare licenza d'uso ovvero che ha
acquisito la banca dati per compravendita) può estrarre
o reimpiegare parti NON SOSTANZIALI del contenuto
delle banche dati a condizione che le operazioni eseguite
non siano in contrasto con la normale gestione della
banca dati e che non arrechino un ingiustificato pregiudizio
al costitutore della banca dati.
E' interessante notare che il "diritto sui generis"
è stato introdotto dal nostro legislatore in attuazione
della Direttiva 96/9/Ce, la quale nella prima stesura
limitava la tutela ai soli reimpieghi effettuati per
fini commerciali concedendo piena libertà ad estrazioni
e reimpieghi non aventi fini di lucro. Nella versione
definitiva della direttiva (ripetuta integralmente
dal legislatore italiano) si è invece inteso dare
una maggiore rilevanza alla tutela per il costitutore,
il quale ha il diritto di impedire l'estrazione ogniqualvolta
si concretizza in atti parassitari che sacrificano
in maniera ingiustificata i propri interessi economici.
La cessione del "diritto sui generis" può essere effettuata
in qualunque forma e la prova della cessione è ammessa
anche attraverso la prova testimoniale non consentita
invece per i diritti d'autore e per i diritti connessi
dall'art. 110 l.d.a..
Durata della protezione
Il "diritto sui generis" ha una scadenza abbastanza
breve rispetto alla realizzazione della banca dati.
L'art. 102-bis della legge sul diritto d'autore stabilisce
(al comma 6) che il diritto esclusivo del costitutore
sorge al momento del completamento della banca di
dati e si estingue trascorsi 15 anni dal primo gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
Al successivo comma 7 del medesimo articolo si prevede
che, per le banche di dati in qualunque modo messe
a disposizione del pubblico prima dello scadere del
periodo suindicato, il diritto si estingue trascorsi
15 anni dal primo gennaio dell'anno successivo alla
data della prima messa a disposizione del pubblico.
Peraltro, se vengono apportate al contenuto della
banca dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti
nuovi investimenti rilevanti, dal momento del completamento
o della prima messa a disposizione del pubblico della
banca dati così modificata o integrata, e come tale
espressamente identificata, decorre un ulteriore termine
di durata della protezione, pari ai quindici anni
suindicati.
Per banche dati come quelle giuridiche - aggiornate
periodicamente a prezzo di notevoli investimenti -
la tutela quindicennale decorre nuovamente ogni volta
che viene messa a disposizione della clientela la
banca dati aggiornata. Da ciò consegue che ad esempio,
la tutela per la banca dati del Foro Italiano si estinguerà
solo quando si smetterà di aggiornarla (meglio, quindici
anni dopo l'ultimo aggiornamento).
Conclusioni
In conclusione, si rileva che con l'avvento della
recente normativa relativa alla tutela giuridica delle
banche dati, le garanzie per il costitutore si sono
rafforzate mediante la previsione di sanzioni penali
per coloro che sottraggono parti sostanziali di banche
dati. In altri termini e volendo esemplificare, fino
all'avvento del d.lgs. 169/99 nessuno giudice penale
(ma solo il giudice civile su input di parte) avrebbe
potuto sanzionare l'attività di colui che estrae PARASSITARIAMENTE
informazioni "pubbliche" da banche dati di terzi per
impiegarle nelle proprie offerte sul mercato a prezzi
di gran lunga minori rispetto alla banca dati frutto
di ingenti investimenti; dal 16 giugno 1999, invece,
sarà possibile sanzionare detta attività sia in sede
civile che in sede penale.
In effetti ciò dovrebbe incidere in maniera decisamente
sostanziale in mercati (come quello delle banche dati
farmaceutiche) ove la domanda e l'offerta sono composte
da software e dati. Ossia mercati dove il cliente
di riferimento deve essere assistito da un software
gestionale (grazie al quale si possono curare gli
adempimenti di carattere contabile-amministrativo)
integrato da una banca dati ove sono classificati
ed indicizzati tutte le informazioni relative ai prodotti
da commercializzare. In passato è accaduto che alcune
software - house dedicassero gran parte delle loro
risorse allo sviluppo del software, integrandolo poi
con database (relativi alle informazioni sui prodotti
) il cui contenuto era "allegramente" ed "impunemente"
sottratto a chi dedicava ingenti investimenti alla
realizzazione di banche dati complete ed aggiornate.
Detta evidente violazione della concorrenza potrà
finalmente essere corretta grazie alle sottoindicate
sanzioni penali che potranno essere irrogate anche
"d'ufficio", ossia senza l'iniziativa di chi sta subendo
il danno.
___________________________
SANZIONI
PENALI
..... Per la tutela dell'autore
La legge n. 248/2000, recante nuove disposizioni a
tutela del diritto d'autore, ha ulteriormente inasprito
le sanzioni penali a carico di chi viola i diritti
di utilizzazione esclusiva conferiti all'autore di
banche dati. Il nuovo secondo comma dell'art. 171
- bis della l.d.a. prevede infatti la reclusione da
sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni per chiunque, al fine di trarne
profitto, su supporti non contrassegnati dalla Siae,
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di una banca dati senza ottenere l'autorizzazione
da parte del titolare dei diritti esclusivi ovvero
senza esplicito accordo contrattuale con il quale
si pattuisce il trasferimento dei diritti.
L'art. 171 - ter, secondo comma, prevede un aggravamento
della pena (reclusione da uno a quattro anni e multa
da cinque a trenta milioni) per chi riproduce o commercializza
abusivamente oltre cinquanta copie di banche dati.
In relazione alla tutela penale dell'autore di banche
dati, si rammenta inoltre l'art. 171 - quater della
legge sul diritto d'autore che prevede sanzioni penali
per chi noleggi abusivamente ed a fini di lucro una
banca dati perfettamente originale e lecitamente acquistata.
Si ricorda infine che per le violazioni residuali,
ossia ad es., duplicazione di banche dati inferiore
alle cinquanta copie effettuata non a fini di profitto,
si applica l'art. 171 della l.d.a. per il cui esame
si rimanda alla trattazione effettuata nell'ambito
della disciplina del software.
... Per la tutela del costitutore
L'art. 171 - bis della legge sul diritto d'autore
(come modificato dal Decreto Legislativo 169/99 nonché
dalla recente Legge 248/2000) prevede la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni per chiunque,
al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
dalla Siae, esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca dati in violazione delle disposizioni che tutelano
il diritto "sui generis", ossia senza la necessaria
autorizzazione del costitutore. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e a lire trenta
milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità.
______________________
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Le sanzioni amministrative, già esaminate in ambito
di tutela di software, spiegano la propria efficacia
anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni
predisposte a tutela di autore e costitutore. Chiunque
attui una condotta sanzionabile penalmente, sarà pertanto
punito, ex art. 174 - bis l.d.a., con una ulteriore
sanzione amministrativa pari al doppio del prezzo
dell'opera per ogni violazione e per ogni singolo
esemplare illegalmente duplicato o sul quale si è
effettuato attività abusiva di estrazione e reimpiego.
Al rivenditore che violi le disposizioni suindicate,
si applicano inoltre le sanzioni amministrative di
sospensione temporanea dell'attività commerciale,
già esaminate a proposito della disciplina del software
(vds. Art. 174 - ter l.d.a.)
|
|