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Il nuovo codice della Privacy: cosa cambia per le
Pubbliche Amministrazioni

di Mario Ponari

(articolo pubblicato il 27.2.2004 sul settimanale “Comunicazione” edito dall’Anci – Sicilia )

Il nuovo codice della privacy, introdotto con d. lgs 196/2003 ed entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, ha dato una sistemazione organica alla materia, prevedendo sensibili modifiche soprattutto in relazione agli oneri posti a carico del Responsabile del Trattamento dei dati personali, ed alle relative sanzioni.
La nuova normativa, dopo avere fissato alcuni principi generali, validi per ogni tipo di trattamento, detta alcune “regole ulteriori per i soggetti pubblici” contenute negli articoli 18-22.
In particolare l’art. 18 del nuovo codice, statuendo espressamente un principio già implicitamente rilevabile dalla precedente disciplina, esonera i soggetti pubblici dall’obbligo di preventiva richiesta del consenso dell’interessato per il trattamento dei dati “comuni”, purchè, naturalmente, si rimanga “nell’ambito dello svolgimento delle finalità istituzionali”.
Restano esclusi da questa esenzione, gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, ai quali sono imposte cautele maggiori, data la particolare natura dei dati da esse trattati.
Più in generale, con riferimento ai dati cd “sensibili”, relativi cioè a libertà fondamentali dell’uomo, occorre precisare che il trattamento di questi dati da parte delle amministrazioni, è subordinato ad una espressa previsione di legge, che specifichi le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
In mancanza di tale norma, i tipi di dati e le operazioni consentite, dovranno essere individuati dalle amministrazioni con regolamento, da sottoporre al parere del Garante della Privacy, entro il 30 settembre 2004.
In relazione agli obblighi imposti al titolare del trattamento dei dati personali, con i quali devono oggi confrontarsi tutti i soggetti, siano essi imprenditori o pubbliche amministrazioni, attenzione particolare meritano le “misure minime di sicurezza”.
Ci si riferisce in particolare ad un “complesso di misure tecniche, informatiche organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione normativamente richiesto” che ciascun responsabile del trattamento di dati personali deve osservare per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dal d. lgs 196/03.
A tale proposito l’art. 169 del nuovo codice della privacy stabilisce che: “chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33 è punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda do euro 10.000,00 a euro 50.000,00”.
Né meno aspre sono le sanzioni previste dagli articoli 161-166 per le violazioni amministrative ivi specificate, che possono arrivare fino a €.60.000,00 per la omessa o intempestiva notifica al Garante di cui all’art.37 (art.163).
Al fine di non incorrere nelle predette sanzioni, è dunque necessario che gli operatori sia privati che pubblici, effettuino un attento esame della propria struttura organizzativa e del proprio sistema di trattamento dei dati personali, verificandone la compatibilità con la nuova disciplina.

Avv. Mario Ponari

(articolo maggio 2004)

 
     
   
 
 
 


Entrato in vigore il nuovo codice della privacy, abrogata la legge 675/96

[ leggi il testo integrale : nuovo codice della privacy]

febbraio 2004

 
 
 
     
 

 

 
 
 
     
 
Barry Silvestein
Business to Business Internet Marketing Apogeo, Milano, 2001
 
 
 
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