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LA DISCIPLINA DELLE BANCHE DATI - La tutela dell'autore, del costitutore e dell'utente
(Articolo tratto dalle dispense del corso "Il diritto dell'Information Technology" organizzato da Luiss Management)

FONTI NORMATIVE 

I DIRITTI DELL'AUTORE 

Premessa
La Giurisprudenza ante D.Lgs. 169/99
Il D.Lgs. 169/99 
Scelta e disposizione del materiale
Banca dati creata dal dipendente
Nessuna duplicazione o modificazione senza autorizzazione
Limitazioni ai diritti esclusivi


DIRTTI E DOVERI DELL'UTENTE 

TUTELA DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI 

I precedenti
La nuova legge
Durata della protezione
Conclusioni


SANZIONI PENALI 
Per la tutela dell'autore
Per la tutela del costitutore


SANZIONI AMMINISTRATIVE 

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FONTI NORMATIVE

La tutela delle banche dati è affidata agli articoli 2575 e seguenti del codice civile ed alla L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), come modificata da:
- Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169 (attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati) entrato in vigore il 16 giugno 1999
- Legge 18 agosto 2000, n. 248 (nuove norme di tutela del diritto d'autore) entrata in vigore il 19 settembre 2000 

I DIRITTI DELL'AUTORE

Premessa

In via preliminare si evidenzia che le informazioni contenute in ogni banca dati potrebbero essere tutelate di per sé stesse, ad esempio, una banca dati contenente gli scritti di Umberto Eco, contiene informazioni tutelate già dalla legge sul diritto d'autore; in questo caso appare evidente che ogni plagio -integrale o parziale- costituirà un violazione della legge. In seguito verrà evidenziata la disciplina e la tutela della banca dati al di là del suo contenuto (tutelabile o meno), così come espressamente prevede l'art. 2 comma 9 della l.d.a.: "La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto".

La Giurisprudenza ante D.Lgs. 169/99
Numerose sentenze, nonchè la dottrina dominante, sostengono da circa sessanta anni che le informazioni raccolte su supporto cartaceo (catalogazione di testi legislativi, indici di sentenze, almanacchi, eccetera) godono della tutela offerta dalla Legge sul diritto d'autore. L'archivio (o raccolta di informazioni) può essere tutelato qualora rappresenti un qualcosa di nuovo rispetto alla mera e pur constatabile esistenza di singoli dati, disaggregati, non omogenei, sparsi in una molteplicità di fonti. In epoca più recente la tutela è stata estesa anche alle raccolte di informazioni su supporto informatico. Una famosa sentenza del Pretore di Roma -del dicembre 1989- stabilì che: "anche le raccolte elaborate di informazioni contenute e conservate in una banca dati sono tutelabili in forza della legge sul diritto d'autore, purchè costituiscano opera dell'ingegno di carattere creativo".
Circa quattro anni dopo il Tribunale di Genova definiva "originale e dotata di valore economico" una banca dati che fosse il "risultato di una abbastanza complessa e non facilmente ripetibile attività, suscettibile di un impiego nell'ambito della attività economica".
Il Tribunale di Genova si spinse addirittura a sostenere che l'archivio elettronico è opera di gran lunga superiore a quello cartaceo, in quanto a quest'ultimo (di per se' già tutelabile ma comunque statico o di farraginosa utilizzazione) "si aggiunge il valore espresso dall'originale abbinamento con il software appropriato per l'uso ottimale dell'archivio".

Il D.Lgs. 169/99
Peraltro, alcuni giudici hanno ritenuto di non dover seguire l'orientamento dominante e, in alcune circostanze (recentemente il Tribunale di Aosta), hanno negato alle banche dati la tutela basata sulla legge del diritto d'autore.
Alle divergenze di opinioni ha posto fine il Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 1691 (recentemente modificato dalla Legge 248/2000) che ha modificato l'art. 1 della l.d.a. aggiungendo, fra le opere protette, "le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore". Detta disposizione conferma pertanto l'orientamento della giurisprudenza dominante, aggiungendo il fatto che i due elementi citati non devono necessariamente coesistere. La definizione di banca dati ci viene offerta dal successivo art.2 della l.d.a. il quale precisa che per banca dati debba essere intesa una "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo".

Scelta e disposizione del materiale
Non poche difficoltà creano i concetti di "scelta e disposizione del materiale", dai quali si fa discendere la tutela "dal diritto d'autore". Esistono infatti molte banche dati simili (se non uguali) per scelta del materiale: basti pensare alle numerose banche dati giuridiche o a quelle relative ai farmaci; esistono altresì numerose scelte obbligate nella disposizione del materiale: tornando alle banche dati giuridiche, nel mostrare una sentenza bisogna farla precedere da tutta una serie di dati obbligati: es. autorità giudiziaria che l'ha emessa, data, numero, parti coinvolte, articoli di legge interpretati, ecc..
La giurisprudenza avrà quindi l'arduo compito di dare concretezza agli astratti concetti di "scelta e disposizione del materiale". In attesa dei primi orientamenti giurisprudenziali si ritiene che gli elementi sicuramente tutelati siano quelli che si appalesano di carattere creativo (ad es. le schermate di presentazione, le indicizzazioni originali, le griglie utilizzate per l'impostazione della ricerca, ecc.). Da ciò consegue che il plagio di tali elementi, oltre al plagio integrale della banca dati, dovrebbe esser punito punito con le sanzioni penali previste dalla Legge sul diritto d'autore. 
In relazione agli altri elementi di archivi e banche dati si ritiene che gli elementi standardizzati e necessitati non dovrebbero ricadere sotto la tutela del diritto d'autore, così come stabilito da copiosa giurisprudenza delle Corti Federali Statunitensi. L'individuazione di tali elementi andrà fatta caso per caso, tenendo anche conto della tipologia dei dati contenuti negli archivi o nelle banche dati.

Banca dati creata dal dipendente (RINVIO)
In merito alle problematiche relative alla creazione di banca dati da parte del dipendente nell'ambito delle sue mansioni, si rinvia all'esame dell'art. 12-bis già operata in sede di tutela dell'autore di software.

Nessuna duplicazione o modificazione senza autorizzazione
I diritti esclusivi conferiti dalla legge all'autore di banche dati, sono simili a quelli previsti per il software. Infatti, in base all'art. 64-quinquies della l.d.a., l'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma4;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b.
Tali diritti appartengono esclusivamente all'autore della banca dati fino a quando quest'ultimo non li trasferisca a terzi.
Per l'esame analitico dei singoli diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore di banche dati si rimanda a quanto già espresso in merito alla tutela dell'autore di software, ricordando che anche in questa sede vige il principio che i terzi possono esercitare un singolo diritto di utilizzazione economica solo a seguito di espresso trasferimento, ovvero di espressa autorizzazione da parte del titolare dei diritti esclusivi; in merito al diritto esclusivo di distribuzione al pubblico vige altresì il principio dell'"esaurimento" già ampiamente illustrato nell'ambito della tutela del software.
Si evidenzia, peraltro, che l'autore di banche dati, oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica conferiti all'autore di software, ha anche il diritto di "controllare" la dimostrazione o presentazione in pubblico della banca dati effettuata con qualsiasi mezzo (quindi, ad esempio, on line, mediante internet).

Limitazioni ai diritti esclusivi
In virtù dell'art. 64-sexies, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

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DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE

L'utilizzatore di banche dati, in virtù dell'art. 64 - sexies della l.d.a., ha piena facoltà di effettuare ogni operazione sulla banca dati (anche in deroga ai diritti esclusivi conferiti all'autore ex art. 64 - quinquies) al fine di poter accedere ai dati stessi nell'ambito del suo impiego normale; ogni pattuizione contraria a detto principio è nulla. E' chiaro che nessun cliente può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati. Si precisa inoltre che la legge dispone espressamente che l'utente legittimo della banca dati non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo a opere o prestazioni contenute in tale banca, ne' può arrecare un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca dati. Anche tali divieti sono soggetti alle sanzioni penali che esamineremo in seguito, qualora si concretizzino in operazioni abusive di riproduzione, distribuzione, dimostrazioni al pubblico, estrazioni o reimpieghi di parti sostanziali della banca dati effettuate al fine di trarne profitto.
Il legittimo utilizzatore della banca dati può inoltre estrarre o reimpiegare parti non sostanziali (valutate in termini qualitativi e quantitativi) del contenuto della banca dati, per qualsivoglia fine. Se l'utente è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca dati, i suoi diritti di estrazione o rempiego di parti non sostanziali riguarderanno solo tale parte.

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TUTELA DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI 

La difesa degli investimenti del costitutore della banca dati passa oggi attraverso il "diritto sui generis" la cui violazione è penalmente sanzionata.
La costituzione di qualunque banca dati è possibile solo grazie agli sforzi economici che si assume il costitutore. La ricerca dei dati, l'organizzazione dei medesimi, la messa a disposizione in forma elettronica, ed infine, la possibilità di fruirne in maniera selettiva, necessitano di ingenti investimenti in forza lavoro, in organizzazione, in elaboratori elettronici, ecc..
A fronte di ciò, le attuali tecniche digitali di duplicazione e masterizzazione consentono a chiunque l'estrazione ed il reimpiego del contenuto delle banche dati già sul mercato, con l'assunzione di costi minimi. Appare chiaro che contro queste forme di "concorenza sleale", la rigidità delle norme dettate per la tutela del diritto d'autore è poco efficace, laddove i dati presenti in una banca dati siano pubblici come accade per le banche dati giuridiche, o farmaceutiche ove sono presenti informazioni relative ai farmaci (nome, prezzo, indicazione del produttore, ecc.) prive di tutela di per se'.

I precedenti
Al fine di coprire la carenza di tutela suindicata si è ricorsi -in passato- all'applicazione estensiva delle norme che disciplinano la concorrenza.
In un celebre caso relativo alla estrazione e reimpiego di nomi ed indirizzi presenti in una banca dati, il Tribunale di Genova (sent. 19 giugno 1993) aveva infatti stabilito che è "irrilevante che i singoli dati raccolti siano in ipotesi rintracciabili, uno per uno, attraverso altri indirizzari, elenchi telefonici, albi di categoria e simili, ossia siano pubblici. L'archivio rappresenta indubbiamente un quid novi rispetto alla mera e pur constatabile esistenza dei singoli dati, disaggregati, non omogenei, sparsi in una molteplicità di fonti. Tale compendio é originale e dotato di valore economico (in quanto risultato di una abbastanza complessa e non facilmente ripetibile attività a sua volta suscettibile di impiego nell'ambito della attività economica in questione). Irrilevante, è inoltre che, dopo la sottrazione dei dati, si provveda autonomamente ad integrarli, come è irrilevante (per i motivi già illustrati sopra) che quegli stessi dati fossero comunque reperibili, uno per uno, facendo ricorso ad altre fonti".
La sentenza conludeva ritenendo l'astratta riconducibilità dei fatti denunciati alla normativa sulla concorrenza, in quanto colui che aveva provveduto all'illecita estrazione dei dati aveva intrapreso la nuova attività attingendo in modo parassitario alle risorse di un concorrente e non assoggettandosi "ai tempi lunghi richiesti dalla realizzazione ex nihilo di un nuovo archivio".

La nuova legge
A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 169, la tutela del costitutore di una banca dati si è arricchita di norme ad hoc che delimitano le attività permesse sul contenuto della banca dati e stabiliscono severe sanzioni penali per chi non le osserva. 
L'istituto giuridico introdotto dalla normativa viene definito come "diritto sui generis" e può descriversi come il diritto (per il costitutore), di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati.
Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca dati.
Solo chi utilizza legittimamente una banca dati (ossia il cliente con regolare licenza d'uso ovvero che ha acquisito la banca dati per compravendita) può estrarre o reimpiegare parti NON SOSTANZIALI del contenuto delle banche dati a condizione che le operazioni eseguite non siano in contrasto con la normale gestione della banca dati e che non arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca dati.
E' interessante notare che il "diritto sui generis" è stato introdotto dal nostro legislatore in attuazione della Direttiva 96/9/Ce, la quale nella prima stesura limitava la tutela ai soli reimpieghi effettuati per fini commerciali concedendo piena libertà ad estrazioni e reimpieghi non aventi fini di lucro. Nella versione definitiva della direttiva (ripetuta integralmente dal legislatore italiano) si è invece inteso dare una maggiore rilevanza alla tutela per il costitutore, il quale ha il diritto di impedire l'estrazione ogniqualvolta si concretizza in atti parassitari che sacrificano in maniera ingiustificata i propri interessi economici. 
La cessione del "diritto sui generis" può essere effettuata in qualunque forma e la prova della cessione è ammessa anche attraverso la prova testimoniale non consentita invece per i diritti d'autore e per i diritti connessi dall'art. 110 l.d.a..

Durata della protezione
Il "diritto sui generis" ha una scadenza abbastanza breve rispetto alla realizzazione della banca dati.
L'art. 102-bis della legge sul diritto d'autore stabilisce (al comma 6) che il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi 15 anni dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
Al successivo comma 7 del medesimo articolo si prevede che, per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo suindicato, il diritto si estingue trascorsi 15 anni dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 
Peraltro, se vengono apportate al contenuto della banca dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti, dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un ulteriore termine di durata della protezione, pari ai quindici anni suindicati.
Per banche dati come quelle giuridiche - aggiornate periodicamente a prezzo di notevoli investimenti - la tutela quindicennale decorre nuovamente ogni volta che viene messa a disposizione della clientela la banca dati aggiornata. Da ciò consegue che ad esempio, la tutela per la banca dati del Foro Italiano si estinguerà solo quando si smetterà di aggiornarla (meglio, quindici anni dopo l'ultimo aggiornamento).

Conclusioni
In conclusione, si rileva che con l'avvento della recente normativa relativa alla tutela giuridica delle banche dati, le garanzie per il costitutore si sono rafforzate mediante la previsione di sanzioni penali per coloro che sottraggono parti sostanziali di banche dati. In altri termini e volendo esemplificare, fino all'avvento del d.lgs. 169/99 nessuno giudice penale (ma solo il giudice civile su input di parte) avrebbe potuto sanzionare l'attività di colui che estrae PARASSITARIAMENTE informazioni "pubbliche" da banche dati di terzi per impiegarle nelle proprie offerte sul mercato a prezzi di gran lunga minori rispetto alla banca dati frutto di ingenti investimenti; dal 16 giugno 1999, invece, sarà possibile sanzionare detta attività sia in sede civile che in sede penale.
In effetti ciò dovrebbe incidere in maniera decisamente sostanziale in mercati (come quello delle banche dati farmaceutiche) ove la domanda e l'offerta sono composte da software e dati. Ossia mercati dove il cliente di riferimento deve essere assistito da un software gestionale (grazie al quale si possono curare gli adempimenti di carattere contabile-amministrativo) integrato da una banca dati ove sono classificati ed indicizzati tutte le informazioni relative ai prodotti da commercializzare. In passato è accaduto che alcune software - house dedicassero gran parte delle loro risorse allo sviluppo del software, integrandolo poi con database (relativi alle informazioni sui prodotti ) il cui contenuto era "allegramente" ed "impunemente" sottratto a chi dedicava ingenti investimenti alla realizzazione di banche dati complete ed aggiornate. Detta evidente violazione della concorrenza potrà finalmente essere corretta grazie alle sottoindicate sanzioni penali che potranno essere irrogate anche "d'ufficio", ossia senza l'iniziativa di chi sta subendo il danno.

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SANZIONI PENALI

..... Per la tutela dell'autore

La legge n. 248/2000, recante nuove disposizioni a tutela del diritto d'autore, ha ulteriormente inasprito le sanzioni penali a carico di chi viola i diritti di utilizzazione esclusiva conferiti all'autore di banche dati. Il nuovo secondo comma dell'art. 171 - bis della l.d.a. prevede infatti la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni per chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla Siae, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati senza ottenere l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti esclusivi ovvero senza esplicito accordo contrattuale con il quale si pattuisce il trasferimento dei diritti.
L'art. 171 - ter, secondo comma, prevede un aggravamento della pena (reclusione da uno a quattro anni e multa da cinque a trenta milioni) per chi riproduce o commercializza abusivamente oltre cinquanta copie di banche dati.
In relazione alla tutela penale dell'autore di banche dati, si rammenta inoltre l'art. 171 - quater della legge sul diritto d'autore che prevede sanzioni penali per chi noleggi abusivamente ed a fini di lucro una banca dati perfettamente originale e lecitamente acquistata.
Si ricorda infine che per le violazioni residuali, ossia ad es., duplicazione di banche dati inferiore alle cinquanta copie effettuata non a fini di profitto, si applica l'art. 171 della l.d.a. per il cui esame si rimanda alla trattazione effettuata nell'ambito della disciplina del software.

... Per la tutela del costitutore
L'art. 171 - bis della legge sul diritto d'autore (come modificato dal Decreto Legislativo 169/99 nonché dalla recente Legge 248/2000) prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni per chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla Siae, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni che tutelano il diritto "sui generis", ossia senza la necessaria autorizzazione del costitutore. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e a lire trenta milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative, già esaminate in ambito di tutela di software, spiegano la propria efficacia anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni predisposte a tutela di autore e costitutore. Chiunque attui una condotta sanzionabile penalmente, sarà pertanto punito, ex art. 174 - bis l.d.a., con una ulteriore sanzione amministrativa pari al doppio del prezzo dell'opera per ogni violazione e per ogni singolo esemplare illegalmente duplicato o sul quale si è effettuato attività abusiva di estrazione e reimpiego. Al rivenditore che violi le disposizioni suindicate, si applicano inoltre le sanzioni amministrative di sospensione temporanea dell'attività commerciale, già esaminate a proposito della disciplina del software (vds. Art. 174 - ter l.d.a.)