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Il
Nuovo codice della privacy: Trattamento dei dati
personali in ambio sanitario.
Di Mario Ponari
(articolo pubblicato il
12.3.2004 aul settimanale “Comunicazione”
edito dall’ANCI – Sicilia)
Il
nuovo codice della privacy (d. l.g.s. 196/03), entrato
in vigore lo scorso 1 gennaio, nel riorganizzare la
materia, ha riservato uno spazio significativo (precisamente
il titolo V) al trattamento di dati personali in ambito
sanitario, tema controverso sin dalla entrata in vigore
della precedente disciplina (L. 675/96).
Le novità introdotte dal d lgs 196/03 sono
diverse e riguardano non solo la raccolta dei dati,
ma anche le modalità organizzative all'interno
delle strutture sanitarie e dello svolgimento delle
prestazioni.
L’art.76 del d. l.g.s. 196/03 introduce il principio
generale secondo il quale gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono
trattare i dati personali con il consenso dell’interessato,
anche senza la preventiva autorizzazione del Garante,
nella ipotesi in cui “il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato”
Si prescinde dal consenso dell’interessato,
ma in questo caso è necessaria l’autorizzazione
del Garante, nel caso in cui le finalità di
tutela della salute riguardino un terzo o l’intera
collettività.
Al fine di conciliare l’esigenza della tutela
della riservatezza con l’esigenza di celerità
ed urgenza necessarie in alcuni casi per garantire
la salute del paziente, vengono poi previste delle
semplificazioni che riguardano sia l’informativa
dovuta all’interessato ai sensi dell’art.
13 del nuovo codice, che la prestazione del consenso.
Beneficiari di questo regime semplificativo, secondo
quanto disposto dall’art.77, sono gli “organismi
sanitari pubblici”, “altri organismi privati”
ed esercenti le professioni sanitarie.
In questa ottica la novità più rilevante
introdotta dal d lgs 196/03 riguarda la Informativa
del medico di medicina generale o del pediatra di
cui all’art.78.
L’informativa fornita da questi soggetti, che
normalmente hanno il primo rapporto con il paziente,
infatti, può adesso “essere fornita per
il complessivo trattamento dei dati personali necessario
per attività di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra
a tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato” e riguarda, se non è
diversamente specificato, anche “il trattamento
di dati correlato a quello effettuato dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,
che sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra
2) fornisce una prestazione specialistica su richiesta
del medico e del pediatra; c) può trattare
lecitamente i dati nell'àmbito di un'attività
professionale prestata in forma associata;d) fornisce
farmaci prescritti; e) comunica dati personali al
medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile”
Consistenti novità riguardano anche la prestazione
del consenso al trattamento dei dati sensibili, che
può essere manifestato, anche oralmente, con
un’unica dichiarazione.
Tuttavia, occorre precisare che, qualora si sia in
presenza di una emergenza sanitaria, nel caso di impossibilità
fisica, o incapacità di agire dell’interessato,
la legge consente che l’informativa e il consenso,
possano essere prestate, senza ritardo, dopo lo svolgimento
della prestazione medica.
Altra rilevante modifica introdotta dalla nuova normativa,
riguarda tutta una serie di misure, definite “misure
aggiuntive” che devono essere adottate a tutela
delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati.
Si tratta in particolare di una serie obblighi, che
la nuova legge impone a tutti gli esercenti la professione
sanitaria, siano essi soggetti pubblici o privati,
i quali saranno tenuti ad esempio ad adottare un sistema
di chiamata che prescinda dalla identificazione personale
del paziente, a riorganizzare gli spazi in maniera
tale che venga assicurato il rispetto di distanze
di cortesia in fase si accettazione, ed in genere
a rispettare le disposizioni elencate dall’art.
83.
Cambiamenti in vista, infine, anche per le ricette
mediche. Qualora infatti le ricette prescrivano medicinali
a carico, anche parziale, del Servizio Sanitario Nazionale,
queste devono essere redatte in maniera tale da potere
risalire alla identità dell’interessato
solo in caso di necessità (art.87), diversamente,
in ogni caso, le generalità dell’interessato
non devono essere apposta sulla ricetta (art.88).
Al fine di non incorrere nel rigido sistema sanzionatorio
previsto dal d lgs 196/03, le strutture sanitarie
pubbliche e private, dovranno dunque entro breve tempo
adeguare le proprie strutture organizzative alle nuove
disposizioni, provvedendo se del caso, anche a formare
sull’argomento i professionisti operanti all’interno
di tali strutture.
Avv. Mario Ponari
(articolo
maggio 2004)
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